(Pres. Esposito – Rel. Fiandanese)
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di
Caltanissetta, con sentenza in data 14 dicembre 2010,
confermava la condanna pronunciata il 16 novembre 2009
dal Tribunale di Enna, alla pena di mesi tre di
reclusione ed Euro 300 di multa, nei confronti di M.D.,
dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 646
c.p., per essersi appropriato di mobilia, vestiario,
effetti personali vari e un’autovettura, di proprietà di
T.F. e da questi momentaneamente lasciati in custodia
all’imputato, con l’obbligo di consegnarli al di lui
fratello, rifiutandosi reiteratamente di restituire le
suddette cose, facendone uso personale, nonostante le
richieste di Tr.Fi..
Propone ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) illegittimità e/o nullità
dell’ordinanza del 22 giugno 2009, di sospensione dei
termini di prescrizione, in quanto il rinvio
dell’udienza del 22 giugno 2009 a quella del 17 novembre
2009 era avvenuto per assenza dei testi della difesa
regolarmente citati.
2) nullità della querela per
mancata autenticazione della sottoscrizione ex art. 337
c.p.p. in relazione all’art. 39 disp. att. c.p.p..
Il ricorrente afferma che non può
ritenersi valida la sottoscrizione della querela
autenticata da notaio degli Stati Uniti, poiché l’art.
39 disp. att. c.p.p. si riferisce a notaio tale in
Italia e qui esercente, mentre per querele presentate
all’estero la sottoscrizione deve essere autenticata da
agente consolare italiano.
3) tardività della querela,
presentata il 19 novembre 2003, mentre il teste Tr.Fi.
ha dichiarato di avere informato il fratello F.,
emigrato in …, che il M. si era rifiutato di consegnare
i beni di cui all’imputazione tra il mese di maggio e il
mese di giugno del 2003.
Con memoria del 19 maggio 2011 il
difensore del ricorrente eccepisce che, dichiarata
l’illegittimità dell’ordinanza del 23 giugno 2009, con
la quale sono stati sospesi i termini di prescrizione,
quest’ultima è maturata il 29 marzo 2011.
Motivi della decisione
È fondato il motivo di ricorso con
il quale si deduce la invalidità della querela per
essere la sottoscrizione autenticata da un notaio degli
Stati Uniti.
In effetti, la sottoscrizione della
querela risulta autenticata da un notaio dello Stato
della California. La Convenzione dell’Aja del 5 ottobre
1961, firmata sia dall’Italia che dagli Stati Uniti
d’America, prevede una procedura semplificata per la
legalizzazione degli atti pubblici da utilizzare in
paesi diversi da quello che li ha rilasciati, procedura
che si applica anche all’autenticazione di firma apposta
su atto privato e che prevede l’apposizione di una
particolare attestazione detta apostille da parte
dell’ufficio del Secretary of State dello Stato in cui
l’atto è stato emanato o legalizzato da notaio pubblico.
L’apostille, pertanto, certifica l’autenticità della
firma e la veridicità del sigillo o timbro ivi appositi,
ai fini della sua validità legale. Nel caso di specie
manca la apostille e, quindi, la sottoscrizione apposta
dal querelante non può ritenersi autentica ai sensi
dell’art. 337 c.p.p., con la conseguenza
dell’annullamento della sentenza impugnata perché
l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza
di valida querela. Gli altri motivi di ricorso sono
assorbiti in quello accolto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché l’azione penale non poteva essere
iniziata per mancanza di valida querela.
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