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RISARCIBILITA' DEL DANNO MORALE E DEL DANNO ESISTENZIALE- Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641-Persona e danno.it

 

 

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 - Antonello NEGRO

In seguito ad un errore medico, un bambino riportava un'invalidità permanente pari al 100%.

 

Chiamata a pronunciarsi su diversi principi di diritto, la Corte di Cassazione ha anzitutto affermato che le tabelle milanesi - indicate dalla medesima Corte come criterio di riferimento su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 12408/2011) - non hanno affatto cancellato il danno morale.

 

Tale pregiudizio, infatti, può essere liquidato, ove sussistente, in aggiunta al danno biologico (anche con una percentuale di quest'ultimo, salva adeguata personalizzazione).

 

La Corte di Cassazione ha altresì aggiunto (del tutto correttamente) che il risarcimento del danno morale non può essere escluso quando non risulti con assoluta certezza la totale ed assoluta incapacità di percepire il dolore.

 

In merito al danno c.d. "parentale", la Suprema Corte - richiamata la pronuncia n. 14402/2011 - ha affermato la risarcibilità degli aspetti relazionali propri di tale pregiudizio "inteso come danno esistenziale" ed ha ritenuto necessaria una verifica dei parametri indicati nelle tabelle milanesi alla luce dello sconvolgimento dell'esistenza e dei radicali cambiamenti di vita.

la modifica del 2009 delle tabelle del Tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/2011 (…) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudice di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo manifestatosi

in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.

 

(…)

 

integrale conferma merita, altresì, l'iter motivazionale seguito dal giudice ligure nel confermare la legittimità della liquidazione del danno morale sofferto da (…) così come riconosciuto in prime cure, laddove (…) si rileva, del tutto condivisibilmente, la inconcepibilità di una omessa liquidazione del danno morale nei confronti di un bambino per il quale i danni sofferti (…) si mostrano tra i più gravi che la persona possa subire per la concreta considerazione delle condizioni di vita del danneggiato direttamente derivanti dalle patologie accertate.

 

In proposito la giurisprudenza di questa corte regolatrice ha già avuto modo di affermare (…) che il risarcimento del danno morale non può essere escluso quando non risulti con assoluta certezza, in base a specifiche acquisizioni medico legali risultanti da una apposita consulenza, la totale ed assoluta incapacità di percepire il dolore da parte del neonato, id est il suo permanente e irreversibile stato totalmente vegetativo.

 

(…)

 

(vanno) senz'altro ristorati anche gli aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale inteso come danno esistenziale, così da rendersi necessaria una verifica "se i parametri recati nella tabella milanese tengano conto anche dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita".

 

 

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