– Paolo Russo
_
I proprietari di un immobile
situato vicino ad una chiesa parrocchiale ricorrevano in
via d’urgenza al tribunale capitolino a causa delle
immissioni luminose ed acustiche intollerabili
provenienti dal suddetto luogo di culto.
In particolare, tali immissioni
avevano avuto inizio dal momento in cui il parroco aveva
fatto costruire due campi di calcetto ed uno di basket,
privi di copertura e illuminati ognuno da quattro
potenti riflettori alogeni.
Inoltre, le campane della chiesa,
in funzione ogni giorno alle sette del mattino al fine
di segnalare l’imminente inizio delle celebrazioni
liturgiche, protraevano i loro rintocchi per oltre 74
secondi.
I ricorrenti, pertanto, adivano le
vie legali al fine di regolare il fenomeno delle sopra
indicate immissioni.
Il parroco, sostenuto da molti
fedeli intervenuti in causa volontariamente, chiedeva
peraltro il rigetto delle istanze avversarie,
sostenendo, per quanto concerne in particolare il suono
delle campane, il diritto della parrocchia al richiamo
dei fedeli, estrinsecazione, quest’ultima, del diritto
all’esercizio del culto, assistito da garanzia sia
costituzionale (art. 7) che legislativa.
Il tribunale laziale, peraltro, a
sostegno del concorrente diritto alla tranquillità dei
ricorrenti, ha evidenziato come “l’esposizione
continuativa a situazioni lesive determinate da rumori
di differente natura e provenienza”, precludendo il
pieno godimento dei ricorrenti della propria situazione
abitativa, apparisse lesiva “di diritti fondamentali
assistiti anche da garanzia costituzionale (art. 14
Costituzione)” e si traducesse “in fonte di possibili
nocumenti di natura esistenziale nella più ampia e
giudiricamente apprezzabile eccezione del termine, tali
da determinare, per effetto ed in conseguenza dello
stato di disagio psico-fisico che ne consegue,
pregiudizio alla salute”.
Di qui, l’ordine imposto al
parroco: a) di astenersi da fare utilizzo delle aree
sportive, quanto alle ore mattutine prima delle ore
10,00 e oltre le ore 13,00 e quanto alle ore serali
prima delle ore 16,00 e oltre le ore 20,00; b) di
limitare lo scampanio delle ore 7,00 a un tempo massimo
di venti secondi di rintocchi.
Con ricorso depositato il
21.03.2011, P. M. I. A. L. A. P. M. e T. V. deducendo di
abitare, sin dall’anno 2006, in appartamenti allocati
nello stabile di “via F. C. n. 99” in R., hanno esposto:
che nella parte immediatamente contigua all’edificio e
separata solo da una rampa di scala, trovasi la
parrocchia “R. P.”, che il suo parroco, don L. R.,
nell’anno 2007, aveva fatto costruire due campi di
calcetto ed uno di basket, privi di copertura e
illuminati ognuno da quattro potenti riflettori alogeni;
che l’utilizzo di tali strutture, sia per finalità
pastorali che ricettive che più propriamente sportive,
aperto anche ad associazioni sportive esterne e
protratto anche sino a tarda sera, determinava
“intollerabili immissioni acustiche e luminose, diurne e
notturne” che avevano compromesso la vivibilità sia del
quartiere “M. V.” – che si caratterizzava per
l’esclusiva finalità residenziale e la totale assenza di
derivazione rumorosa alcuna, ragioni, queste, che
avevano determinato, loro ricorrenti, ad ivi abitare -
che degli appartamenti da loro occupati, decurtandone
anche il pertinente valore commerciale; che, inoltre,
l’utilizzo delle campane di cui la parrocchia era dotata
e che vedeva ogni mattina alle ore 7,00 – in
concomitanza con la celebrazione religiosa – la
riproduzione di 71 rintocchi per un minuto e quattordici
secondi, considerata la distanza di circa cinquanta
metri intercorrente tra il campanile e l’edificio di
loro ricorrenti, ne determinava il repentino brusco
risveglio; che i tentativi promossi anche con il
coinvolgimento delle forse di polizia e di sicurezza
pubblica per dirimere, in via bonaria, la questione non
avevano sortito positivo effetto in ragione
dell’ostruzionismo assunto dal parroco; che, pertanto,
agivano in via cautelare, ai sensi degli artt. 844 c.c.
