– Paolo
Russo
Una
giovane donna rimaneva vittima di
danneggiamenti alla propria auto, nonché di
ingiurie e minacce telefoniche, poste in
essere dall’ex fidanzato a seguito
dell’interruzione, per volontà dell’attrice, del
rapporto affettivo tra essi intercorso.
In conseguenza di tali comportamenti tenuti da
quest’ultimo, la donna era stata costretta a mutare
le proprie abitudini di vita, non recandosi più al
lavoro da sola ma accompagnata, cambiando la propria
utenza telefonica e subendo serie conseguenze sotto il
profilo dell'equilibrio psichico.
Chiedeva, pertanto, il ristoro dei danni tutti patiti in
conseguenza degli improvvidi comportamenti tenuti dal
convenuto, frattanto condannato ad oltre nove mesi di
reclusione in sede penale.
Il giudice, nell’accogliere la domanda della vittima, ha
stabilito tanto la condanna al ristoro dei danni
conseguenti alla sofferenza soggettiva, quanto dei
pregiudizi di carattere esistenziale, conseguenti
all’interruzione, da parte della donna, a seguito degli
atti intimidatori posti in essere dal convenuto, di
molteplici attività svolte in precedenza, nonché alla
caduta della medesima in uno stato di profonda
prostrazione psicologica.
Secondo il Tribunale, infatti, “nessun dubbio” può
essere avanzato circa la risarcibilità di tali danni.
Importante, a tal proposito, la precisazione secondo la
quale le sentenze delle Sezioni unite della Suprema
Corte dell'11 novembre 2008 (nn. 26792, 26793, 26794 e
26795) non hanno affatto escluso la risarcibilità della
sofferenza soggettiva conseguente all'evento
pregiudizievole e neppure quella del cosiddetto danno
esistenziale, da intendersi come pregiudizio di
carattere dinamico relazionale subito dalla persona che
abbia subito l'atto illecito, ma solo hanno offerto una
diversa sistematizzazione degli stessi, qualificandoli
alla stregua di articolazioni nell'ambito della più
ampia nozione di danno non patrimoniale, consentendo
peraltro di fare ricorso anche alla prova per
presunzioni ai fini del conseguimento della prova di
tali pregiudizi.
Tali voci sono state, nella fattispecie, liquidate
complessivamente in misura pari a 6.000 euro.
Con atto di citazione ritualmente notificato Al.Mo.
deduceva che nella notte del 13.10.2006 la sua auto,
posteggiata nel parcheggio condominiale dello stabile
nel quale la stessa abitava, veniva danneggiata da
sconosciuti.
Successivamente, nella notte tra il 18.11.2006 e il
19.11.2006, la stessa veniva svegliata dall'insistente
suono del campanello della sua abitazione. La mattina
successiva, la stessa attrice, accendendo il telefono
cellulare, riceveva dall'utenza del sig. Sc. n. 5
messaggi che offendevano il suo onore e decoro, recanti
contenuto ingiurioso e minaccioso, nei quali, fra
l'altro, lo Sc. riconosceva la propria responsabilità in
ordine all'episodio di danneggiamento dell'auto
verificatosi il 13.10.2006.
Inoltre, quella medesima mattina del 19.11.2006 la Al.
si avvedeva che la propria autovettura risultava essere
stata nuovamente danneggiata.
La riparazione dell'auto, con riguardo ai danni subiti
nelle due predette circostanze, costava all'attrice Euro
5.351,68, come da fatture e ricevute che la stessa
produceva. Dalle denunce tempestivamente presentate
dall'attrice, dapprima nei confronti di ignoti e poi nei
confronti dell'attuale convenuto, seguivano indagini
svolte dalla Procura della Repubblica di Vicenza e un
successivo procedimento penale definito con sentenza
resa ai sensi dell'art. 444 c.p., con la quale lo Sc.
veniva condannato alla pena di mesi 9 e giorni 22 di
reclusione e al pagamento di Euro 354,00 di multa.
In conseguenza di tali comportamenti tenuti dallo Sc.,
l'attrice era costretta a mutare le proprie abitudini di
vita, non recandosi più al lavoro da sola ma
accompagnata, cambiando la propria utenza telefonica e
subendo serie conseguenze sotto il profilo
dell'equilibrio psichico.
