L’interesse pubblico
all’annullamento d’ufficio dell’atto di illegittima
costituzione di un rapporto di lavoro (al pari di quello
incidente sull'illegittimo inquadramento economico) è in
re ipsa e non richiede specifica motivazione, in quanto
l'atto oggetto di autotutela produce un danno per
l'Amministrazione consistente nell'esborso di denaro
pubblico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per
il dipendente (in tal senso: Cons. Stato, VI, 24
novembre 2010, n. 8215; id., V, 22 marzo 2010, n. 1672;
id., V, 31 dicembre 2008, n. 6735). Sotto tale aspetto,
il richiamato atto di ritiro non presentava alcun
effettivo margine di discrezionalità per il dirigente
scolastico, il quale non avrebbe potuto che provvedere
in tal senso.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI -
sentenza 14 luglio 2011 n. 4284
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta)
FATTO
I signori xxx (ricorrente
nell’ambito del ricorso n. 7989/2010), xxx (ricorrente
nell’ambito del ricorso n. 7990/2010), xxx (ricorrente
nell’ambito del ricorso n. 7991/2010) e xxx (ricorrente
nell’ambito del ricorso n. 7992/2010) riferiscono di
aver proposto quattro distinti ricorsi dinanzi al T.A.R.
della Campania finalizzati ad ottenere l’annullamento:
a) degli atti con cui l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania aveva accertato –
in modo distinto per ciascuno di essi – la carenza dei
titoli necessari per essere inseriti nelle graduatorie
permanenti del personale ATA di collaboratore scolastico
ai sensi dell’art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297;
b) dei distinti atti con cui la
Direzione Didattica del I° circolo di P. aveva disposto
l’annullamento dei periodi di servizio da ciascuno di
essi prestato nel marzo del 2007;
c) della graduatoria permanente in
data 21 luglio 2008 del personale A.T.A. –collaboratore
scolastico, stilata ai sensi dell’art. 554, d.lgs. 297,
cit., dalla quale essi erano stati esclusi per carenza
dei titoli di iscrizione.
Al riguardo, esponevano quanto
segue:
- che essi erano inclusi nelle
graduatorie di istituto di alcune province ubicate in
regioni diverse dalla Campania (in particolare:
Emilia-Romagna e Veneto);
- che avevano sottoscritto una
domanda di ‘messa a disposizione’, dichiarandosi
disposti a sottoscrivere contratti di supplenza di breve
durata in circoli scolastici campani (e, in particolare,
presso il I° Circolo Didattico di P.);
- che, in particolare, il I Circolo
Didattico di P. aveva loro conferito un incarico di
supplenza nel corso del marzo del 2007, motivando la
propria scelta in base all’assoluta necessità di
reperire comunque unità di personale A.T.A., stante la
mancanza di aspiranti alle nomine di collaboratori
scolastici sia nella graduatoria provinciale, che in
quella del proprio circolo;
- che, una volta indetto il
concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali
di prima fascia relativi ai diversi profili del
personale A.T.A. (art. 554, d.lgs. 297, cit.; O.M. 30
dicembre 2004, n. 91), essi avevano fatto domanda di
inclusione nella graduatoria della provincia di Napoli,
dichiarando (inter alia) di essere in possesso del
seguente requisito "essere in servizio in qualità del
personale ATA a tempo determinato nella scuola statale
nella medesima provincia e nel medesimo profilo
professionale cui si concorre";
- che, in un primo momento, gli
odierni appellanti venivano utilmente collocati nella
graduatoria di cui al richiamato art. 554;
- che, tuttavia, con distinti
decreti del giugno 2008, il I Circolo Didattico di P.