700 c.p.c., onde ottenere, in via d’urgenza: una
regolamentazione dell’uso di tali strutture limitato
negli orari mattutini dalla 11,00 alle 13,00 e, nel
pomeriggio, dalle 16,00 alle 19,30, con esclusione di
attività alcuna oltre tale orario serale, per i soli
giorni da stabilire contemperando le “esigenze
aggregative parrocchiali” e “il prevalente diritto al
riposo dei condomini frontisti”, inibendo l’utilizzo di
strumento alcuno di diffusione sonora quali
altoparlanti, megafoni, ovvero fischietti e imponendo la
“costante doverosa presenza del parroco o del vice
parroco” in concomitanza con tali eventi aggregativi;
l’inibizione all’uso delle campane prima delle ore 9,30
di ciascuna giornata; e ciò quale misura anticipatoria
degli effetti della domanda di merito, volta alla
condanna della “Parrocchia R. P.” al “risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali”, relativi, i
primi alla “perdita di guadagno” subita da ciascun
ricorrente e al deprezzamento delle proprie unità
immobiliari abitative, i secondi, “biologico, morale,
esistenziale, relazionale, psicologico”, conseguenti
anche alla rilevanza penale della condotta determinante
dal fatto illecito immissivo.
(…)
Deve, al riguardo, rilevarsi che la
vicinanza tra le strutture parrocchiali e l’immobile
abitato dai ricorrenti, agevolmente evincibile anche
dalla rappresentazione aerea dei luoghi (all. 1
produzione parte ricorrente) e l’orario mattutino dello
scampanio sono circostanze valorizzabili per inferire
una valenza immissiva del conseguente suono che, in
ragione della sua protrazione, anche se estesa – secondo
l’assunto di parte resistente – per circa quarantacinque
secondo al detto orario indubbiamente mattutino, appare
travalicare la tollerabilità; le concorrenti esigenze,
di tranquillità dei ricorrenti e di richiamo della
parrocchia (estrinsecazione, quest’ultima, del diritto
all’esercizio del culto, assistito da garanzia sia
costituzionale (art. 7) che legislativa, espressa,
quest’ultima, dall’art. 2 della legge 25.03.1985 n. 121,
recante le modifiche al Concordato Lateranense dell’11
febbraio 1929) appaiono contemperabili ed entrambe
perseguibili nella presente sede cautelare restringendo
temporalmente lo scampanio delle ore 7,00 entro i venti
secondi di rintocchi.
In riferimento al periculum in
mora, le deduzioni proposte dai ricorrenti appaiono
condivisibili, atteso che l’esposizione continuativa a
situazioni lesive determinate da rumori di differente
natura e provenienza che precludono il pieno godimento
della propria situazione abitativa appaiono lesive di
diritti fondamentali assistiti anche da garanzia
costituzionale (artt. 14 costituzione) e si traducono in
fonte di possibili nocumenti di natura esistenziale
nella più ampia e giudiricamente apprezzabile eccezione
del termine, tali da determinare, per effetto ed in
conseguenza dello stato di disagio psico-fisico che ne
consegue, pregiudizio alla salute. Pertanto, soprattutto
in una ottica di finalità preventiva, l’adozione dei
patrocinati rimedi inibitori, poiché funzionali ad
impedire la protrazione delle situazioni accertate e
ritenute cause di tali danni la cui verificazione, anche
secondo un apprezzamento di c.d. senso comune, si
profila effettiva e concreta, si appalesa quale misura
utile per precludere la verificazione di un danno avente
indubbia connotazione di irreparabilità in ragione della
sua inerenza alla persona.
(…)
P.Q.M.
letti gli artt.