Chiedeva, pertanto, il ristoro dei danni tutti patiti in
conseguenza degli improvvidi comportamenti tenuti dal
convenuto.
Il convenuto, nel costituirsi, non contestava affatto le
circostanze allegate da parte attrice dalle quali
sarebbe derivato danno alla stessa (si vedano, in
particolare, pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione
e risposta, laddove si afferma che "poco tempo dopo,
Lu., transitando per Br., ha visto l'auto di Mo. nel
cortile di casa e, in un momento di sconforto (...) ha
pensato di danneggiarla per vendicarsi. Dopo circa un
mese, ha visto nuovamente l'auto parcheggiata e l'ha
nuovamente danneggiata (...). Poi aveva inviato dei
messaggini a Mo., confessando di essere lui l'autore del
danno ed anche di quello del mese precedente"), ma solo
rilevava che tali episodi dovevano essere
contestualizzati nell'ambito del rapporto affettivo
intercorso fra Mo.Al. e Lu.Sc. fra il 2005 e il 2006,
interrottosi per volontà dell'attrice, la quale a più
riprese si sarebbe manifestata sleale e poco corretta
nei confronti del partner, cagionando allo Sc. gravi
sofferenze che lo avrebbero condotto al compimento degli
improvvidi atti di danneggiamento e ingiuria oggetto del
presente giudizio.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte
attrice e, in via riconvenzionale, in relazione alla
sofferenze soggettive dallo stesso patite, instava per
la condanna della A. alla rifusione dei danni nella
misura quantificata in Euro 50.000,00.
(…)
La domanda di parte attrice deve essere accolta per i
motivi che seguono.
I fatti illeciti dai quali sarebbe derivato un danno
all'attrice sono pacificamente ammessi da parte
convenuta, la quale, come esposto in narrativa dei fatti
di causa, riconosce di aver recato danneggiamento
all'auto dell'attrice, una (...) targata (...) in due
distinte occasioni, il 13.10.2006 e nella notte del
18.11.2006.
Il medesimo convenuto riconosce pure di avere inviato
all'attrice alcuni messaggi nei quali ammetteva la
propria responsabilità con riguardo ad entrambi gli
episodi di danneggiamento.
Pertanto, tanto sulla base della documentazione in atti
(verbali di denunce orali presentate da Al.Mo. in data
14.10.2006 e 19.10.2006 - all. 2 e 3 di parte attrice -,
nonché verbale di annotazione di operazioni di polizia
giudiziaria, dal quale risulta che gli operanti,
recatisi a seguito della denuncia della Al. presso
l'abitazione dello Sc., si sentivano rispondere da
quest'ultimo: "deve imparare a non farsi più vedere
(...) gli ho staccato le targhe e le ho buttate nel
brenta, è una puttana, la coppo, l'ammalo, la rovino,
non deve più fare vedere, non ho niente da perdere, la
deve pagare" - all. 8 del fascicolo di parte attrice -,
nonché successivi atti di querela proposti dall'attrice
dai quali risulta il contenuto integrale dei messaggi
inviati dallo Sc. all'attrice via sms - all. 10 e 11 di
parte attrice - e copia fotografica dei messaggi
ricevuti dall'attrice da parte dell'utenza telefonica
intestata al convenuto - all. 18), quanto sulla base
della stessa ammissione dei fatti effettuata da parte
convenuta, deve ritenersi che siano sicuramente
sussistenti i fatti oggetto di contestazione,
tradottisi, come esposto in precedenza, in due episodi
di danneggiamento ai danni dell'auto dell'attrice e
nell'invio di messaggi via sms dal contenuto ingiurioso
e minaccioso.
(…)
Quanto, poi, all'allegato danno non patrimoniale, parte
attrice ha chiesto il ristoro dei danni conseguenti sia
alla sofferenza soggettiva, sia ai pregiudizi di
carattere esistenziale, adducendo di avere interrotto, a
seguito degli atti intimidatori posti in essere dal
convenuto, alcune delle attività svolte in precedenza e
di essere caduta in una stato di profonda prostrazione
psicologica.
Nessun dubbio che i lamentati danni siano suscettibili,
quanto meno in astratto, di risarcibilità.
