(Alessandro Ferretti)
La competenza a rilasciare la
procura alle liti spetta al Sindaco anche in assenza di
delibera della Giunta comunale. Per questo motivo
allorquando si desuma dall’intestazione dell’atto che la
procura è stata conferita dal Sindaco, non può sorgere
nessuna incertezza in ordine al soggetto che l’ha
rilasciata e a cui deve riferirsi la firma posta in
calce al mandato.
E’ quanto ribadisce la Cassazione
con la recente sentenza 18 luglio 2011, n. 15717,
confermando i precedenti orientamenti in materia (Cass.
11516/07).
Nel caso in questione i ricorrenti
in cassazione sono gli eredi dell’attore che in primo
grado aveva proposto domanda di risarcimento danni
derivati all’immobile di sua proprietà a seguito di
lavori compiuti dall'ente. Il giudice di prime cure
accoglieva la domanda, mentre la Corte di Appello di
Messina la respingeva dando origine al ricorso per
cassazioni.
Tra i motivi presentati dai
ricorrenti vi è quello attraverso cui sostengono che il
sindaco avrebbe apposto la sua firma di procura alle
liti solo a titolo personale e non nella qualità di
sindaco. Come si è detto, i giudici del Palazzaccio
evidenziano la regolarità del mandato, non sussistendo
incertezza della persona che ha conferito la procura
alle liti.
Il ricorso, dunque, viene rigettato
con intera compensazione tra le parti delle spese del
giudizio di cassazione.
(Altalex, 14 settembre 2011. Nota
di Alessandro Ferretti)
| procura alle liti | sindaco |
giunta | Alessandro Ferretti |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 18 luglio 2011, n. 15717
Svolgimento del processo - Motivi
della decisione
rilevato che:
G.G. citò in giudizio il Comune di
Acquedolci per il risarcimento del danno che sosteneva
essere derivato all'immobile di sua proprietà a seguito
di lavori compiuti dall'ente sull'antistante strada;
la domanda, accolta dal primo
giudice, è stata respinta dalla Corte di Messina con
sentenza che ora gli eredi dell'attore impugnano per
cassazione a mezzo di tre motivi; resiste con
controricorso il Comune di Acquedolci;
osserva che:
il primo motivo - con il quale i
ricorrenti sostengono che il sindaco avrebbe apposto la
sua firma di procura alle liti solo a titolo personale e
non nella qualità - è infondato, siccome la sentenza s'è
adeguata al principio in ragione del quale compete al
Sindaco, senza necessità di alcuna delibera della Giunta
comunale, il potere di rilasciare il mandato alle liti
e, allorquando dall'intestazione dell'atto si desuma che
la procura è stata conferita dallo stesso, nessuna
incertezza può sorgere in ordine al soggetto che l'ha
rilasciata e a cui deve riferirsi la firma posta in
calce al mandato (Cass. 11516/07);
il secondo motivo - attraverso il
quale i ricorrenti sostengono che il giudice d'appello,
in assenza di esplicita domanda della controparte
appellante, non aveva il potere di statuire sulle spese
del giudizio di primo grado - è infondato, siccome tale
statuizione è consequenziale alla riforma della sentenza
di primo grado;
inammissibile è il terzo motivo,
siccome tendente, attraverso una serie di questioni in
fatto, a conseguire dalla Corte di legittimità un nuovo
giudizio sul merito della controversia;
il ricorso deve essere, dunque,
respinto;
l'esito contrastante dei giudizi di
merito giustifica la totale compensazione delle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio
di cassazione.
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