669 sexies, 669 septies e 700 c.p.c. (…)
ORDINA
alla Parrocchia “S.M. R. P.” di R.
in persona del suo parroco e legale rappresentante p.t.:
- di astenersi da fare utilizzo
delle aree sportive costituite dai due campi di calcetto
e dal campo di basket, quanto alle ore mattutine prima
delle ore 10,00 e oltre le ore 13,00 e quanto alle ore
serali prima delle ore 16,00 e oltre le ore 20,00;
- di limitare lo scampanio delle
ore 7,00 a un tempo massimo di venti secondi di
rintocchi.
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, SEZ. VI -
ordinanza 9 maggio 2011 - G.U. Tedeschi
Il G.U.
a scioglimento della riserva,
assunta nei procedimenti riuniti iscritti ai nn.
17976/2011 R.G. e 21795/2011 R.G. e all’esito dall’esame
degli atti;
OSSERVA
Con ricorso depositato il
21.03.2011, P. M. I. A. L. A. P. M. e T. V. deducendo di
abitare, sin dall’anno 2006, in appartamenti allocati
nello stabile di “via F. C. n. 99” in R., hanno esposto:
che nella parte immediatamente contigua all’edificio e
separata solo da una rampa di scala, trovasi la
parrocchia “R. P.”, che il suo parroco, don L. R.,
nell’anno 2007, aveva fatto costruire due campi di
calcetto ed uno di basket, privi di copertura e
illuminati ognuno da quattro potenti riflettori alogeni;
che l’utilizzo di tali strutture, sia per finalità
pastorali che ricettive che più propriamente sportive,
aperto anche ad associazioni sportive esterne e
protratto anche sino a tarda sera, determinava
“intollerabili immissioni acustiche e luminose, diurne e
notturne” che avevano compromesso la vivibilità sia del
quartiere “M. V.” – che si caratterizzava per
l’esclusiva finalità residenziale e la totale assenza di
derivazione rumorosa alcuna, ragioni, queste, che
avevano determinato, loro ricorrenti, ad ivi abitare -
che degli appartamenti da loro occupati, decurtandone
anche il pertinente valore commerciale; che, inoltre,
l’utilizzo delle campane di cui la parrocchia era dotata
e che vedeva ogni mattina alle ore 7,00 – in
concomitanza con la celebrazione religiosa – la
riproduzione di 71 rintocchi per un minuto e quattordici
secondi, considerata la distanza di circa cinquanta
metri intercorrente tra il campanile e l’edificio di
loro ricorrenti, ne determinava il repentino brusco
risveglio; che i tentativi promossi anche con il
coinvolgimento delle forse di polizia e di sicurezza
pubblica per dirimere, in via bonaria, la questione non
avevano sortito positivo effetto in ragione
dell’ostruzionismo assunto dal parroco; che, pertanto,
agivano in via cautelare, ai sensi degli artt. 844 c.c.
700 c.p.c., onde ottenere, in via d’urgenza: una
regolamentazione dell’uso di tali strutture limitato
negli orari mattutini dalla 11,00 alle 13,00 e, nel
pomeriggio, dalle 16,00 alle 19,30, con esclusione di
attività alcuna oltre tale orario serale, per i soli
giorni da stabilire contemperando le “esigenze
aggregative parrocchiali” e “il prevalente diritto al
riposo dei condomini frontisti”, inibendo l’utilizzo di
strumento alcuno di diffusione sonora quali
altoparlanti, megafoni, ovvero fischietti e imponendo la
“costante doverosa presenza del parroco o del vice
parroco” in concomitanza con tali eventi aggregativi;
l’inibizione all’uso delle campane prima delle ore 9,30
di ciascuna giornata; e ciò quale misura anticipatoria
degli effetti della domanda di merito, volta alla
condanna della “Parrocchia R. P.” al “risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali”, relativi, i
primi alla “perdita di guadagno” subita da ciascun
ricorrente e al deprezzamento delle proprie unità
immobiliari abitative, i secondi, “biologico, morale,
esistenziale, relazionale, psicologico”, conseguenti
anche alla rilevanza penale della condotta determinante
dal fatto illecito immissivo.