disponeva l’annullamento del servizio prestato nel corso
dell’a.s. 2006/2007 per carenza dei relativi presupposti
(in particolare, era stato rilevato che gli incarichi in
questione erano stati conferiti agli odierni appellanti
senza verificare se sussistesse il necessario
presupposto della loro iscrizione nelle liste
circoscrizionali del centro per l’impiego di P.);
- che, conseguentemente, l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Napoli decretava che gli
appellanti non avessero titolo ad essere inseriti nelle
graduatorie permanenti del personale ATA di
collaboratori scolastici e disponeva il loro
depennamento delle richiamate graduatorie provinciali;
I provvedimenti in questione
venivano impugnati dai signori xxx dinanzi al T.A.R. per
la Campania il quale, con quattro distinte pronunce
(recanti i numm. 521/2010, 576/2010, 1325/2010 e
575/2010) respingeva i ricorsi ritenendoli infondati.
Le richiamate pronunce venivano
gravate in sede di appello con i ricorsi num......
In primo luogo, gli appellanti
osservano che, anche a non voler tenere conto del
periodo di servizio prestato presso il I° Circolo
didattico di P. e fatto oggetto di annullamento, essi
avrebbero comunque posseduto i titoli necessari per la
partecipazione alla procedura all’origine dei fatti di
causa, per come stabiliti dall’art. 2 dell’O.M. 91/2004,
inditiva della procedura.
In secondo luogo, gli appellanti
osservano che, anche ad ammettere (ipotesi da loro
respinta) l’effettiva illegittimità del servizio
prestato presso il I° circolo didattico di P. (e
l’effettiva correttezza dell’esclusione dalla
partecipazione alla procedura per la Provincia di
Napoli), essi non potrebbero essere penalizzati da un
effetto così lesivo (e in parte paradossale) quale
quello di escluderli anche dalla partecipazione alla
procedura per le province presso le quali effettivamente
prestavano servizio, pur se ubicate al di fuori della
Campania.
In terzo luogo, poi, gli appellanti
tornano ad articolare i motivi di doglianza già proposti
in prime cure e dichiarati infondati dal T.A.R. (con i
motivi in questione si censura, in sintesi, l’operato
dell’amministrazione tradottosi nella scelta di
annullare d’ufficio il servizio prestato presso il I°
circolo didattico di P.).
Si costituiva in giudizio il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca il quale
concludeva nel senso della reiezione del gravame.
Con quattro distinte ordinanze,
rese all’esito della camera di consiglio del 19 ottobre
2010, questo Consiglio respingeva l’istanza di
sospensione cautelare delle pronunce gravate.
Alla pubblica udienza del 29 aprile
2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giungono alla decisione del
Collegio quattro distinti ricorsi in appello
(rispettivamente recanti i numm. 7989/2010, 7990/2010,
7991/2010 e 7992/2010) proposti da alcuni impiegati a
tempo determinato del personale A.T.A. avverso le
sentenze del T.A.R. della Campania con cui sono stati
respinti i ricorsi avverso gli atti con cui gli Organi
regionali dell’amministrazione scolastica li avevano
esclusi dalle graduatorie dei concorsi per titoli per il
personale A.T.A. dal momento che una parte (peraltro,
necessaria) dei titoli di servizio da loro posseduta era
stata annullata d’ufficio.
2. In primo luogo, il Collegio
ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe,
sussistendo evidenti ragioni di connessione di carattere
soggettivo e in parte oggettivo (art. 70, c.p.a.).
3. Gli appelli sono infondati.
3.1. In primo luogo si osserva che
gli atti del giugno 2008 con cui il dirigente del I°
circolo didattico di P. aveva annullato d’ufficio il
riconoscimento (ai fini giuridici) del servizio prestato
dagli odierni appellanti nel mese di marzo 2007
risultavano esenti da vizi di legittimità.
Ed infatti, le assunzioni in
questione erano avvenute in violazione della disciplina
di settore (art. 16, l. 56 del 1987; art. 8, d.P.C.M. 27
dicembre 1998), la quale non ammette assunzioni
effettuate direttamente al di fuori delle liste dei
lavoratori iscritti presso la sezione circoscrizionale
per l’impiego territorialmente competente (nel caso di
specie, quella di P.). Né poteva valere a sanare il
richiamato profilo di illegittimità la circostanza per
cui il dirigente scolastico avesse agito mosso da una
situazione di impellente necessità di procedere a
siffatta tipologia di assunzioni.