A riguardo, è bene precisare che le sentenze delle
Sezioni unite della Suprema Corte dell'11 novembre 2008
(nn. 26792, 26793, 26794 e 26795) non hanno affatto
escluso la risarcibilità della sofferenza soggettiva
conseguente all'evento pregiudizievole e neppure quella
del cosiddetto danno esistenziale, da intendersi come
pregiudizio di carattere dinamico relazionale subito
dalla persona che abbia subito l'atto illecito, ma solo
hanno offerto una diversa sistematizzazione degli
stessi, qualificandoli alla stregua di articolazioni
nell'ambito della più ampia nozione di danno non
patrimoniale, consentendo peraltro di fare ricorso anche
alla prova per presunzioni ai fini del conseguimento
della prova di tali pregiudizi.
Una tale risarcibilità del danno non patrimoniale,
peraltro, allorché si versi in ipotesi di illecito
astrattamente integrante un'ipotesi di reato, risulta
normativamente sancita dal combinato disposto degli
articoli 2059 c.c. e 185 c.p.
Ora, poiché appaiono astrattamente configuratoli, tanto
con riguardo agli atti di danneggiamento posti in essere
dallo Sc., quanto con riguardo ai messaggi con contenuto
ingiurioso e minaccioso dallo stesso inviati, diverse
ipotesi di reato quanto meno riconducibili al
danneggiamento e all'ingiuria (come peraltro emerge
anche dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
Vicenza nei confronti dello Sc., sia pure ai sensi
dell'art. 444 c.p.p., in data 11.10.2007 - all. 16 di
parte attrice), deve concludersi che sussistano i
presupposti per procedere alla liquidazione del danno
non patrimoniale subito dall'attrice, potendosi
ritenere, peraltro, quanto ai pregiudizi di carattere
dinamico - relazionale allegati dall'Al., che sia del
tutto plausibile che l'attrice sia stata costretta,
quanto meno per un certo periodo di tempo, a mutare le
proprie abitudini di vita a seguito dei comportamenti
intimidatori posti in essere dallo Sc.
In ordine alla liquidazione di un tale danno, poi, da
determinarsi necessariamente in via equitativa, si
ritiene che la commisurazione debba effettuarsi tenendo
conto, per un verso, della particolare gravità dei fatti
posti in essere dallo Sc., in grado, per la loro
intensità, di incutere nella convenuta una seria
preoccupazione per l'integrità della sua persona e del
suo patrimonio e, per altro verso, del carattere
temporalmente circoscritto, stando a quanto emerge,
quanto meno, dalle allegazioni di parte attrice, di tali
comportamenti intimidatori, i quali si sarebbero svolti
per la durata di un mese circa, ossia fra il 14.10.2006
e il 19.11.2006.
Si ritiene equa, pertanto, in relazione ai fatti
accertati e tenuto conto dei sopra accennati elementi,
la liquidazione dell'importo, a titolo di danno non
patrimoniale, liquidato all'attualità, di complessivi
Euro 6.000,00.
Trib. Treviso, 24.06.2011, n.458
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
SEZIONE CIVILE
In
composizione monocratica, in persona del giudice dr.
Giuseppe Lauropoli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella
causa civile di primo grado iscritta al n. 752 del R.G.
dell'anno 2008, trattenuta in decisione nell'udienza
dell'11.1.2011 e vertente
Tra
Al.Mo., nata (...), elettivamente domiciliata in B. ,
via (...), presso lo studio dell'avv. Ma.Sa. che la
rappresenta e difende, unitamente all'avv. Ja.Ba., per
procura in calce all'atto di citazione
-
attrice -
E
Sc.Lu., nato (...) ed ivi residente, elettivamente
domiciliato in B., via (...), presso lo studio dell'avv.
Re.Vi. che lo rappresenta e difende per procura a
margine della comparsa di costituzione e risposta
-
convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente notificato Al.Mo. deduceva
che nella notte del 13.10.2006 la sua auto, posteggiata
nel parcheggio condominiale dello stabile nel quale la
stessa abitava, veniva danneggiata da sconosciuti.