I medesimi ricorrenti hanno
depositato, in data 1.04.2011, altro ricorso di analogo
contenuto e nel quale – pag. 28 – hanno dettagliato
l’oggetto della domanda di merito indicandolo
nell’accertamento dell’”illegittimo comportamento posto
in essere alla Parrocchia R. P.”, nella conseguente
“inibitoria delle intollerabili immissioni acustiche
patite dagli istanti, violative del diritto
costituzionale alla salute ed alla tutela della
proprietà dei medesimi” e nel risarcimento dei
conseguenti danni; il relativo procedimento è stato
iscritto al n. (…)/2001.
Con istanza depositata in data
7.04.2001 i ricorrenti hanno chiesto la riunione dei
detti procedimenti cui si è provveduto all’udienza già
fissata per la comparizione delle parti nel presente
procedimento riunente iscritto al n. (…)/2011 R.G.
Si è costituita la “Parrocchia S.M.
R. P.” impersonata dal suo parroco p.t., padre L. E. ed
ha contestato l’avverso ricorso eccependo:
- la carenza di
legittimazione attiva degli attori conseguente alla
omessa prova della proprietà delle unità abitative
facenti parte dello stabile di “via F. C. n. 99” di R.;
- la carenza, nel ricorso
propulsivo del procedimento riunito iscritto al n.
(…)/2001, dell’oggetto della domanda di merito che ne
determinava inammissibilità;
- l’insussistenza dei
presupposti per l’invocata tutela cautelare in ragione
della preesistenza delle strutture sportive
parrocchiali, sua pure con parziale differente
conformazione, alle abitazioni dei ricorrenti che erano
state ricavate, nell’anno 2007, da un ex edificio
scolastico, così come anche la campana, oggetto di
doglianza, ivi insisteva sia dall’anno 1942, con
conseguente esistenza di un preuso - anche per quel che
concerne l’utilizzo dei fari di illuminazione degli
impianti - rispetto al successivo impiego delle dette
abitazioni;
- che, contrariamente a
quanto dedotto dai ricorrenti, l’utilizzo dei campi
sportivi era limitato dal lunedì al venerdì, dalle ore
16,00 alle ore 20,00 e, sempre in detta fascia oraria,
erano organizzati, nei periodi novembre-dicembre e
gennaio-aprile, per due sabati al mese, tornei di
calcio; che i campi di calcio erano, poi, locati a
parrocchiani per due volte la settimana e saltuariamente
dalle ore 20,00 alle 22,00, nel mentre il campo di
basket non era mai utilizzato oltre le ore 20,00;
- che, contrariamente a
quanto adombrato dai ricorrenti, i campi di calcio non
erano utilizzati dai boy scout che ivi si riunivano alle
ore 8,00 delle giornate di sabato e di domenica poiché –
come pubblicizzato anche via web – le relative riunioni
erano programmate alle ore 9,00 della domenica mattina,
erano tenute nei locali parrocchiali e quindi, dalle
9,30 e sino alle 10,30 i partecipanti si intrattenevano
in tale campo prima di recarsi a messa; che, ancora,
nelle aree parrocchiali e limitatamente al periodo 15-30
giugno era organizzato – su richiesta dei genitori che
avevano sollecitato assistenza ai propri figli dopo la
chiusura delle scuole – il “campo scuola grest” che
vedeva un limite massimo di duecento partecipanti, si
svolgeva dal lunedì al venerdì e, per solo due giorni,
vedeva l’impiego del campo di basket alle ore 8 per la
riunione e la preghiera comune, con successivo
trasferimento negli altri locali parrocchiali e solo nel
pomeriggio il cortile era utilizzato quale area gioco
per così rimediare alla calura estiva;
che i rintocchi della
campana, regolamentati elettronicamente, si prolungavano
per circa 45 secondi con cadenza regolare
infrasettimanale alle ore 7, 8, 45, 12, 18 e 20 e la
domenica alle ore 7, 8, 45, 10, 15 e 12, tali
preesistenti all’insediamento in zona dei ricorrenti;
che l’avversa istanza
cautelare era carente di prova e che l’esistenza, nella
zona di “M. V.”, di strutture ed uffici pubblici, otre
che la sua contiguità con altre strade trafficate,
escludeva che il fenomeno immissivo in contestazione
potesse assumere il connotato della intollerabilità e
della connessa illiceità;
per tali ragioni, in rito ed in
merito, hanno conclusivamente chiesto il rigetto
dell’avversa domanda e la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese della procedura e al ristoro del
danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi
dell’art. 96 c.p.c.
