1.Una veranda è da considerarsi, in
senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente
utilizzabile e difetta normalmente del carattere di
precarietà, trattandosi di opera destinata non a
sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la
sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo,
ampliando così il godimento dell'immobile
2. L'attività di trasformazione di
un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova
costruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r.
n. 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato
al di fuori della sagoma preesistente con la conseguenza
che la sua realizzazione in assenza di concessione
edilizia integra (se non ricorre anche, come nella
specie, la violazione paesaggistica) il reato di cui
all'art 44 lett. b) d.p.r. n. 380/01
Cassazione, sez. III Penale, 20
luglio 2011, n. 28927
(Pres. Ferrua – Rel. Mulliri)
Osserva
1. Provvedimento impugnato e motivi
del ricorso - Con la sentenza impugnata, la Corte
d'appello ha riformato la condanna di primo grado,
assolvendo gli imputati (i coniugi P.) dall'accusa di
avere violato l'art. 44 d.p.r. 380/01 realizzando una
veranda su un balcone del loro appartamento.
Avverso tale decisione, ha proposto
ricorso il P G. deducendo:
1) violazione di legge,
contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione perché la ragione su cui si fonda la
esclusione della sussistenza di una veranda é stata
individuata nel fatto che, alla struttura creata con
alluminio anodizzato e vetro nella porzione terminale
del balcone, si accedeva dal balcone stesso e non
dall'appartamento sì che si era in presenza di una sorta
di box armadio per riporvi la lavatrice.
Osserva il ricorrente che,
indipendentemente dalle dimensioni limitate. la
costruzione realizzata senza permesso dagli imputati
costituiva un oggettivo aumento di volumetria. Si
citano, a conforto, varie decisioni di questa stessa
sezione (n 35011/07 e 1758/95) in base alle quali la
veranda non necessita di concessione edilizia solo
quando adempia esclusivamente alla funzione di riparare
dagli agenti atmosferici.
La motivazione della Corte é
altresì contraddittoria nella parte in cui esclude
finalità abitative quasi che per gli occupanti
dell'abitazione non fosse necessario accedere al vano
per sbrigare le faccende domestiche connesse con la
pulizia dei panni.
Si cita, da ultimo, anche la
decisione n. 3160/02 che ribadisce come l'attività di
trasformazione di balcone veranda mediante telai ed
altri strumenti idonei ad intercludere stabilmente uno
spazio libero non dà luogo a pertinenza ma, "ove assolva
a permanenti finalità abitative, costituisce ampliamento
del fabbricato e, come tale, integrante, in difetto di
autorizzazione, il reato di cui all'art. 20 L. n. 47/85.
Il ricorrente conclude invocando
l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Questa S.C. come rileva giustamente
il ricorrente, è costante nell'affermare che "la veranda
è da considerare in senso tecnico giuridico, una
costruzione assoggettata al regime concessorio" (come
ribadito di recente da Sez. III, 26.4.07, Camarda, Rv.
237532).
Una veranda è da considerarsi, in
senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente
utilizzabile e difetta normalmente del carattere di
precarietà, trattandosi di opera destinata non a
sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la
sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo,
ampliando così il godimento dell'immobile (Sez. III,
10.1.08, lacono Ciulla. Rv. 239707).
L'unica deroga prevista è "per la
chiusura di spazi limitati e che, comunque, non
comportino una trasformazione del territorio",
eventualità chiaramente già esclusa dalla Corte, nel
caso in esame, nel momento in cui ha richiamato
l'attenzione sulle dimensioni dell'opera.
E' stato anche detto che
"l'attività di trasformazione di un balcone in veranda
rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi
dell'art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. n. 380/01, in quanto
tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della
sagoma preesistente" (sez. III. 28 ottobre 2004.
D'Aurelio, Rv. 230419) con la conseguenza che la sua
realizzazione in assenza di concessione edilizia integra
(se non ricorre anche, come nella specie, la violazione
paesaggistica) il reato di cui all'art 44 lett. b)
d.p.r. citato.
Si intuisce, peraltro, che la
decisione qui impugnata ha cercato di valorizzare la
irrilevanza del fatto specifico ma è anche vero che, sul
punto, la motivazione non risulta congrua.
Restano validi quindi tutti i
rilievi fatti dal ricorrente e, per l'effetto, la
decisione impugnata deve essere annullata con rinvio ad
altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per un
nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui mossi.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
annulla con rinvio la sentenza impugnata, per nuovo
esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
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