sul ricorso numero di registro
generale 6995 del 2010, proposto dalla Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Congress Italia s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avvocato Massimo E. Fichera, con domicilio
eletto presso Alberto Eramo in Roma, via Valadier, 39;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO -
ROMA: SEZIONE I n. 04323/2010, resa tra le parti,
concernente MESSAGGIO PUBBLICITARIO TELEFONICO
INGANNEVOLE
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Congress Italia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 19 luglio 2011 il consigliere di Stato Maurizio
Meschino e uditi per le parti l’avvocato dello stato
Vitale e l’avvocato Fichera;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
1. Con richiesta di intervento
pervenuta all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (in prosieguo “Autorità”) in data 11 giugno
2007, integrata in data 21 giugno 2007 con
l’identificazione dell’operatore pubblicitario, una
consumatrice segnalava la presunta ingannevolezza di un
messaggio pubblicitario telefonico, diffuso dalla
società Congress Italia s.r.l. nel periodo 21-24 maggio
2007, indirizzata a un’utenza telefonica della provincia
di Forlì. Nella richiesta di intervento si lamentava che
nel messaggio venisse prospettata la consegna di un paio
di scarpe per bambini a marchio “Diadora” a titolo di
omaggio promozionale, senza precisare o specificare
alcun onere od obbligo da parte dei partecipanti,
nell’ambito di una manifestazione che si sarebbe tenuta
presso il Centro Congressi della Fiera di Forlì il
giorno 26 maggio 2007, mentre in realtà la consegna di
tale paio di scarpe era subordinata alla partecipazione
ad una presentazione di un’enciclopedia per ragazzi,
condizione questa non comunicata all’atto del messaggio
telefonico.
2. L’Autorità, in data 25 giugno
2007, comunicava al segnalante e alla società Congress
Italia s.r.l., in qualità di operatore pubblicitario,
l’avvio del procedimento, precisando che l’eventuale
ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della
richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi
degli artt. 19, 20 e 21 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206; in prosieguo “Codice del
consumo”), nella versione vigente prima dell’entrata in
vigore dei decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e
n. 146, con riguardo alle caratteristiche ed alle
modalità dell’iniziativa ivi prospettata, alle
caratteristiche degli omaggi ivi pubblicizzati, ai costi
e alle condizioni economiche derivanti dall’adesione
all’iniziativa stessa, nonché all’eventuale rilevanza
delle omissioni informative ivi contenute, precisando
altresì che sarebbe stata valutata la trasparenza
dell’iniziativa in questione, ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005.
Contestualmente alla comunicazione
di avvio del procedimento l’Autorità richiedeva alla
Congress Italia s.r.l. di fornire informazioni e
relativa documentazione riguardanti, tra l’altro, le
caratteristiche e le modalità di diffusione del
messaggio segnalato.
Con memoria pervenuta all’Autorità
in data 10 settembre 2007 la Congress Italia s.r.l.
comunicava che: essa svolge attività di vendita al
dettaglio soprattutto attraverso l’organizzazione di
manifestazioni presso congressi e fiere per soli fini di
pubblicità; i prodotti trattati da Congress Italia sono
quindi mostrati, in tali occasioni, solo a scopo
pubblicitario, senza proporre alle famiglie invitate la
vendita ma chiedendo soltanto la compilazione di un
questionario per ottenere dati statistici di gradimento
e suggerimenti; sulla base di tale questionario la
famiglia potrebbe essere poi eventualmente ricontattata
per una proposta di vendita; tale era il caso della
presentazione verificatasi presso la Fiera di Forlì il
26 maggio 2007.
In data 13 novembre 2007 veniva
richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (in prosieguo “Agcom”).