Con atto depositato all’odierna
udienza hanno spiegato intervento volontario M. P., D.G,
C.G., S.R., L.M., G.M., D.G.A., R.N., B.R. C.R., I.A.,
I.M., F.C., R.C:, D’A.M:, M.S., M.A., C.G., G.L., T.O.,
V.P., in proprio e quali esercenti la potestà sui figli
minori nominativamente pure indicati, che, dichiarando
di agire per la tutela del diritto proprio e dei propri
figli all’esercizio della libertà religiosa e di
associazione e di aggregazione negli spazi in
disponibilità della parrocchia resistente, hanno aderito
alle ragioni difensive opposte dalla detta parrocchia ed
hanno chiesto il rigetto dell’avverso ricorso, con
salvezza delle spese di procedimento.
Con autonomo atto ha spiegato
ulteriore intervento adesivo R.U. che ha sostenuto le
ragioni opposte dalla parrocchia resistente.
Quanto al ricorso propulsivo del
procedimento riunito iscritto al n. (…)/2001, come
evidenziato nella superiore parte descrittiva, la
cautela con esso azionata era finalizzata nell’ottica
del successivo giudizio di merito, alla condanna della
parrocchia al “risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali”, che, era dedotto, derivavano dal fenomeno
immissivo ascritto a detto ente per effetto
dell’utilizzo degli impianti e delle strutture in sua
disponibilità. Sul punto, va motivatamente osservato che
la procedura cautelare innominata ex art. 700 c.p.c.
costituisce, com’è noto, un rimedio di portata
residuale, esperibile solamente laddove altri istituti
non si appalesino funzionali ad apprestare la medesima
tutela che si intende, con essa, perseguire, come può
desumersi dalla chiara lettera delle legge che,
nell’incipit della formulazione della norma e con
espresso richiamo alle alte procedure cautelari tipiche
e nominate, esclude che possa farsi ricorso alla forma
atipica laddove ricorrano le condizioni per
l’esperimento di altro rimedio tipizzato. Nel caso di
specie, in riferimento a detta istanza di contenuto
esclusivamente risarcitorio - e che secondo la
prospettazione della parte proponente costituiva la
situazione giuridica soggettiva e interinale tutela
della quale sarebbe dovuta intervenire la postulata
cautela d’urgenza – deve rilevarsi che lo strumento
apprestato dall’ordinamento per la sua salvaguardia e
preservazione è costituito dal sequestro conservativo,
ex artt. 1905 e 1906 c.c., che ha la finalità ontologica
di mantenere intatto il patrimonio del debitore di modo
da garantire la fruttuosità di eventuali azioni poste in
essere per conseguire l’adempimento dell’obligatio ex
delicto cui la prospettata domanda risarcitoria deve
giuridicamente ricondursi, sicchè, il difetto della
condizione di residualità, la cui sussistenza legittima
l’esperimento della cautela innominata azionata,
determina il rigetto del detto ricorso.
Quanto allo scrutinio
dell’ulteriore ricorso, propulsivo del procedimento
riunente iscritto al n. (…)/2011 R.G. in relazione al
quale, per le ragioni motivate dinanzi espresse, non si
ravvisa la ragione di inammissibilità che afferisce
l’omologo atto propulsivo del procedimento riunito,
l’istanza di cautela atipica con esso postulata appare
meritevole di riscontro nei limiti di seguito
evidenziati.
