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Escluso lo stato di necessita' derivante da patologie respiratorie-Scappo dalla citta', ma l'abuso edilizio sul rustico non s'ha da fare- (Sentenza Cassazione penale 22/06/2011, n. 25010)-Ipsoa.it

 

 

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di Fulvio Baldi

Non e' configurabile la causa di esclusione del reato prevista dall¿art. 54 c.p. nel caso di opera edilizia abusivamente eseguita sul presupposto del cattivo stato di salute dell¿agente.

 

La terza sezione penale della Cassazione, nel confermare la sentenza di merito, ha escluso la possibilità che operasse la scriminante dello stato di necessità nel caso di persona che, avendo abusivamente eseguito, in violazione del d.p.r. n. 380 del 2001, opere di ampliamento della propria residenza collinare, si era difesa asserendo che era stata necessaria una sorta di “fuga dalla città” per consentire al marito, affetto da patologia respiratoria, di respirare aria meno inquinata.

 

La motivazione è stata correttamente incentrata sull’insussistenza di un pericolo attuale e concreto per l’incolumità fisica della persona.

 

In tal modo la S.C. ha confermato il suo oramai “proverbiale” orientamento in materia edilizia, maturato nella vigenza del d.p.r. del 2001 a seguito dell’abrogazione della l. n. 47 del 1985, per cui l'operatività dello stato di necessità per il reato di costruzione abusiva – sebbene non vada esclusa in linea di principio, potendosi riconnettere anche a situazioni strumentali strettamente della persona, quali l'esigenza di un alloggio - impone il controllo rigoroso dei requisiti della scriminante, così che essa non è ipotizzabile allorché il pericolo di restare senza abitazione sia concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale, dovendosi escludere la sussistenza di ogni altra, concreta, possibilità di evitare il danno grave.

 

In linea vedasi Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 35919 del 26/06/2008, in CED CASS, 241094, secondo la quale non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo.

 

Ed ancora significativa è Sez. III, n. 41577 del 20/09/2007, ivi, n. 238258, per cui in materia di abusi edilizi e ambientali la configurabilità della scriminante dello stato di necessità, nella specie consistente nella mancanza di una casa, appare in concreto esclusa dal fatto che il pericolo del danno grave alla persona è evitabile chiedendo, in caso di terreno edificabile, la relativa autorizzazione mentre, in caso di terreno non edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Pienamente adesiva è, infine, anche Sez. III, n. 19811 del 26/01/2006, ivi, n. 234316.

 

 

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