Anna Teresa Paciotti
Se un acquirente trova in vendita
in un mercato rionale degli orologi a marchio Rolex a un
prezzo notevolmente inferiore rispetto al prezzo di
mercato, ciò è sufficiente per ritenere sussistente il
reato di commercio di prodotti con segni contraffatti ?
Si per il Gip del Tribunale di Firenze, no per la Corte
di Cassazione che, con la Sentenza n. 31676/2011, ha
accolto il ricorso, promosso dal PG, presso il Tribunale
di Firenze, avverso la pronuncia con cui il medesimo
Tribunale aveva dichiarato il non luogo a procedere nei
confronti di due venditori in ordine al reato di
commercio di prodotti con segni falsi. Il Gip del
Tribunale di Firenze riteneva insussistente il reato,
stante le caratteristiche del prezzo, la confezione
degli oggetti e le modalità della vendita, all’interno
di un mercato e, pertanto, l’idoneità a ingannare il
pubblico in relazione al bene giuridico tutelato, ovvero
la fede pubblica.
Il PG ha eccepito che il Gip, ai
fini dell’accertamento della sussistenza del reato,
avrebbe dovuto non tenere conto delle concrete modalità
dell’offerta in vendita, ma operare una valutazione in
merito all’idoneità della merce a indurre in inganno
sulla base del raffronto tra marchio autentico e marchio
contraffatto. La Corte ha ritenuto fondata la censura.
Infatti, con riferimento al reato di introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi, che
tutela la pubblica fede, la posizione del singolo
acquirente riceve protezione solo e in quanto si
atteggia a emanazione parziale dell’intera collettività,
per cui la grossolana contraffazione dei segni
distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi
in vendita non può essere desunta sulla base dei soli
elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del
prezzo o della qualità dell’offerente, che rendono solo
probabile, ma non incontrovertibile, I’ impossibilità di
lesione della fede pubblica. Ne consegue che può
ritenersi la grossolanità del falso solo ove il
prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale
da fare escludere l’efficienza causale originaria alla
produzione dell’evento nei confronti non dello specifico
acquirente ma dell’intera collettività, sulla base di
una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona
di comune discernimento e avvedutezza. Non solo,
l’attitudine della falsificazione a ingenerare
confusione deve essere apprezzata non con riferimento al
momento dell’acquisto, ma in relazione alla visione
degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da
parte di un numero indistinto di soggetti. Inoltre, è
irrilevante che della contraffazione si siano subito
resi conto i verbalizzanti, in quanto questi sono dotati
di particolare esperienza per l’attività svolta nel
settore delle contraffazioni.
Anna Teresa Paciotti
Corte di Cassazione – Sentenza n.
31676/2011
Osserva
In fatto
Il Tribunale di Firenze, con
sentenza in data 14/4/2010, dichiarava non luogo a
procedere nei confronti di (…) e (…), in ordine ai reati
di commercio dei prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)
e ricettazione di orologi con marchi contraffatti (art.
648 c.p.), ritenendo mancare, con riferimento al primo
reato, stante le caratteristiche del prezzo, la
confezione degli oggetti e le modalità della vendita
(all’interno di un mercato), l’idoneità a ingannare il
pubblico e, quindi, la idoneità della condotta, in
relazione al bene giuridico tutelato, cioè la fede
pubblica, ritenendo, conseguentemente, la insussistenza
della ricettazione per l’esclusione del reato
presupposto, cioè la contraffazione di marchi.
Proponeva ricorso per cassazione il
Procuratore Generale di Firenze lamentando:
a) erronea interpretazione
dell’articolo 474 c.p. dovendo il G.I.P., ai fini
dell’accertamento della sussistenza del reato,
prescindere dalle concrete modalità dell’offerta in
vendita, operando una valutazione circa l’idoneità della
merce ad indurre in inganno sulla base del raffronto tra
marchio autentico e marchio contraffatto;
b) erronea pronuncia di
insussistenza del delitto di ricettazione, ritenendo,
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale,
sussistente il delitto di cui all’articolo 474 c.p.
Il difensore della parte civile R.
Italia spa con memoria chiedeva l’accoglimento del
ricorso della Procura Generale.
Motivi della decisione
il primo motivo di ricorso è
fondato ed è assorbente anche del secondo.
Con riferimento al reato di
introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi, previsto dall’art. 474 cod. pen., che
tutela la pubblica fede la posizione del singolo
acquirente riceve protezione solo e in quanto si
atteggia ad emanazione parziale dell’intera
collettività, sicché la grossolana contraffazione dei
segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o
messi in vendita non può essere desunta sulla base dei
soli elementi circostanziali delle condizioni di
vendita, del prezzo o della qualità dell’offerente, che
rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, I’
impossibilità di lesione della fede pubblica. Ne
consegue che può ritenersi la grossolanità del falso
solo ove il prodotto, per requisiti materiali
intrinseci, sia tale da fare escludere l’efficienza
causale originaria alla produzione dell’evento nei
confronti non dello specifico acquirente ma dell’intera
collettività, sulla base di una valutazione ex ante
riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e
avvedutezza. (Sez. 2, Sentenza n. 16821 del 03/04/2008
Ud. dep. 23/04/2008 ) Rv. 239783; Sez. 2, Sentenza n.
45545 del 15/11/2005 Cc. dep. 15/12/2005 Rv. 232832).
Peraltro l’attitudine della
falsificazione ad ingenerare confusione deve essere
apprezzata non con riferimento al momento dell’acquisto,
bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro
successiva utilizzazione da parte di un numero
indistinto di soggetti (Sez. 5, Sentenza n. 33324 del
17/04/2008 Ud. dep. 11/08/2008 Rv. 241347)
Nella fattispecie il Tribunale non
ha motivato in ordine alla assoluta inidoneità della
contraffazione dei marchi apposti sulla merce a trarre
in inganno il pubblico, essendo irrilevante che della
contraffazione si siano subito resi conto i
verbalizzanti, dotati di particolare esperienza per
l’attività svolta nel settore delle contraffazioni.
Va, conseguentemente, annullata I’
impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Firenze
per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con
rinvio al Tribunale di Firenze.
Depositata in Cancelleria il
09.08.2011
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