Va preliminarmente escluso che
l’omessa dimostrazione, da parte dei ricorrenti della
proprietà delle abitazioni facenti parte dello stabile
condominiale di “via F. C. n. 99” in R., oggetto delle
immissioni di cui è stata chiesta l’inibitoria in via
d’urgenza, possa tradursi in motivo di reiezione della
detta istanza cautelare, non è contestato che i
ricorrenti occupino ed abitino immobili ed avendo,
costoro, lamentato, da detti fenomeni immissivi, un
nocumento, oltre che agli immobili di cui hanno
(meramente) asserito la titolarità dominicale, anche
alla propria persona nelle sue forme di estrinsecazione
nel pertinente contesto abitativo e considerato che
l’art. 844 c.c., norma che disciplina l’istituto della
immissione qualificandone i pertinenti profili di
illiceità, secondo l’assestata lettura giurisprudenziale
elaborata in corretta esegesi del pertinente sistema
normativo, interviene a presidio sia del diritto di
proprietà in relazione al bene che risente in tale
fenomeno lesivo che delle persone di coloro che comunque
si trovino rispetto ad esso in una relazione
qualificata, quanto meno nell’ambito della sommaria
cognitio che strutturalmente caratterizza il rito
cautelare uniforme, tale (non contestata) allegazione
appare sufficiente a radicare la legittimazione attiva
dei ricorrenti.
Ciò posto, e muovendo dalla
ricostruzione della conformazione dei luoghi di causa,
non è contestato che le strutture sportive richiamate
nello scrutinando ricorso si trovino in immediata
contiguità ed adiacenza con gli appartamenti occupati
dai ricorrenti; le relative rappresentazioni mappali e
fotografiche (all. 1 e 14 produzione parte ricorrente) –
che, quanto a tale efficacia rappresentativa, non sono
state oggetto di confutazione alcuna – rendendo
proceduralmente accertato tale fatto. Alla stregua di
tali risultanze trovano, così, dimostrativa conferma le
deduzioni rassegnate dai ricorrenti relative alla
esistenza di immissioni luminose e di rumori che da tali
impianti possono derivare ai luoghi da loro abitati.
Quanto alle prime, considerato il posizionamento dei
pali e la luce che risulta promanare dai riflettori su
di essi installati, detta interferenza appare assistita
da adeguata e sufficiente verosimiglianza; quanto alle
seconde, considerato il numero minimo di avventori che
in base sia alle regole proprie di ciascuna disciplina
sportiva caratterizza ogni competizione e considerato,
inoltre il soddisfacimento del bisogno aggregativo,
sotteso alla pratica ludica di gruppo, richiede il
concorso di più soggetti, anche tale deduzione appare
validamente suffragata e, poi, confermata anche da
quanto evidenziato in dette fotografie.
Tanto premesso, e tenuto conto che,
alla stregua della formulazione letterale del richiamato
articolo 844 c.c., l’immissione, di qualunque matura
essa sia, assume connotato illecito laddove essa
travalichi la “normale tollerabilità” e che detto
giudizio di tollerabilità deve elaborarsi tenendo in
considerazione la “condizione dei luoghi” e comparando
le contrapposte esigenze (riferibili alla causa del
fatto immissivo e a colui che le subisce), la pretesa
dei ricorrenti, volta, in via cautelare d’urgenza,
all’adozione di un provvedimento di interdizione
dell’utilizzo parziale di tali impianti appare
accoglibile laddove temporalmente circoscritta, quanto
alle ore mattutine prima delle ore 10,00 e non oltre le
ore 13,00 e quanto alle ore serali prima delle ore 16,00
e non oltre le ore 20,00.
Deve, invero, ritenersi, in ciò
risolvendosi la delibazione sulla sussistenza del fumus
boni iuris della pretesa cautelanda, che l’accertata
vicinanza tra tali impianti e le abitazioni dei
ricorrenti, secondo una valutazione già improntata
all’id quod plerumque accidit suffragata dalle esposte
considerazioni circa il numero non esiguo dei relativi
utilizzatori, appare tale da rendere concreta, effettiva
ed attuale la possibilità che il rumore generato dalla
compresenza di tali avventori – e determinato dal
vociare ovvero anche dall’impiego di toni di voce
elevati, come solitamente accade nelle competizioni
sportive, soprattutto amatoriali – possa diffondersi nel
contesto circostante e “invadere” gli immobili posti in
immediata adiacenza.
