di Fulvio Baldi
Non e' configurabile la causa di
esclusione del reato prevista dall¿art. 54 c.p. nel caso
di opera edilizia abusivamente eseguita sul presupposto
del cattivo stato di salute dell¿agente.
La terza sezione penale della
Cassazione, nel confermare la sentenza di merito, ha
escluso la possibilità che operasse la scriminante dello
stato di necessità nel caso di persona che, avendo
abusivamente eseguito, in violazione del d.p.r. n. 380
del 2001, opere di ampliamento della propria residenza
collinare, si era difesa asserendo che era stata
necessaria una sorta di “fuga dalla città” per
consentire al marito, affetto da patologia respiratoria,
di respirare aria meno inquinata.
La motivazione è stata
correttamente incentrata sull’insussistenza di un
pericolo attuale e concreto per l’incolumità fisica
della persona.
In tal modo la S.C. ha confermato
il suo oramai “proverbiale” orientamento in materia
edilizia, maturato nella vigenza del d.p.r. del 2001 a
seguito dell’abrogazione della l. n. 47 del 1985, per
cui l'operatività dello stato di necessità per il reato
di costruzione abusiva – sebbene non vada esclusa in
linea di principio, potendosi riconnettere anche a
situazioni strumentali strettamente della persona, quali
l'esigenza di un alloggio - impone il controllo rigoroso
dei requisiti della scriminante, così che essa non è
ipotizzabile allorché il pericolo di restare senza
abitazione sia concretamente evitabile attraverso i
meccanismi del mercato o dello Stato sociale, dovendosi
escludere la sussistenza di ogni altra, concreta,
possibilità di evitare il danno grave.
In linea vedasi Cass. pen., Sez.
III, sentenza n. 35919 del 26/06/2008, in CED CASS,
241094, secondo la quale non è configurabile l'esimente
dello stato di necessità in quanto, pur essendo
ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri
anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in
ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo.
Ed ancora significativa è Sez. III,
n. 41577 del 20/09/2007, ivi, n. 238258, per cui in
materia di abusi edilizi e ambientali la configurabilità
della scriminante dello stato di necessità, nella specie
consistente nella mancanza di una casa, appare in
concreto esclusa dal fatto che il pericolo del danno
grave alla persona è evitabile chiedendo, in caso di
terreno edificabile, la relativa autorizzazione mentre,
in caso di terreno non edificabile, il diritto del
cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere
sull'interesse della collettività alla tutela del
paesaggio e dell'ambiente. Pienamente adesiva è, infine,
anche Sez. III, n. 19811 del 26/01/2006, ivi, n. 234316.
|