Successivamente, nella notte tra il 18.11.2006 e il
19.11.2006, la stessa veniva svegliata dall'insistente
suono del campanello della sua abitazione. La mattina
successiva, la stessa attrice, accendendo il telefono
cellulare, riceveva dall'utenza del sig. Sc. n. 5
messaggi che offendevano il suo onore e decoro, recanti
contenuto ingiurioso e minaccioso, nei quali, fra
l'altro, lo Sc. riconosceva la propria responsabilità in
ordine all'episodio di danneggiamento dell'auto
verificatosi il 13.10.2006.
Inoltre, quella medesima mattina del 19.11.2006 la Al.
si avvedeva che la propria autovettura risultava essere
stata nuovamente danneggiata.
La
riparazione dell'auto, con riguardo ai danni subiti
nelle due predette circostanze, costava all'attrice Euro
5.351,68, come da fatture e ricevute che la stessa
produceva. Dalle denunce tempestivamente presentate
dall'attrice, dapprima nei confronti di ignoti e poi nei
confronti dell'attuale convenuto, seguivano indagini
svolte dalla Procura della Repubblica di Vicenza e un
successivo procedimento penale definito con sentenza
resa ai sensi dell'art.
444 c.p., con la quale lo Sc. veniva condannato alla
pena di mesi 9 e giorni 22 di reclusione e al pagamento
di Euro 354,00 di multa.
In
conseguenza di tali comportamenti tenuti dallo Sc.,
l'attrice era costretta a mutare le proprie abitudini di
vita, non recandosi più al lavoro da sola ma
accompagnata, cambiando la propria utenza telefonica e
subendo serie conseguenze sotto il profilo
dell'equilibrio psichico.
Chiedeva, pertanto, il ristoro dei danni tutti patiti in
conseguenza degli improvvidi comportamenti tenuti dal
convenuto.
Il
convenuto, nel costituirsi, non contestava affatto le
circostanze allegate da parte attrice dalle quali
sarebbe derivato danno alla stessa (si vedano, in
particolare, pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione
e risposta, laddove si afferma che "poco tempo dopo,
Lu., transitando per Br., ha visto l'auto di Mo. nel
cortile di casa e, in un momento di sconforto (...) ha
pensato di danneggiarla per vendicarsi. Dopo circa un
mese, ha visto nuovamente l'auto parcheggiata e l'ha
nuovamente danneggiata (...). Poi aveva inviato dei
messaggini a Mo., confessando di essere lui l'autore del
danno ed anche di quello del mese precedente"), ma solo
rilevava che tali episodi dovevano essere
contestualizzati nell'ambito del rapporto affettivo
intercorso fra Mo.Al. e Lu.Sc. fra il 2005 e il 2006,
interrottosi per volontà dell'attrice, la quale a più
riprese si sarebbe manifestata sleale e poco corretta
nei confronti del partner, cagionando allo Sc. gravi
sofferenze che lo avrebbero condotto al compimento degli
improvvidi atti di danneggiamento e ingiuria oggetto del
presente giudizio.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte
attrice e, in via riconvenzionale, in relazione alla
sofferenze soggettive dallo stesso patite, instava per
la condanna della A. alla rifusione dei danni nella
misura quantificata in Euro 50.000,00.
All'esito della prima udienza e del successivo deposito
delle memorie istruttorie, il Giudice all'epoca
assegnatario della causa, ritenuta la causa matura per
la decisione sulla base della documentazione in atti,
invitava le parti a precisare le conclusioni.
All'udienza dell'I 1.1.2011, sulla precisazione delle
conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La
domanda di parte attrice deve essere accolta per i
motivi che seguono.
I
fatti illeciti dai quali sarebbe derivato un danno
all'attrice sono pacificamente ammessi da parte
convenuta, la quale, come esposto in narrativa dei fatti
di causa, riconosce di aver recato danneggiamento
all'auto dell'attrice, una (...) targata (...) in due
distinte occasioni, il 13.10.2006 e nella notte del
18.11.2006.
Il
medesimo convenuto riconosce pure di avere inviato
all'attrice alcuni messaggi nei quali ammetteva la
propria responsabilità con riguardo ad entrambi gli
episodi di danneggiamento.