Va, nel contempo, considerato che
l’ambito prettamente residenziale in cui lo stabile
abitato dai ricorrenti è urbanisticamente inserito non
può condurre a ritenere, detta zona, esente da influenza
alcuna di rumore cittadino; l’esistenza della contigua
strutture parrocchiale evidenzia, invero, la presenza di
un polo aggregativo tale da determinare afflusso di
persone e, inoltre, non sono state contestate le
deduzioni dell’ente convenuto in merito alla
compresenza, in zona, anche di uffici e servizi pubblici
(postale e commissariato di P.S.).
La rappresentazione aerea del sito
(all. 1 produzione parte ricorrente) rafforza tale
inferenza e legittima, pertanto, la conclusione per la
quale, al di fuori delle fasce orarie dinanzi
dettagliate, la causa dei fenomeni immessivi lamentati
non appare ascrivibile alla sola attività aggregativa e
ludica gestita dalla parrocchia resistente nelle proprie
strutture.
Valutazione differente interviene
per quel che concerne le fasce orarie oggetto della
pronunciando interdizione, durante le quali non si
registra, di regola, concomitante attività sociale,
trattandosi – in particolare le ore tra le 13,00 e le
16,00 – di spazi temporali di regola destinati al riposo
pomeridiano (e, per tale ragione, anche presi in
considerazione dai regolamenti locali per escludere, in
loro costanza, l’esecuzione di lavori possibili fonti di
rumore, quali quelli edili) ovvero postume all’esercizio
delle quotidiane incombenze sicchè, in loro ricorrenza,
lì’utilizzo delle strutture sportive, con le modalità e
per le ragioni in precedenza evidenziate, rende
possibile ed attuale la derivazione, in danno dei
ricorrenti, di un fenomeno immissivo che non appare
assistito dal carattere della tollerabilità –
considerata anche l’assenza del c.d. rumore di fondo,
prodotto dalle concorrenti fonti di rumore e che deve
essere considerato nel caso di verifica tecnica
dell’entità del fenomeno sonoro – ben potendo, le
concomitanti esigenze aggregative di cui la parrocchia è
indubbiamente espressione, trovare attuazione nelle ore
precedenti durante le quali l’eventuale vulnus a aliene
ragioni non appare corroborato dall’attributo della
illiceità per carenza di “intollerabilità” del
pertinente fatto immissivo.
Va, altresì, ulteriormente rilevato
che, in corrispondenza dell’approssimarsi degli orari
serali e/o notturni, si rende necessaria, per la
materiale fruizione di detti impianti, anche l’impiego
degli apparati di illuminazione posti a loro servizio e
dai quali, s’è detto, promanano, in danno delle
prospicienti abitazioni, immissioni luminose.
Quanto, poi, alle campane in
dotazione alla parrocchia resistente che parte
ricorrente ha dedotto essere utilizzate per oltre
settantaquattro secondi ogni mattina alle ore 7,00, in
concomitanza con la celebrazione liturgica, e di cui ne
ha, quindi, sollecitato inibizione, la circostanza che
ne ha, però, ristretto la durata dello scampanio a soli
45 secondi (pag. 19 memoria di costituzione).
Deve, al riguardo, rilevarsi che la
vicinanza tra le strutture parrocchiali e l’immobile
abitato dai ricorrenti, agevolmente evincibile anche
dalla rappresentazione aerea dei luoghi (all. 1
produzione parte ricorrente) e l’orario mattutino dello
scampanio sono circostanze valorizzabili per inferire
una valenza immissiva del conseguente suono che, in
ragione della sua protrazione, anche se estesa – secondo
l’assunto di parte resistente – per circa quarantacinque
secondo al detto orario indubbiamente mattutino, appare
travalicare la tollerabilità; le concorrenti esigenze,
di tranquillità dei ricorrenti e di richiamo della
parrocchia (estrinsecazione, quest’ultima, del diritto
all’esercizio del culto, assistito da garanzia sia
costituzionale (art. 7) che legislativa, espressa,
quest’ultima, dall’art. 2 della legge 25.03.1985 n. 121,
recante le modifiche al Concordato Lateranense dell’11
febbraio 1929) appaiono contemperabili ed entrambe
perseguibili nella presente sede cautelare restringendo
temporalmente lo scampanio delle ore 7,00 entro i venti
secondi di rintocchi.
