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 GIUDIZIO IMMEDIATO E RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO, TERMINE CUSTODIA ORDINANZA DEL RITO ABB-Cass SU 28 luglio 2011 n. 30200 pres Lupo rel Marasca - "

 

 

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- Mirijam CONZUTTI

 

Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nell’ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che nell’ipotesi di abbreviato che si innesti su una richiesta di giudizio immediato - o di emissione di decreto penale di condanna -, vi è un iniziale vaglio di ammissibilità da parte del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, in ordine ai requisiti formali della richiesta, e, in caso di ritenuta ammissibilità, alla successiva udienza fissata con decreto de plano procede un diverso giudice, nel contraddittorio delle parti, al vaglio della fondatezza della richiesta con l’adozione dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, momento, questo, a partire dal quale può considerarsi iniziato il relativo giudizio).

La questione è controversa.

Il giudice, nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, chiamato a valutare la domanda di rito abbreviato proposta nell'ambito del giudizio immediato e a celebrare il relativo procedimento speciale, non può essere lo stesso che ha decretato l'accoglimento della richiesta di giudizio immediato.

Il giudice prima di emettere il decreto che fissa l'udienza per il rito abbreviato, deve valutare l'ammissibilità della richiesta; è pacifico che la richiesta di rito abbreviato, non condizionata, va valutata dal giudice solo per quanto concerne la verifica dei requisiti formali richiesti per l'accesso del rito, essendo stato escluso per legge il requisito della necessaria definibilità del processo allo stato degli atti.


Nel giudizio abbreviato, che si innesta sul rito immediato, devono essere osservate le disposizioni di cui agli artt 438 commi 3 e 5 , 441, 441 bis, 442, 443 c.p.p.

Le modifiche introdotte dalla legge Carotti, con la previsione della richiesta condizionata alla integrazione probatoria, hanno aperto la via ad una dilatazione dei tempi del processo.

La nuova regola fissata dall'art 303 comma 1 lett b bis) c.p.p. del Dl 82/00 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000 n. 144, prevede che la perdita di efficacia della custodia cautelare quando, dalla emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone l'abbreviato, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, sono decorsi nove mesi, se si procede per un delitto per il quale la legge prevede l'ergastolo, o la pena di reclusione superiore a 20 anni.


Le Su rtiengono fondato l'indirizzo secondo il quale, ai fini del computo dei termini della decorrenza della custodia cautelare, non è possibile una differenziazione del regime del rito abbreviato, a seconda che vi sia richiesta condizionata o meno, ad integrazione probatoria e che, quindi, il termine di fase del giudizio abbreviato deve avere inizio con l'ordinanza ammissiva al rito.

A sostegno della tesi le Su indicato il dato letterale di cui all'art 303 comma 1 lett b bis ) c.p.p.

 

 

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