Pertanto, tanto sulla base della documentazione in atti
(verbali di denunce orali presentate da Al.Mo. in data
14.10.2006 e 19.10.2006 - all. 2 e 3 di parte attrice -,
nonché verbale di annotazione di operazioni di polizia
giudiziaria, dal quale risulta che gli operanti,
recatisi a seguito della denuncia della Al. presso
l'abitazione dello Sc., si sentivano rispondere da
quest'ultimo: "deve imparare a non farsi più vedere
(...) gli ho staccato le targhe e le ho buttate nel
brenta, è una puttana, la coppo, l'ammalo, la rovino,
non deve più fare vedere, non ho niente da perdere, la
deve pagare" - all. 8 del fascicolo di parte attrice -,
nonché successivi atti di querela proposti dall'attrice
dai quali risulta il contenuto integrale dei messaggi
inviati dallo Sc. all'attrice via sms - all. 10 e 11 di
parte attrice - e copia fotografica dei messaggi
ricevuti dall'attrice da parte dell'utenza telefonica
intestata al convenuto - all. 18), quanto sulla base
della stessa ammissione dei fatti effettuata da parte
convenuta, deve ritenersi che siano sicuramente
sussistenti i fatti oggetto di contestazione,
tradottisi, come esposto in precedenza, in due episodi
di danneggiamento ai danni dell'auto dell'attrice e
nell'invio di messaggi via sms dal contenuto ingiurioso
e minaccioso. Venendo, pertanto, alla quantificazione
dei danni subiti dall'attrice, gli stessi devono essere
determinati, quanto al danno patrimoniale subito, nel
complessivo importo di Euro 5.351,68, pari alla
sommatoria degli importi di cui alle fatture n. 169
dell'8.11.2006 e n. 55 del 26.2.2007 emesse dalla
Carrozzeria Nu. (all. 4 e 6 del fascicolo di parte
attrice) e della fattura n. 16 del 20.3.2007 emessa
dalla Carrozzeria To. (all. 7 di parte attrice), importi
che appaiono compatibili con l'entità dei danni inferii
dallo Sc. al veicolo dell'attrice, sia tenuto conto
dell'epoca nella quale tali riparazioni sono state
effettuate (di poco successiva agli accertati atti di
danneggiamento), sia alla stregua della descrizione dei
danni riportata nei distinti atti di denuncia dimessi da
parte attrice.
Su
tale importo, da rivalutarsi dalla data dei singoli
esborsi all'attualità, andranno poi applicati gli
interessi legali, da determinarsi mediante devalutazione
alla data degli esborsi e applicazione degli interessi
legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno
del saldo effettivo.
Quanto, poi, all'allegato danno non patrimoniale, parte
attrice ha chiesto il ristoro dei danni conseguenti sia
alla sofferenza soggettiva, sia ai pregiudizi di
carattere esistenziale, adducendo di avere interrotto, a
seguito degli atti intimidatori posti in essere dal
convenuto, alcune delle attività svolte in precedenza e
di essere caduta in una stato di profonda prostrazione
psicologica.
Nessun
dubbio che i lamentati danni siano suscettibili, quanto
meno in astratto, di risarcibilità.
A
riguardo, è bene precisare che le sentenze delle Sezioni
unite della Suprema Corte dell'11 novembre 2008 (nn.
26792, 26793, 26794 e 26795) non hanno affatto escluso
la risarcibilità della sofferenza soggettiva conseguente
all'evento pregiudizievole e neppure quella del
cosiddetto danno esistenziale, da intendersi come
pregiudizio di carattere dinamico relazionale subito
dalla persona che abbia subito l'atto illecito, ma solo
hanno offerto una diversa sistematizzazione degli
stessi, qualificandoli alla stregua di articolazioni
nell'ambito della più ampia nozione di danno non
patrimoniale, consentendo peraltro di fare ricorso anche
alla prova per presunzioni ai fini del conseguimento
della prova di tali pregiudizi.
Una
tale risarcibilità del danno non patrimoniale, peraltro,
allorché si versi in ipotesi di illecito astrattamente
integrante un'ipotesi di reato, risulta normativamente
sancita dal combinato disposto degli articoli
2059 c.c. e
185 c.p.
