REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista -
Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso -
Consigliere
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno -
Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo -
Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - rel.
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14225/2009 proposto da:
V.R. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio
dell'avvocato GRADARA RITA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FALESSI LIDIA, NICOLA TUCCI
CASELLI giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TIF TERMOIMPIANTI FOGLIENI SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 474/2008
della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, 1^ SEZIONE CIVILE,
emessa il 9/1/2008, depositata il 12/05/2008, R.G.N.
396/2005;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 26/05/2011 dal
Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato RITA GRADARA;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario
Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.
Svolgimento
del processo
La S.n.c. Kalliopi di Bibis
Kalliopi e Marco Pisano proponeva opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale
di Bergamo in favore della s.r.l. T.I.F. Termoimpianti
Foglieni, per la somma di L. 104.220.200 a fronte della
esecuzione di taluni lavori.
Esponeva l'attrice che, con
contratto del 16 dicembrel998, la Tavola Rotonda le
aveva ceduto un complesso economico-commerciale in
(OMISSIS), garantendole che l'azienda era libera da
qualsiasi passività.
Poichè il credito per cui la T.I.F.
aveva agito risaliva agli anni 1996/1997, veniva a
"mancare una delle condizioni stabilite dall'art. 2560
c.c." perchè l'opponente potesse essere considerata
debitrice solidale e cioè la conoscenza dell'esistenza
del preteso debito.
Concludeva, pertanto, chiedendo la
dichiarazione di illegittimità del decreto opposto in
quanto l'opponente nulla doveva alla opposta e, in via
subordinata, la condanna della Tavola Rotonda a tenerla
indenne da ogni pretesa della T.I.F..
Si costituiva in giudizio la s.r.l.
TI.F. Termoimpianti Foglieni la quale contestava la
domanda chiedendo la condanna della opponente al
pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo
opposto.
Con atto di citazione, del 23
settembre 1999, la S.n.c. Tavola Rotonda di Valenti Rita
& C proponeva opposizione avverso il medesimo decreto
ingiuntivo, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza
per territorio del Giudice adito; la sua carenza di
legittimazione passiva, in quanto il contratto di
appalto a cui i lavori si riferivano era intervenuto non
con l'opponente ma con C. V.; che il corrispettivo dei
lavori oggetto della presente causa era già stato
"ampiamente pagato dalla sig.ra C. V.", come era
dimostrato dalla scrittura privata del 19 luglio 1996.
Il decreto ingiuntivo era stato
notificato anche alla s.n.c. Kalliopi la quale, in
conseguenza di ciò, aveva "bloccato" il pagamento della
somma di L. 40.000.000, parte del prezzo convenuto per
la cessione dell'azienda, e del fatto doveva essere
ritenuta responsabile l'opposta.
Chiedeva pertanto la dichiarazione
di incompetenza del Tribunale adito, essendo competente
il Tribunale di Milano; la pronuncia della carenza di
legittimazione passiva, della litispendenza,
relativamente alla causa pendente avanti al Tribunale di
Milano; la dichiarazione di nullità, improcedibilità,
inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nel merito, il
rigetto di ogni pretesa della T.I.F. e, in via
riconvenzionale, la condanna della opposta al
risarcimento dei danni subiti, anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la s.r.l.
T.I.F. la quale contestava la domanda.
I procedimenti venivano riuniti.
Il Tribunale, con sentenza n.
53/2005 revocava il decreto ingiuntivo opposto e
condannava la T.I.F. al pagamento, in favore della
s.a.s.
Tavola Rotonda, delle spese di
giudizio e della somma di Euro 10.000,00 a titolo di
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Avverso la predetta sentenza ha
proposto appello la s.n.c. T.I.F. chiedendo di
respingere la condanna ex art. 96 c.p.c., e la conferma
dei decreti ingiuntivi emessi sia nei confronti della
s.a.s. Tavola Rotonda che della s.n.c. Calliopi.
Si sono costituite in giudizio le
appellate le quali hanno resistito all'appello avanzato
e, assumendo la correttezza della sentenza impugnata, ne
hanno chiesto il rigetto. La S.n.c. Tavola Rotonda ha,
inoltre chiesto, in via di appello incidentale, la
condanna della Kalliopi al pagamento delle spese
relative al procedimento di sequestro intentato in corso
di causa, disposta dal Giudice di primo grado che aveva
però omesso la liquidazione nel dispositivo.
La Corte d'Appello, in parziale
accoglimento dell'appello avanzato dalla T.I.F.
Termoinpianti Foglieni, rigettava la domanda di
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
avanzata dalla s.a.s. Tavola Rotonda di Valenti Rita &
C..
Condannava la s.a.s. Chalkidiki di
Stamatios Bibis & C. (già Kalliopi s.r.l.) alla
rifusione delle spese legali relative al procedimento di
sequestro in favore della s.a.s. Tavola Rotonda.
Propone ricorso per cassazione V.R.
in qualità di socia accomandataria della s.a.s. Tavola
Rotonda di Valente Rita & C. con due motivi.
Non svolgevano attività difensiva
le parti intimate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo parte
ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione
dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3".
Sostiene parte ricorrente che il
fondamento della fattispecie consiste nell'abuso del
diritto o abuso del processo. E' infatti espressione di
un atteggiamento di grave negligenza o malafede
nell'esame dei dati processuali richiedere il pagamento
di un credito ad un soggetto estraneo e/o comunque
pretendere una seconda volta il pagamento di un credito
che è già stato quietanzato come da scrittura privata
prodotta dalla Tavola Rotonda.
Con il secondo motivo si denunci
"omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione
su un fatto decisivo del giudizio in relazione all'art.
360 c.p.c., n. 5".
Secondo parte ricorrente appare
contraddittoria la decisione. della Corte d'appello che,
da una parte, accerta, dichiara e riconosce la malafede
o quantomeno la colpa grave nella proposizione
dell'azione da parte della T.I.F. e dall'altra non
ritiene di individuare elementi del danno derivato da
un'azione svolta in mala fede e che nel corso del
giudizio ha impegnato la difesa della Tavola Rotonda che
a fronte di un credito inesistente si è vista citare in
giudizio, pur essendo totalmente estranea al credito
azionato.
I motivi, strettamente connessi,
devono esser congiuntamente esaminati ed accolti.
All'accoglimento della domanda di
risarcimento dei danni da lite temeraria non osta
infatti l'omessa deduzione e dimostrazione dello
specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è
costituito dalla lesione della propria posizione
materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa
abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a
contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario
e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa,
danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune
esperienza (Cass., 5 maggio 2003, n.6796).
Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito ai
sensi dell'art. 384 c.p.c., con condanna della T.I.F.
Termoimpianti Foglieni s.r.l. al pagamento di Euro
10.000,00 ex art. 96 c.p.c., per il giudizio di primo
grado, oltre interessi dalla data della relativa
sentenza. Le spese del giudizio di cassazione seguono la
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e
decidendo nel merito condanna la s.r.l. T.I.F.
Termoimpianti Foglieni al pagamento di Euro 10.000 ex
art. 96 c.p.c., per il giudizio di primo grado, oltre
interessi dalla data della sentenza di primo grado.
Condanna la stessa T.I.F. al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in Euro
1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre
rimborso forfettario spese generali ed accessori come
per legge.
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