In riferimento al periculum in
mora, le deduzioni proposte dai ricorrenti appaiono
condivisibili, atteso che l’esposizione continuativa a
situazioni lesive determinate da rumori di differente
natura e provenienza che precludono il pieno godimento
della propria situazione abitativa appaiono lesive di
diritti fondamentali assistiti anche da garanzia
costituzionale (artt. 14 costituzione) e si traducono in
fonte di possibili nocumenti di natura esistenziale
nella più ampia e giudiricamente apprezzabile eccezione
del termine, tali da determinare, per effetto ed in
conseguenza dello stato di disagio psico-fisico che ne
consegue, pregiudizio alla salute. Pertanto, soprattutto
in una ottica di finalità preventiva, l’adozione dei
patrocinati rimedi inibitori, poiché funzionali ad
impedire la protrazione delle situazioni accertate e
ritenute cause di tali danni la cui verificazione, anche
secondo un apprezzamento di c.d. senso comune, si
profila effettiva e concreta, si appalesa quale misura
utile per precludere la verificazione di un danno avente
indubbia connotazione di irreparabilità in ragione della
sua inerenza alla persona.
Quanto, infine, alle deduzioni
rassegnate dalle parti resistenti ed intervenienti in
merito alla cronologica anteriorità dell’uso delle
strutture oggetto di lamento da parte dei ricorrenti
rispetto al loro insediamento abitativo nelle abitazioni
adiacenti, deve, al riguardo, osservarsi che
nell’enucleazione di trascritti criteri che l’art. 844
c.c. detta per disciplinare la liceità del fenomeno
immissivo, quello della “priorità di un determinato uso”
costituisce un parametro di carattere facoltativo e
sussidiario il cui impiego deve, pertanto, ritenersi
escluso laddove – come nel caso in esame – si ritenga,
in applicazione degli altri, ravvisata l’intollerabilità
(e la conseguente illiceità) del fatto immissivo (c.
Cass. 11.05.2005 n. 9865; Cass. 10.01.1996 n. 161).
In tali limiti il ricorso può
accogliersi.
Le spese della procedura possono
compensarsi tenuto conto, a fronte del parziale
accoglimento del ricorso propulsivo del procedimento
riunito iscritto al n. (…)/2001 R.G. la declaratoria di
inammissibilità che interviene quanto all’ulteriore con
cui ha avuto avvio il procedimento riunente iscritto al
n. (…)/2001.
P.Q.M.
letti gli artt.
669 sexies, 669 septies e 700 c.p.c.
rigetta, poichè inammissibile, il
ricorso propulsivo del procedimento riunente iscritto al
n. (…)/2001 R.G.;
in parziale accoglimento del
ricorso propulsivo del procedimento iscritto al n.
(…)/2001 R.G.,
ORDINA
alla Parrocchia “S.M. R. P.” di R.
in persona del suo parroco e legale rappresentante p.t.:
di astenersi da fare utilizzo delle
aree sportive costituite dai due campi di calcetto e dal
campo di basket, quanto alle ore mattutine prima delle
ore 10,00 e oltre le ore 13,00 e quanto alle ore serali
prima delle ore 16,00 e oltre le ore 20,00;
- di limitare lo scampanio delle
ore 7,00 a un tempo massimo di venti secondi di
rintocchi;
compensa integralmente tra tutte le
parti le spese della presente procedura;
manda alla cancelleria per gli
adempimenti conseguenti.
Roma, lì 9-05-2011
Il G.U.
Dott. Claudio Tedeschi
Depositata in cancelleria il 9
maggio 2011.
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