Non è valida la notifica della
multa presso l’indirizzo risultante dal Pubblico
registro automobilistico se il destinatario si è
trasferito. Con questa motivazione la Corte di
cassazione, sentenza 18049/2011, ha annullato ben 7
verbali comminati dal comune di Napoli ad una
automobilista.
Bocciata dunque la sentenza di
primo grado con la quale il Tribunale di Napoli nel 2004
aveva ritenuto valide le notifiche in quanto la Polizia
Municipale aveva comunque provveduto a notificare le
multe al portiere dello stabile risultante dalla carta
di circolazione dell’auto e, non trovando il
destinatario, aveva apposto sui verbali la dicitura
“sloggiato”.
Secondo i giudici di Piazza Cavour,
infatti, il codice della strada quando (al terzo comma
dell’articolo 201) prevede che “le notificazioni si
intendono validamente eseguite quando siano fatte alla
residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante
dalla carta di circolazione…”, non vuole in alcun modo
legittimare una notifica “solo virtuale”. Piuttosto, la
norma va interpretata nel senso che “la validità della
notificazione non è fondata sul semplice tentativo della
stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti
ivi menzionati” ma al contrario deve basarsi “sul
necessario espletamento delle formalità previste per le
ipotesi di irreperibilità del destinatario”.
Ragion per cui nell’ipotesi di
trasferimento del trasgressore “in un luogo non annotato
sulla carta di circolazione”, la notificazione, sia essa
ordinaria o postale, per essere valida richiede
necessariamente che venga seguito l’iter complessivo
previsto dalla legge. E cioè, il deposito della copia
presso la casa comunale e l’affissione del relativo
avviso, in busta chiusa, alla porta di casa,
dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre a
dargliene notizia per raccomandata con avviso di
ricevimento.
Tutte formalità che non risultano
essere state rispettate da parte dei vigili napoletani
nella notifica dei 7 verbali.
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