Ora,
poiché appaiono astrattamente configuratoli, tanto con
riguardo agli atti di danneggiamento posti in essere
dallo Sc., quanto con riguardo ai messaggi con contenuto
ingiurioso e minaccioso dallo stesso inviati, diverse
ipotesi di reato quanto meno riconducibili al
danneggiamento e all'ingiuria (come peraltro emerge
anche dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
Vicenza nei confronti dello Sc., sia pure ai sensi
dell'art. 444 c.p.p., in data 11.10.2007 - all. 16 di
parte attrice), deve concludersi che sussistano i
presupposti per procedere alla liquidazione del danno
non patrimoniale subito dall'attrice, potendosi
ritenere, peraltro, quanto ai pregiudizi di carattere
dinamico - relazionale allegati dall'Al., che sia del
tutto plausibile che l'attrice sia stata costretta,
quanto meno per un certo periodo di tempo, a mutare le
proprie abitudini di vita a seguito dei comportamenti
intimidatori posti in essere dallo Sc.
In
ordine alla liquidazione di un tale danno, poi, da
determinarsi necessariamente in via equitativa, si
ritiene che la commisurazione debba effettuarsi tenendo
conto, per un verso, della particolare gravità dei fatti
posti in essere dallo Sc., in grado, per la loro
intensità, di incutere nella convenuta una seria
preoccupazione per l'integrità della sua persona e del
suo patrimonio e, per altro verso, del carattere
temporalmente circoscritto, stando a quanto emerge,
quanto meno, dalle allegazioni di parte attrice, di tali
comportamenti intimidatori, i quali si sarebbero svolti
per la durata di un mese circa, ossia fra il 14.10.2006
e il 19.11.2006.
Si
ritiene equa, pertanto, in relazione ai fatti accertati
e tenuto conto dei sopra accennati elementi, la
liquidazione dell'importo, a titolo di danno non
patrimoniale, liquidato all'attualità, di complessivi
Euro 6.000,00.
Non si
ritiene, invece, che sussistano validi elementi per
reputare che la Al. si sia dimessa dal posto di lavoro
occupato all'epoca dei fatti a seguito della condotta
posta in essere dal convenuto, tenuto conto che la
stessa, alla data del 20.11.2006 (data alla quale
risalgono le dimissioni da commessa nel negozio "Po." di
Ma. - all. 17 di parte attrice) ancora non era a
conoscenza che l'autore del danneggiamento della sua
auto fosse lo Sc.
Non si
ritiene, infine, che sussistano elementi per accogliere
la domanda svolta in via riconvenzionale da parte
convenuta.
A ben
vedere, infatti, anche a voler ammettere, per ipotesi,
come sostenuto dallo Sc., che gli atti di danneggiamento
e le minacce dallo stesso posti in essere facessero
seguito ad un comportamento del tutto sleale e scorretto
tenuto dalla Al., la quale avrebbe ripetutamente tradito
la fiducia del proprio partner; comunque dovrebbe
concludersi che tali comportamenti scorretti in alcun
modo varrebbero ad esimere da responsabilità il
convenuto.
Né,
peraltro, paiono sussistere i presupposti per la
richiesta liquidazione in favore del convenuto di un
danno non patrimoniale riconducibile alle sofferenze
soggettive patite dallo Sc. a seguito degli ipotizzati
comportamenti sleali tenuti dalla fidanzata.
A tal
riguardo, è sufficiente rilevare come le contestate
condotte in ipotesi tenute dalla Al., in alcun modo
paiano configurabili alla stregua di illeciti penali,
né, peraltro, pare configurabile, ai danni dello Sc.,
nel presente caso, una lesione di un interesse inerente
alla persona costituzionalmente garantito.
Alla
condanna seguono le spese di lite, che si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa
istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Accertata la responsabilità di Sc.Lu., lo condanna a
pagare a Al.Mo. la somma di Euro 5.351,68, a titolo di
danno patrimoniale, da rivalutarsi dalla data di ciascun
esborso all'attualità e con gli interessi al tasso
legale sulla somma devalutata all'epoca di ciascun
esborso e poi via via rivalutata da tale data al saldo.
Lo
condanna, altresì, a corrispondere a Al.Mo. l'ulteriore
somma, determinata all'attualità, di Euro 6.000,00, a
titolo di danno non patrimoniale.
Condanna Sc.Lu. a rifondere le spese di lite sostenute
da Al.Mo. che quantifica in complessivi Euro 4.850,00,
di cui Euro 2.000,00 per diritti, Euro 2.500,00 per
onorari e Euro 350,00 per spese, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così
deciso in Bassano del Grappa il 21 giugno 2011.
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.
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