- Mirijam
CONZUTTI
Le Sezioni
Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo
cui i termini di durata massima della custodia cautelare
per la fase del giudizio abbreviato, anche nell’ipotesi
di rito non subordinato ad integrazione probatoria e
disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato,
decorrono dall’ordinanza con cui è disposto il giudizio
abbreviato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che
nell’ipotesi di abbreviato che si innesti su una
richiesta di giudizio immediato - o di emissione di
decreto penale di condanna -, vi è un iniziale vaglio di
ammissibilità da parte del giudice che ha accolto la
richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero,
in ordine ai requisiti formali della richiesta, e, in
caso di ritenuta ammissibilità, alla successiva udienza
fissata con decreto de plano procede un diverso giudice,
nel contraddittorio delle parti, al vaglio della
fondatezza della richiesta con l’adozione dell’ordinanza
ammissiva del rito abbreviato, momento, questo, a
partire dal quale può considerarsi iniziato il relativo
giudizio).
La questione è controversa.
Il giudice, nel caso esaminato dalle Sezioni Unite,
chiamato a valutare la domanda di rito abbreviato
proposta nell'ambito del giudizio immediato e a
celebrare il relativo procedimento speciale, non può
essere lo stesso che ha decretato l'accoglimento della
richiesta di giudizio immediato.
Il giudice prima di emettere il decreto che fissa
l'udienza per il rito abbreviato, deve valutare
l'ammissibilità della richiesta; è pacifico che la
richiesta di rito abbreviato, non condizionata, va
valutata dal giudice solo per quanto concerne la
verifica dei requisiti formali richiesti per l'accesso
del rito, essendo stato escluso per legge il requisito
della necessaria definibilità del processo allo stato
degli atti.
Nel giudizio abbreviato, che si innesta sul rito
immediato, devono essere osservate le disposizioni di
cui agli artt 438 commi 3 e 5 , 441, 441 bis, 442, 443
c.p.p.
Le modifiche introdotte dalla legge Carotti, con la
previsione della richiesta condizionata alla
integrazione probatoria, hanno aperto la via ad una
dilatazione dei tempi del processo.
La nuova regola fissata dall'art 303 comma 1 lett b bis)
c.p.p. del Dl 82/00 convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2000 n. 144, prevede che la perdita di
efficacia della custodia cautelare quando, dalla
emissione dell'ordinanza con cui il giudice
dispone l'abbreviato, o dalla sopravvenuta esecuzione
della custodia, sono decorsi nove mesi, se si procede
per un delitto per il quale la legge prevede
l'ergastolo, o la pena di reclusione superiore a 20
anni.
Le Su rtiengono fondato l'indirizzo secondo il quale, ai
fini del computo dei termini della decorrenza della
custodia cautelare, non è possibile una differenziazione
del regime del rito abbreviato, a seconda che vi sia
richiesta condizionata o meno, ad integrazione
probatoria e che, quindi, il termine di fase del
giudizio abbreviato deve avere inizio con l'ordinanza
ammissiva al rito.
A sostegno della tesi le Su indicato il dato letterale
di cui all'art 303 comma 1 lett b bis ) c.p.p.
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