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RASSEGNA GIURISPRUDENZA CESSIONE VOLONTARIA

 

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Giuseppe SPANÒ

 

-Cass. Civ., sez. I, 27 aprile 2011, n. 9390, pres. Vitrone, rel. Salvago. In tema di espropriazione

forzata per pubblico interesse (o pubblica utilità) il negozio di cessione volontaria posto in essere da

un'amministrazione comunale si deve ritenere soggetto all'osservanza di tutti gli adempimenti

richiesti dall'evidenza pubblica per le p.a., primo fra tutti il requisito della forma scritta a pena di

nullità, che può ritenersi osservato solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto

la volontà negoziale, essendo stato redatto al fine specifico di manifestare la stessa, e dal quale si

deve, pertanto, poter desumere la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili

determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti. Ne consegue che, nel

vigore del t.u. approvato con il r.d. n. 383 del 1934, ad integrare la stipulazione del suddetto

negozio non poteva bastare l'accettazione di una proposta di vendita o di acquisto del bene fatta

dall'uno o dall'altro contraente, essendo indispensabile la presenza di un documento scritto stipulato,

con il procedimento e le formalità previste dagli art. 87 ss. e 251 ss. del citato testo unico, dal

rappresentante legale dell'amministrazione e dall'espropriato, e contenente l'enunciazione degli

elementi essenziali del contratto stesso, nonché l'accordo su di essi dei contraenti.

-T.A.R. Salerno Campania, sez. I, 12 luglio 2011, n. 1269, pres. Onorato, est. Mele. La cessione

volontaria degli immobili assoggettati ad espropriazione e la determinazione amichevole della

relativa indennità non possono derogare in alcun modo dai prestabiliti parametri legali, e che la

funzione stessa di tale cessione è quella di rappresentare un modo tipico di chiusura del

procedimento di esproprio, secondo modalità ritenute necessarie dalla legge in forza di una

relazione legale e predeterminata di alternatività della cessione volontaria rispetto al decreto

ablatorio, e non già di mera sostituzione di questo, che ne consenta l'inquadramento tra gli accordi

sostitutivi di cui alla l. 241/1990, art. 11, co. 1, i quali sono liberi nell'an e nel quomodo, a

differenza degli accordi espropriativi che sono, invece, liberi soltanto nell'an.

-T.A.R. Campobasso Molise, sez. I, 01 giugno 2011, n. 354, pres. Zaccardi, est. Ciliberti. Ai sensi

all'art. 133 lett. g), c.p.a., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad

oggetto la domanda proposta per la restituzione di un'area o per la determinazione dell'indennità o

per il risarcimento dei danni conseguenti all'illecito utilizzo di un immobile oggetto di cessione

volontaria , nell'ambito di una procedura espropriativa, atteso che essa sottende l'esistenza di diritti

soggettivi, la cui tutela è affidata appunto al giudice ordinario

-T.A.R. L'Aquila Abruzzo, sez. I, 18 aprile 2011, n. 197, pres. Mastrocola, est. Tramaglini. Sussiste

la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di controversie riguardanti la cessione volontaria dei

beni nel corso di una procedura espropriativa, e ciò in relazione a tutte le controversie concernenti

non solo il pagamento, ma anche di riliquidazione o integrazione dell'indennità concordata, a norma

dell'art. 12, l. 22 ottobre 1971 n. 865, in quanto le relative domande si fondano sul diritto soggettivo

all'indennizzo per la perdita del bene che trova immediata tutela nello speciale modello

procedimentale previsto da detta normativa, che non lascia margine di discrezionalità alla P.A..

-Cass. Civ., sez. I, 28 gennaio 2010, n. 1871, pres. Luccioli, rel. Giancola. Il contratto di cessione

volontaria del bene espropriando, stipulato nell'ambito di procedura ablativa, non è affetto da

indeterminabilità del prezzo, per effetto della clausola che, ancorando il prezzo stesso ai parametri

indennitari vigenti, ne preveda una integrazione nell'eventualità del sopravvenire di nuove regole

sull'indennità di espropriazione, atteso che il relativo patto non introduce elementi di incertezza nel

corrispettivo convenuto, ma si esaurisce nella costituzione di un credito aggiuntivo del cedente, per

il caso in cui i mutamenti della disciplina normativa comportino un quantum dell'indennità di

espropriazione superiore all'ammontare di quel corrispettivo. In senso conforme cfr.: Cass. 5 luglio

2000 n. 8969; Cass. 28 novembre 1994 n. 10168. In senso conforme cfr.: Cass. 5 luglio 2000 n.

8969; Cass. 28 novembre 1994 n. 10168.

-T.A.R. Catania Sicilia, sez. II, 07 aprile 2010, n. 1043, pres. Giamportone, est. Brugaletta. Il negozio di

cessione volontaria avente ad oggetto un immobile espropriando, indispensabile per concludere

automaticamente la procedura espropriativa, è regolato dai principi civilistici sulla formazione del

consenso e sottoposto alla disciplina propria della stipulazione del contratto; pertanto, essendo posto in

essere da un'Amministrazione comunale ed avendo per di più un oggetto di cui neppure la stessa può

disporre, esso è soggetto a tutti gli adempimenti richiesti dall'evidenza pubblica per le P.A., primo fra

tutti la forma scritta a pena di nullità, che può ritenersi osservata solo in presenza di un documento che

contenga, in modo diretto, la dichiarazione della volontà negoziale, che venga redatto al fine specifico di

manifestare tale volontà e dal quale dunque possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con

le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti; la mera

accettazione della proposta di vendita o di acquisto del bene fatta dall'uno o dall'altro contraente non è,

infatti, sufficiente in quanto la sussistenza ed il perfezionamento della vendita possono configurarsi

soltanto in presenza di un documento scritto stipulato dal rappresentante legale dell'Amministrazione e

dall'espropriato e contenente l'enunciazione degli elementi essenziali del contratto, nonché l'accordo su

di essi da parte dei contraenti.

