In fatto e in diritto
1.1. A.N., assegnatario di alloggio
popolare in provincia di Cosenza, di proprietà
dell'Azienda resistente, propone ricorso per
cassazione,sulla base un unico motivo,avverso la
sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 31
maggio 2008, che, riformando quella di primo grado, ha
respinto la sua domanda nei confronti dell'Azienda - in
ordine ai danni subiti a seguito di caduta dalle scale
buie del piano terra, a causa della mancanza nei pressi
del portone dell'apposito interruttore - affermando che
doveva escludersi che fosse stata dimostrata sia la
qualità di custode in capo all'ATERP, sia il rapporto di
custiodia: nella specie sulla base del contratto di
locazione, spettava alla gestione autonoma la
manutenzione degli impianti; tuttavia, l'art. 1577 c.c.
pone a carico del conduttore l'onere di dare avviso al
locatore che vi è necessità di riparazione della cosa;
con la conseguenza che, essendo stata omessa la
denuncia, è mancato l'effettivo potere fisico dell'
ATERP sulla cosa, al fine di vigilare su di essa e
mantenerne il controllo in modo da impedire danni a
terzi.
1.2.
L'azienda resiste con controricorso, e chiede
dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il
ricorso.
2.1.
Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 2051 e 1577 c.c, nonché
omessa o quanto meno insufficiente motivazione su punti
decisivi e formula alla Corte il seguente quesito: "se
non integri violazione del principio di cui all'art.2051
c.c. l'omessa qualifica del locatore quale effettivo
custode dei beni e dei servizi comuni, in quanto gestore
e diretto controllore degli stessi, e se la
comunicazione sulla pericolosità e sul potenziale
anormale di rischio del bene comune sia elemento
valutabile ai fini dell'individuazione del rapporto di
custodia".
2.2.
Anzitutto, rileva la Corte che è inammissibile la
censura di difetto di motivazione, in quanto non è stato
indicato il fatto controverso e non è stato formulato,
in relazione ad essa, il prescritto "momento di
sintesi”. Sussiste, invece, nei termini di seguito
precisati, la dedotta violazione di legge.
3.1.
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della
configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è
sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con
la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto
che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la
disponibilità giuridica e materiale della stessa che
comporti il potere dovere di intervento su di essa, e
che compete al proprietario o anche al possessore o
detentore (Cass. n.1948/03). In questo senso, "custode"
è colui che ha il "governo della cosa", ossia il potere
effettivo, dinamico ed esclusivo sulla stessa, inteso
come "potestà di :fatto", che deve essere anche
disponibilità giuridica (Cass. ,S.U., 11.11.1991, n.
12019) La responsabilità ex art.2051 c.c. postula dunque
una relazione materiale di disponibilità di fatto,
oltreché giuridica,, tra il custode e la cosa, relazione
che determina a carico di chi ha il potere fisico sulla
stessa l'onere di impedire che da essa possa derivare
pregiudizio a terzi. Il termine custode non presuppone
allora, né implica uno specifico obbligo di custodire la
cosa, analogo a quello previsto, ad esempio, in tema di
contratto di deposito. Viceversa, l'art. 2051 c.c., si
riferisce soltanto ad uno stato di fatto. La funzione
della norma, di imputa:c-e la responsabilità a chi si
trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti
alla cosa stessa, porta ad escludere che custode sia
necessariamente il proprietario in quanto tale, potendo
essere qualificato custode il soggetto che di fatto
controlli le modalità di uso e conservazione della res
ed abbia, pertanto, il ''governo della cosa" (Cass. n.24530/09,
in motivazione).
3.2.
Nel caso di locazione della cosa in custodia,
costituisce principio del tutto pacifico nella
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12019/91; Cass.
n. 11321/96; Cass. n. 20335/04, in motivazione) che il
proprietario dell'immobile locato, conservando la
disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia
delle strutture murarie e degli impianti in esse
conglobati, è responsabile, ai sensi dell'art:. 2051 c.c.,
dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed
impianti (salvo rivalsa sul conduttore che abbia omesso
di avvertirlo ex art. 1577 c.c.), mentre con riguardo ad
altre parti ed accessori del bene locato, delle quali il
conduttore ha la disponibilità con facoltà od obbligo di
intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi,
la responsabilità verso i terzi, secondo la previsione
della suddetta norma, grava soltanto sul medesimo.
Diventa, quindi, un accertamento fattuale, riservato al
giudice di merito, stabilire nel caso concreto chi abbia
"il governo" di un determinato bene nei termini sopra
precisati (Cass. n. 1948/03, cit., in motivazione).
3.3.1.
I criteri descritti ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2
devono guidare anche l'individuazione del soggetto
responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nel caso di
danni cagionati da beni come nella specie, compresi
nelle parti comuni di un edificio. Invero, malgrado il
contratto di locazione comporti il trasferimento al
conduttore dell'uso e del godimento sia della singola
unità immobiliare s a dei servizi accessori e delle
parti comuni dello edificio, una siffatta detenzione non
esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in
genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore,
il quale conserva un effettivo potere fisico sulla
entità immobiliare locata - ancorché in un ambito in
parte diverso da quello in cui si. esplica il potere di
custodia del conduttore - con conseguente obbligo di
vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture
edilizie e sull'efficienza degli impianti (Cass. n. 6467
del 1981, secondo cui gravano sui condomini le
responsabilità per danni subiti da terzi, nel novero dei
quali ultimi vanno ricompresi anche i conduttori di
appartamenti siti nell'edificio, in conseguenza di
omissioni addebitabili all'amministratore del condominio
ovvero di inerzia da parte dell'assemblea condominiale
nell'adottare gli opportuni provvedimenti atti ad
eliminare una situazione di pericolo. quale,in quel
caso, l'anomalo funzionamento del congegno meccanico di
chiusura del cancello; v. anche Cass. n. 5668/84, 43/87;
4994/96).