3. Alla luce delle risultanze
istruttorie l’Autorità concludeva il procedimento con
l’emanazione del provvedimento n. 17815 del 27 dicembre
2007, nel quale, “in conformità al parere espresso”
dall’Agcom, si ritiene che “il messaggio pubblicitario
in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in
ordine alla reale natura dell’iniziativa e del prodotto
che costituisce l’oggetto principale della promozione
(l’enciclopedia), potendo per tale motivo pregiudicarne
il comportamento economico, ai sensi dell’articolo 21
del decreto legislativo n. 206/05, nella versione
vigente prima dell’ entrata in vigore dei decreti
legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146”. Tenuto
conto della gravità e della durata della violazione,
alla Congress Italia s.r.l. veniva irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 9.100,00.
4. La Congress Italia s.r.l. (in
prosieguo “ricorrente”), con il ricorso n. 2631 del 2008
proposto al Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, ha chiesto l’annullamento del citato
provvedimento dell’Autorità, n. 17815 del 27 dicembre
2007 (proc. PI16176/pic) notificato il 16 gennaio 2008,
con nota prot. 11774, pubblicato sul Bollettino n.
49/07, e sul sito web dell’Autorità, e di ogni atto
presupposto, connesso e consequenziale.
5. Il Tribunale amministrativo, con
la sentenza n. 4323 del 2010, ha accolto il ricorso e,
per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.
Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
6. Con l’appello in epigrafe è
chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.
7. All'udienza del 19 luglio 2011
la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado,
citato il testo della telefonata, acquisito agli atti,
da cui è originata la segnalazione della consumatrice ed
il conseguente procedimento dell’Autorità, si rileva
anzitutto che: a) l’Autorità non ha svolto alcuna
indagine sull’attendibilità del contenuto della
trascrizione della telefonata promozionale, come
documentata dalla ricorrente, né sulle modalità di
svolgimento della Fiera di Forlì, essendo state ritenute
accertate talune circostanze (per cui, ad esempio,
presso la Fiera la Congress s.r.l. avrebbe svolto vera e
propria attività di vendita) soltanto sulla base della
dichiarazione della consumatrice all’origine al
procedimento: b) l’Autorità nelle proprie valutazioni
conclusive ammette che le telefonate consentono
“all’utente di discernere la natura genericamente
promozionale del messaggio”, nel quale, peraltro,
vengono specificate le modalità per ottenere l’omaggio;
c) dall’istruttoria è emerso che ai partecipanti
all’iniziativa gli omaggi sono stati consegnati anche
senza avere effettuato acquisti; d) non comprendendosi,
perciò, perché sia stato ritenuto, da un lato, che la
società non abbia sottaciuto la natura pubblicitaria del
messaggio, dall’altro, che lo stesso rechi però
“indicazioni incomplete circa la reale natura
dell’iniziativa, volta alla vendita di prodotti, e del
prodotto che costituisce l’oggetto principale della
promozione (l’enciclopedia)”; e) l’unico “onere”
richiesto a destinatari delle telefonate (essendo
incontestato che l’omaggio fosse svincolato da un
obbligo di acquisto dei prodotti dell’azienda) era
quindi quello di recarsi a ritirare l’omaggio, nel
medesimo luogo e negli stessi orari in cui si è svolta
la promozione della vendita dell’enciclopedia, e di
presenziare alla stessa.
Ciò osservato nella sentenza si
conclude che, pur restando alle sole dichiarazioni della
consumatrice segnalante sulla non comunicazione di
impegni correlati alla partecipazione all’iniziativa,
nessun consumatore medio, ragionevolmente avveduto può
“ritenere che il ritiro di un omaggio, dichiaratamente
di natura promozionale, nel corso di una esposizione
commerciale, non comporti, quantomeno, l’onere, al fine
di assicurarsi il suddetto beneficio, di assistere alla
presentazione di un qualche prodotto tra quelli
commercializzati dalla società”, conseguendone la non
ingannevolezza del messaggio pubblicitario e, perciò, la
insussistenza dei presupposti per configurare la
violazione della normativa dettata dal Codice del
consumo in materia di pubblicità ingannevole, nei
termini prospettati dall’Autorità.
