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Rca: via libera all'azione legale del Codacons-Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 19 aprile-18 agosto 2011 n.17351-Guida diritto.it

 

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La Corte di cassazione con la sentenza 17351 (www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) ribalta il no della Corte d’Appello di Milano all’associazione dei consumatori, che chiedeva ai giudici di merito meneghini di fare una serie di valutazioni che spaziavano dall’accertamento della nullità delle clausole, al ricalcolo dei premi contestati. Secondo il collegio di secondo grado, il Codacons non era, infatti, legittimato a proporre ricorso trattandosi di contestazioni che non rivestono un carattere di interesse collettivo ma riguardano solo una indeterminata categoria di utenti o di consumatori  e devono pertanto essere sollevate individualmente.

 

L’interesse comune - Di parere diverso la terza sezione civile del Supremo collegio che – in linea con le indicazioni del diritto comunitario – apre all’associazione dei consumatori le porte del tribunale, affermando l’interesse comune a tutti gli assicurati, compresi i futuri, ad aver risposte sulla regolarità, anche rispetto al Trattato Cee, di un accordo tra compagnie assicuratrici già sanzionato dall’Autorità della concorrenza e del Mercato.

 

Gli alterati rapporti di forza utenti-compagnie - L’accertamento dovrà riguardare in particolare – spiega il Collegio – l’esistenza dell’illecito, della responsabilità, del nesso causale fra illecito e danno e la relativa potenzialità, a prescindere dalle  posizioni individuali.

 

Il via libera al Codacons – ricorda ancora la Cassazione – risparmia ai singoli l’onere di affrontare un giudizio che si combatterebbe ad armi non pari. L’alterato rapporto di forza in favore delle compagnie assicurative potrebbe, infatti, indurre i consumatori a una resa “preventiva”, rinunciando alle garanzie della giurisdizione.

 

Quello che invece il Codacons non potrà fare è inoltrare richieste di condanna della compagnia a pagare somme determinate a uno o all’altro degli assicurati, indicandoli concretamente. Per questo servirà una espressa domanda dell’interessato

 

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