Svolgimento del processo
Il Tribunale del riesame di Varese,
con ordinanza del 19 ottobre 2010 confermava il decreto
di sequestro preventivo emesso il 14 settembre 2010 dal
G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio, avverso il quale
(…) aveva presentato richiesta di riesame. Il
provvedimento impugnato riguardava un’area di circa
25.000 mq in zona soggetta a vincolo paesaggistico ed
adibita a parcheggio in violazione degli articoli 181
decreto_legislativo_42_2004 e 734 c.p.
Avverso tale decisione il predetto
proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso
deduceva la violazione dell’articolo 181 D.Lgs. 42/2004,
rilevando che il parcheggio di vetture su un terreno, in
difetto di opere edilizie, deve ritenersi penalmente
indifferente ed il Tribunale non aveva indicato le
ragioni per le quali tale rilevanza penale era stata
invece ritenuta, posto che non era stato eseguito nessun
intervento sull’area in questione.
Con un secondo motivo di ricorso
deduceva la violazione dell’articolo 321 C.P.P.
rilevando l’insussistenza del fumus del commesso reato.
Insisteva., pertanto. per
l’accoglimento del ricorso.
In data 23 maggio 2011 faceva
pervenire memoria ad ulteriore sostegno delle proprie
ragioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente ricordare
che l’articolo 181 D. Lgs. 42/2004, il quale si pone in
sostanziale continuità con la previgente Legge 431\85 e
la normativa introdotta con il D.Lv. 490\99 ora
abrogato, sanziona penalmente l’esecuzione, senza la
preventiva autorizzazione dell’ ente preposto alla
tutela del vincolo, di lavori di qualsiasi genere su
beni paesaggistici. Si tratta, come è noto, di reato
formale e di pericolo che si perfeziona
indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio con la
semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei
ad incidere negativamente sull’originario assetto dei
luoghi sottoposti a protezione (v. Sez. III n. 2903 22
gennaio 2010 ed altre prec. conf.). E’ di tutta
evidenza, attesa la posizione di estremo rigore del
legislatore in tema di tutela del paesaggio, che assume
rilievo ai fini della configurabilità del reato
contemplato dal menzionato art. 181, ogni intervento
astrattamente idoneo ad incidere, modificandolo,
sull’originario assetto del territorio sottoposto a
vincolo paesaggistico ed eseguito in assenza o in
difformità della prescritta autorizzazione.
L’individuazione della potenzialità lesiva di detti
interventi deve inoltre essere effettuata mediante una
valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già
se vi sia stato un danno al paesaggio ed all’ambiente,
bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente
idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (v. ex pl.
Sez. 111 n. 14461, 28 marzo 2003; n,14457, 28\3\2003; n.
12863, 20 marzo 2003; n.l0641,, 7 marzo 2003).
E’ quindi richiesta la preventiva
valutazione da parte dell’ente preposto alla tutela del
vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da
quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed
edilizia.
Alla luce di tali premesse
generali, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto
rilevanti, sotto il profilo paesaggistico e, pertanto,
intrinsecamente idonei a comportare modificazioni
ambientali interventi quali, ad esempio, la
realizzazione di un campo da golf eseguita mediante
livellamento del terreno (Sez. 111 n. 6444, 21 febbraio
2006), l’abbassamento del livello di una strada vicinale
(Sez. III n. 3065, 2 aprile 1997), la realizzazione di
un parcheggio mediante spandimento sul terreno di
materiale tufaceo (Sez. III n. 159, 9 gennaio 2007).
Più in generale, si è affermato che
assume rilevanza il mutamento della consistenza estetica
di un manufatto e, cioè, la sua fisionomia e l’aspetto
esteriore (Sez. III n. 2903, 22 gennaio 2010,
fattispecie relativa alla mera chiusura con elementi
vetrati di un portico di abitazione)
Sì è ulteriormente specificato che,
per la configurabilità del reato in esame, è sufficiente
che l’agente faccia del bene protetto un uso diverso da
quello cui esso è destinato, atteso che il vincolo posto
su certe parti del territorio nazionale ha una funzione
prodromica al governo del territorio stesso (Sez. III n.
564, 11 gennaio 2006; Sei VI n. 19733, 8 giugno 2006).
Ciò posto, deve osservarsi che, in
linea generale, la realizzazione di parcheggi, anche in
assenza di specifici interventi, comportando la
trasformazione in via permanente del suolo inedificato
assume rilevanza sotto il profilo urbanistico e richiede
il permesso di costruire (Sez. III n. 6930, 19 febbraio
2004) e, nel caso in cui comporti la trasformazione di
un’area molto estesa, in assenza di qualunque intervento
programmatorio sottoposto al controllo della P.A., può
essere idoneo a configurare il reato di lottizzazione
abusiva (Sez. III n. 20390, 30 aprile 2004). Non si
tratta pertanto di un intervento del tutto indifferente,
anche se posto in essere senza alcuna opera edilizia o
mediante l’esecuzione di lavori di minima entità. Resta
dunque da verificare, alla luce dei principi dianzi
richiamati, se un intervento, quale quello per cui è
processo, assuma rilevanza sotto il profilo
paesaggistico, verificando se abbia caratteristiche e
consistenza tale da configurare, quantomeno, una
modifica dell’aspetto esteriore dell’area, ovvero
un’utilizzazione della stessa non conforme
all’originaria destinazione. Nella fattispecie, risulta
dalla lettura dell’imputazione che la condotta
contestata era stata posta in essere “eliminando e/o
danneggiando il sottobosco arbustivo, arboreo ed erbacea
scolturando il terreno per una profondità di circa 20-30
centimetri e facendo parcheggiare circa 1.100 vetture”.
Ne consegue che l’intervento
eseguito era astrattamente idoneo ad arrecare
pregiudizio all’originario assetto dei luoghi e
necessitava di preventiva autorizzazione dell’ente
competente.
Può dunque affermarsi il principio
secondo il quale la destinazione a parcheggio di un’area
sottoposta a vincolo paesaggistico, mediante la
rimozione della vegetazione e dello strato superficiale
del terreno con predisposizione di spazi destinati alla
sosta di autovetture, incidendo sull’aspetto esteriore
dell’area medesima, soggetta a speciale protezione e
comportando comunque una destinazione della stessa
diversa da quella originaria, richiede la preventiva
autorizzazione paesaggistica in assenza della quale è
configurabile il reato previsto e punito dall’articolo
181 D. Lgs. 42\2004
Quanto al secondo motivo di
ricorso, deve osservarsi che correttamente il Tribunale
ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato
contestato, rilevando l’assenza del titolo abilitativo
legittimante l’esecuzione dell’intervento.
Il ricorso deve pertanto essere
rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Depositata in Cancelleria il
18.07.2011 |