2. Nell’appello si censura la
sentenza di primo grado poiché in essa sarebbe stato
tutto trascurato il profilo della adeguatezza
informativa del messaggio in questione, posto invece
dall’Autorità alla base del proprio giudizio di
ingannevolezza.
Come emerge infatti dalla
trascrizione della telefonata, la cui attendibilità non
è discussa, con essa non veniva data alcuna informazione
sul contenuto effettivo dell’iniziativa promozionale,
mancando ogni indicazione sul prodotto costituente
l’oggetto principale della manifestazione (una
enciclopedia per ragazzi) e sul relativo prezzo,
assumendo ciò una rilevanza particolare dato il grado di
intrusività e di aggressività proprio del contatto con
il consumatore attraverso il telefono e per il fatto che
attraverso tale tipo di comunicazione, rapida e non
accompagnata da un testo scritto, il professionista può
più agevolmente rendere una informazione non completa
sull’iniziativa pubblicizzata.
Risulta perciò violato, nella
specie, l’obbligo imposto dagli articoli 18 e seguenti
del Codice del consumo nel testo vigente ratione
temporis, secondo cui il messaggio pubblicitario deve
fornire immediatamente, con completezza e chiarezza,
tutte le informazioni necessarie per orientare il
consapevole comportamento del consumatore.
3. Le censure così riassunte sono
infondate per i motivi che seguono.
La normativa da applicare al caso
di specie, secondo il testo degli articoli 20 e 21 del
Codice del consumo vigente ratione temporis, definisce
il messaggio come pubblicitario se volto “…allo scopo di
promuovere la vendita di beni mobili o immobili…” (art.
20) e come ingannevole se atto “ad indurre in errore” i
soggetti cui è rivolto in quanto idoneo a poter
“pregiudicare il loro comportamento economico..” (art.
21), essendo stato chiarito da questo Consiglio di Stato
che il bene giuridico che tale normativa immediatamente
tutela è la libertà di scelta consapevole del
consumatore (che, ovviamente, ove alterata, produce
effetti in ambito economico) ovvero che il pregiudizio
per il comportamento economico del consumatore consiste
nell’influenza su tale comportamento della pubblicità
ingannevole nel quadro della tutela della relativa
libertà di scelta (Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4901).
Si tratta allora di riscontrare nel
caso in esame se la promozione attuata dalla ricorrente
presenti caratteristiche tali da dover essere
qualificata come ingannevole in quanto oggettivamente
idonea ad influire sulla libertà di scelta del
consumatore.
Al riguardo il Collegio osserva che
nel provvedimento dell’Autorità la ragione determinante
della qualificazione di ingannevolezza del messaggio è
indicata nell’incompletezza dell’informazione data nella
telefonata, in quanto mancante della precisazione che il
consumatore avrebbe partecipato alla presentazione di
una enciclopedia, e che la consegna del prodotto in
omaggio (scarpe Diadora) sarebbe stata “subordinata alla
partecipazione della presentazione di una enciclopedia
per ragazzi, ovvero all’acquisto dei prodotti della
società in questione” (paragrafi V e VI del
provvedimento).