3.2. In secondo luogo si osserva
che, una volta accertato che i rapporti in tal modo
instaurati erano irrimediabilmente viziati, del tutto
correttamente il competente dirigente scolastico ne ha
disposto l’annullamento d’ufficio.
Si osserva al riguardo che
l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio
dell’atto di illegittima costituzione di un rapporto di
lavoro (al pari di quello incidente sull'illegittimo
inquadramento economico) è in re ipsa e non richiede
specifica motivazione, in quanto l'atto oggetto di
autotutela produce un danno per l'Amministrazione
consistente nell'esborso di denaro pubblico senza
titolo, con vantaggio ingiustificato per il dipendente
(in tal senso: Cons. Stato, VI, 24 novembre 2010, n.
8215; id., V, 22 marzo 2010, n. 1672; id., V, 31
dicembre 2008, n. 6735).
Sotto tale aspetto, il richiamato
atto di ritiro non presentava alcun effettivo margine di
discrezionalità per il dirigente scolastico, il quale
non avrebbe potuto che provvedere in tal senso.
3.3. Una volta venuto meno ai fini
giuridici il servizio prestato dagli odierni appellanti
presso il circolo didattico di P. del tutto
correttamente l’amministrazione scolastica ne ha fatto
discendere il venir meno dei requisiti per l’ammissione
alla procedura finalizzata alla predisposizione delle
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del d.lgs.
297 del 1994.
Al riguardo, non può essere
condiviso l’argomento degli odierni appellanti secondo
cui l’annullamento del richiamato periodo di servizio
non avrebbe inciso sul possesso dei requisiti di
partecipazione atteso che (pur eliminando tale periodo)
essi sarebbero risultati comunque in possesso
dell’anzianità di servizio di 2 mesi richiesta dal punto
2.2. dell’ordinanza ministeriale inditiva della
procedura.
Ed infatti, ai sensi dell’articolo
2.1. di tale ordinanza, il possesso del requisito di
anzianità di servizio non escludeva la contestuale
necessità di possedere l’ulteriore e concomitante
requisito rappresentato dall’essere, al momento della
partecipazione al concorso, "in servizio in qualità del
personale ATA a tempo determinato nella scuola statale
nella medesima provincia e nel medesimo profilo
professionale cui si concorre".
Dall’esame della pertinente
disciplina emerge, infatti, che ai fini partecipativi il
possesso dei richiamati requisiti era richiesto in modo
cumulativo e non alternativo.
Pertanto, è del tutto evidente che,
una volta annullato il periodo di servizio prestato
presso il circolo didattico di P. fosse venuto meno in
capo agli appellanti il richiamato requisito (atteso
che, come anticipato in premessa, essi prestavano
servizio, all’epoca dei fatti, presso istituti ubicati
in province diverse da Napoli e in regioni diverse dalla
Campania).
3.4. Una volta confermata la
correttezza dell’esclusione degli odierni appellanti
dalla procedura all’origine dei fatti di causa, ne
risultano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza
relativi a presunti, ulteriori vizi del provvedimento di
esclusione (motivi di doglianza che, peraltro, sono
stati nella presente sede in ammissibilmente riproposti
nella forma dell’integrale trasposizione dei motivi già
articolati in prime cure, senza specificare per quali
ragioni le pronunce oggetto di gravame risulterebbero in
parte qua viziate e meritevoli di riforma).
4. Per le ragioni sin qui esposte,
i ricorsi in epigrafe devono essere respinti.
Il Collegio ritiene che sussistano
giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,
previa riunione, li respinge,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere,
Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg,
Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il
14/07/2011 |