3.3.2.
Invero, anche in rapporto a danni determinati da beni di
proprietà condominiale, si è affermato che resta
estraneo alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il
comportamento del custode; per cui essendo il danno
cagionato dalla cosa (e non dal comportamento del
custode) è necessario che il danno si sia prodotto
nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa
medesima, o per l'insorgenza in questa dì un processo
dannoso. Quindi gli elementi da accertare al fine della
configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c.
sono: il nesso causale fra la cosa in custodia e
l'evento lesivo; la sussistenza di un rapporto di.
custodia relativamente alla cosa, accertamento il cui
onere probatorio ricade sull'attore. Spetta, viceversa,
al convenuto provare l'esistenza del fattore estraneo,
idoneo a interrompere il nesso causale; e cioè provare
il caso fortuito, tenendo presente che l'idoneità del
fattore esterno è tale se presenta caratteri della
imprevedibilità e della eccezionalità (Cass. n.
25243/06, in motivazione).
3.3.3.
Nella presente fattispecie in cui è pacifico che
l'evento lesivo (lesioni con postumi permanenti) si è
verificato per essere il N. caduto sulle scale della
palazzina, ove è assegnatario di alloggio, a causa della
mancanza d'interruttore di elettricità nei pressi del
portone - ha errato la Corte d'appello nell'escludere la
responsabilità ex art. 2051 c.c. sull'assunto che non
sussistesse l'obbligo di custodia da parte dell'ente
proprietario degli alloggi e del fabbricato. Inoltre, la
Corte territoriale non ha indagato se esistesse o meno
oggettivamente un rapporto di custodia fra l'ente
proprietario e l'impianto di illuminazione delle scale e
dell'androne del fabbricato, limitandosi a ritenerlo non
dimostrato esclusivamente per assunta inosservanza, da
parte del conduttore, dell'onere di dare avviso al
locatore che vi era necessità di riparazione della cosa
(art. 1577 c.c.). In sostanza, il giudice di appello ha
negato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. valutando il
comportamento, ritenuto non inadempiente, dell'ente
proprietario e costruttore quale presunto custode. Non
ha considerato, invece, la Corte d'appello che,
intercorrendo il rapporto di custodia fra la cosa e chi
ha l'effettivo potere su di essa (il proprietario, come
il possessore o anche il detentore), il potere di
intervenire sulla cosa opera (come questa Corte ha
precisato, v. sent. 1948/03, cit. in motivazione) non
come fondamento di una presunzione di colpa, ma come uno
degli elementi per individuare la figura del custode;
con la conseguenza che, a pari o a diverso titolo, la
custodia può far capo a più soggetti, ciascuno con
poteri di gestione e di intervento. Nella presente
controversia, pertanto, avendo il N. proposto la domanda
di responsabilità nei confronti dell'Azienda, nella
qualità di ente proprietario e costruttore del
fabbricato in cui l'accensione delle luci era prevista
sul ballatoio del primo piano, anziché nei pressi del
portone, andava accertato se l'Azienda fosse o meno
custode dell'indicato impianto d'illuminazione delle
scale sotto il profilo giuridico e di fatto,
concludendosi, in caso affermativo, per la
responsabilità dell'ente proprietario )e costruttore),
salvo il limite del caso fortuito e anche l'eventuale
applicabilità dell'art. 1227, primo comma, c.c., in
rapporto al comportamento degli inquilini/assegnatari.
In ogni caso, non poteva essere attribuito rilievo
decisivo, per escludere detta qualità di custode, alla
circostanza del rispetto o meno dell'obbligo del
conduttore di dare avviso al locatore della necessità di
riparazioni della cosa locata. Infatti, - al di là del
decisivo rilievo che, nella specie, non è dedotta in
lite una “riparazione” che presuppone l'esigenza di
ripristinare la funzionalità di un impianto già
esistente; bensì l'originaria mancanza di un
interruttore nelle parti comuni di un edificio i cui
appartamenti sono assegnati in locazione - detto
obbligo, di cui all'art. 1577 c.c., riguarda i rapporti
interni tra il locatore e il conduttore e, pertanto, la
violazione dello stesso non può essere opposta dal
locatore ai terzi (quale, nella specie, l'assegnatario)
che abbiano risentito un danno per effetto dell'omessa
manutenzione o riparazione della cosa locata (Cass. n.
4737/01; 4994/96, 433/87, 566/84, 3933 del 1977).
4.
La sentenza va, perciò, cassata in relazione al motivo
accolto, con rinvio, anche per la liquidazione delle
spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di
Catanzaro, che provvederà ad un nuovo esame della
controversia in applicazione dei principi esposti ai
punti da 3.1. a 3.3.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. |