Dalla documentazione in atti emerge
che: nella segnalazione della consumatrice all’origine
del procedimento si afferma che nulla le era stato
comunicato nella telefonata promozionale riguardo alla
presentazione di una enciclopedia multimediale, mentre
nel padiglione interessato, in cui effettivamente
“c’erano una pila di scarpe e alcuni bambini le stavano
provando” le è stato detto che la consegna delle scarpe
era subordinata alla partecipazione a tale
presentazione; il testo della telefonata (meglio detto,
delle istruzioni per l’operatore telefonico),
sottoscritto dalla persona addetta che ha eseguito la
telefonata oggetto della segnalazione della consumatrice
(come altri identici testi delle istruzioni, anche in
atti, sottoscritti da altri addetti), include come parte
necessaria della comunicazione l’informazione che nel
giorno previsto, il 26 maggio 2007, la Congress Italia
effettuerà presso la Fiera di Forlì “una esposizione di
prodotti di varie aziende”, insieme con l’informazione
sull’omaggio delle scarpe se il consumatore intervenga
all’iniziativa, che, si precisa anche, avrà “il fine
pubblicitario di promuovere l’azienda e i prodotti che
troverà in esposizione e renderli riconoscibili a più
persone possibili, sui quali verrà chiesta la sua
opinione”; nelle medesime istruzioni è prevista invece
come eventuale (“potrete aggiungere”) la comunicazione
che “all’interno della Fiera la Congress Italia
effettuerà il lancio della propria esclusiva opera
enciclopedica multimediale ed una esposizione di
prodotti, anche per la casa, per il tempo libero, per
l’informatica, se alcuni di questi prodotti la
interesseranno, potrà eventualmente anche ordinarli…”;
b) nei moduli poi compilati dagli addetti, in cui si dà
conto dell’iniziativa svolta il 26 maggio 2007 presso la
Fiera, è citata l’avvenuta consegna degli omaggi a
ciascuno dei consumatori ed è sintetizzata l’intervista
con ognuno di essi in cui si indica che gli sono stati
presentati i prodotti in esposizione, inclusa
l’enciclopedia multimediale della Congress Italia
S.r.l., acquisendone le valutazioni sull’interesse a
possibili acquisti ma non procedendosi al momento ad
alcuna vendita.
Dall’insieme di questi fatti si
desume che, pur dovendosi ritenere il contenuto
informativo della telefonata promozionale non del tutto
completo, essendo prevista soltanto come eventuale la
specifica informazione sulla promozione della
enciclopedia, una tale parziale incompletezza non
risulta, nel contesto del caso di specie, di grado tale
da indurre in errore il consumatore fino ad incidere
sulla sua libertà di scelta consapevole pregiudicandone
il comportamento economico, considerato che il modello
di istruzione sul contenuto della telefonata comunque
prevedeva l’informazione, necessaria ed esplicita, che
l’iniziativa sarebbe stata volta a promuovere prodotti
di varie aziende e a pubblicizzare l’azienda e i
prodotti in esposizione per farli meglio conoscere,
rendendosi con ciò evidente che all’omaggio si sarebbe
accompagnata la presentazione di prodotti, al fine,
ovviamente, di predisporre al loro acquisto e non
essendovi motivo per escludere l’esposizione anche di
prodotti della Congress Italia s.r.l. tra quelli in
presentazione.
Si deve allora concordare con il
primo giudice sulla sufficienza della informazione data
ad un consumatore medio ragionevolmente avveduto, dal
momento che a questi è stata resa nota la connessione
tra il previsto omaggio e la promozione di prodotti,
essendo oggettivamente ipotizzabile, alla luce
dell’informazione data, che tra i prodotti presentati vi
sarebbero potuti essere anche prodotti della Congress
Italia s.r.l.; né, d’altro lato, vi è prova che la
consegna dell’omaggio sia stata in ogni caso
“subordinata” alla presentazione dei detti prodotti,
risultando dai moduli sulle visite dei consumatori
soltanto la contestualità fra la consegna degli omaggi e
la presentazione dei prodotti, secondo la preannunciata
connessione fra le due iniziative, senza che si sia
proceduto, come anche anticipato, ad alcuna operazione
di vendita.
4. Per quanto considerato l’appello
è infondato e deve perciò essere respinto.
Le spese seguono, come di regola,
la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in
epigrafe n. 6995 del 2010.
Condanna la parte appellante,
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al
pagamento a favore della parte appellata, Congress
Italia s.r.l., delle spese del presente grado del
giudizio, che liquida in euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera
di consiglio del giorno 19 luglio 2011 |