- Antonello NEGRO
In seguito ad un errore medico, un
bambino riportava un'invalidità permanente pari al 100%.
Chiamata a pronunciarsi su diversi
principi di diritto, la Corte di Cassazione ha anzitutto
affermato che le tabelle milanesi - indicate dalla
medesima Corte come criterio di riferimento su tutto il
territorio nazionale (sentenza n. 12408/2011) - non
hanno affatto cancellato il danno morale.
Tale pregiudizio, infatti, può
essere liquidato, ove sussistente, in aggiunta al danno
biologico (anche con una percentuale di quest'ultimo,
salva adeguata personalizzazione).
La Corte di Cassazione ha altresì
aggiunto (del tutto correttamente) che il risarcimento
del danno morale non può essere escluso quando non
risulti con assoluta certezza la totale ed assoluta
incapacità di percepire il dolore.
In merito al danno c.d.
"parentale", la Suprema Corte - richiamata la pronuncia
n. 14402/2011 - ha affermato la risarcibilità degli
aspetti relazionali propri di tale pregiudizio "inteso
come danno esistenziale" ed ha ritenuto necessaria una
verifica dei parametri indicati nelle tabelle milanesi
alla luce dello sconvolgimento dell'esistenza e dei
radicali cambiamenti di vita.
la modifica del 2009 delle tabelle
del Tribunale di Milano - che questa corte, con la
sentenza 12408/2011 (…) ha dichiarato applicabili, da
parte dei giudice di merito, su tutto il territorio
nazionale - in realtà non ha mai "cancellato"
(contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la
fattispecie del danno morale intesa come "voce"
integrante la più ampia categoria del danno non
patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un
preciso indirizzo legislativo manifestatosi
in epoca successiva alle sentenze
del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice,
di legittimità e non, evidentemente non può in alcun
modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di
sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto,
privilegia ancora la disposizione normativa rispetto
alla produzione giurisprudenziale.
(…)
integrale conferma merita, altresì,
l'iter motivazionale seguito dal giudice ligure nel
confermare la legittimità della liquidazione del danno
morale sofferto da (…) così come riconosciuto in prime
cure, laddove (…) si rileva, del tutto condivisibilmente,
la inconcepibilità di una omessa liquidazione del danno
morale nei confronti di un bambino per il quale i danni
sofferti (…) si mostrano tra i più gravi che la persona
possa subire per la concreta considerazione delle
condizioni di vita del danneggiato direttamente
derivanti dalle patologie accertate.
In proposito la giurisprudenza di
questa corte regolatrice ha già avuto modo di affermare
(…) che il risarcimento del danno morale non può essere
escluso quando non risulti con assoluta certezza, in
base a specifiche acquisizioni medico legali risultanti
da una apposita consulenza, la totale ed assoluta
incapacità di percepire il dolore da parte del neonato,
id est il suo permanente e irreversibile stato
totalmente vegetativo.
(…)
(vanno) senz'altro ristorati anche
gli aspetti relazionali propri del danno da perdita del
rapporto parentale inteso come danno esistenziale, così
da rendersi necessaria una verifica "se i parametri
recati nella tabella milanese tengano conto anche
dell'alterazione/cambiamento della personalità del
soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento
dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita".
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