-T.A.R. Milano Lombardia, sez. III, 03 marzo 2010, n. 530, pres. Giordano, est. Simeoli. Il

proprietario dell'immobile soggetto ad espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere stradali,

ha diritto di accedere alla documentazione in possesso dell'ANAS S.p.A. inerente alla relativa

procedura espropriativa. In particolare, il verbale di cessione volontaria rientra tra i documenti

amministrativi accessibili ex art. 22, l. n. 241 del 1990, poiché costituisce atto, utilizzato ai fini

dell'attività pubblicistica dell'ANAS, senza dubbio strumentale alla tutela del proprio credito

all'indennità definitiva (asseritamente ancora non conseguita).

-Cass. Civ., sez. un., 28 ottobre 2009, n. 22756, pres. Carbone, rel. Nappi. Sono devolute alla

giurisdizione del g.o., vertendosi in materia di diritto soggettivo, in caso di cessione volontaria di

immobile, le controversie promosse dal cedente non soltanto per il pagamento dell'indennità ma

anche per l'integrazione o la sua totale riliquidazione.

-Cass. Civ., sez. II, 22 maggio 2009, n. 11955, pres. Rovelli, rel. Piccialli. La cessione volontaria

costituisce un contratto ad oggetto pubblico i cui elementi costitutivi, indispensabili a differenziarla

dal contratto di compravendita di diritto comune, sono: a) l'inserimento del negozio nell'ambito di

un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla

peculiare funzione dell'acquisizione del bene da parte dell'espropriante, quale strumento alternativo

all'ablazione d'autorità; b) la preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora

efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell'indennità e delle relative offerta

ed accettazione; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti,

inderogabilmente, per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Ne consegue che, ove non

siano riscontrabili tutti i requisiti sopra indicati -non potendosi escludere che la P.A. abbia

perseguito una finalità di pubblico interesse tramite un ordinario contratto di compravendita- al

negozio traslativo immobiliare non possono collegarsi gli effetti dell'estinzione dei diritti reali o

personali gravanti sul bene medesimo. (1) In senso conforme alla prima parte della massima cfr.

Cass. 21 novembre 2003 n. 17709.

-Cass. Civ., sez. un., 06 maggio 2009, n. 10362, pres. Vittoria, rel. Salvago. La dichiarazione di

pubblica utilità ha l'effetto di creare un vincolo di indisponibilità (cd. affievolimento del diritto di

proprietà) sui beni che devono concorrere a costituire l'opera pubblica, vincolo che pone

l'amministrazione in grado di esercitare il potere di acquisizione coattiva mediante lo svolgimento

del procedimento espropriativo, avvalendosi degli istituti previsti a tal fine dalla legge

(l'occupazione, temporanea e d'urgenza, il consenso del proprietario, la cessione volontaria, il

decreto ablativo).

-Consiglio Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4022, pres. Trotta, est. Sabatino. In tema di

espropriazione per pubblica utilità, l'accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità di esproprio

non comporta la cessione volontaria del bene, sicché è sempre necessario il completamento del

procedimento al fine del passaggio della proprietà del bene dall’espropriato all’espropriante.

L’accordo non ha valenza sostitutiva degli atti conclusivi, ma viene invece a caducarsi ed a perdere

efficacia, qualora il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di

esproprio. Il procedimento espropriativo deve concretamente proseguire sino al suo completamento

proprio al fine di dare vita all’effetto traslativo della proprietà. Pertanto, se il procedimento non si

conclude con l’espropriazione, viene meno l’efficacia dell’accordo amichevole sull’ammontare

dell’indennità, non potendovi essere un’indennità di espropriazione se non c’è espropriazione con

l’attribuzione, quindi, al g.a. della relativa competenza.

-T.A.R. Lecce Puglia, sez. I, 30 luglio 2009, n. 1953, pres. Ravalli, est. Viola. Rientra nella

giurisdizione del Giudice ordinario la questione, preliminare ad un'azione di determinazione del

conguaglio del prezzo, circa la nullità del contratto di cessione volontaria del bene assoggettato a

procedura espropriativa, la cui disciplina inerisce finalisticamente alla commisurazione

dell'indennizzo e, quindi, tutela in modo diretto ed immediato la posizione del soggetto

espropriando.

-Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2008, n. 10067, pres. Vitrone, rel. Salvago. In tema di espropriazione

per pubblica utilità, qualora all'offerta dell'indennità provvisoria abbia fatto seguito la cessione

volontaria dell'immobile, è inammissibile l'opposizione contro la stima provvisoria dell'indennità,

ancorché quest'ultima sia stata accettata con riserva, in quanto l'atto di cessione può essere

impugnato con i rimedi peculiari del sistema delle inefficaci-invalidità negoziali, avendo forma e

contenuto disciplinati dal diritto privato, ma non per richiedere un'indennità più elevata di quella

consensualmente convenuta.

-Cass. Civ., sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4538, pres. Panebianco, rel. Forte. In tema di

espropriazione, il corrispettivo della cessione volontaria si identifica, di regola, con la sola indennità

di espropriazione, avendo l'atto ad oggetto l'acquisizione dal cessionario della proprietà dei beni per

causa di pubblica utilità da parte dei cedenti. Pertanto, il prezzo della cessione concordato

preventivamente sulla base dell'offerta dell'indennità provvisoria di espropriazione deve intendersi,

in assenza di indicazioni in contrario, come non comprensivo dell'indennità di occupazione,

soprattutto qualora al momento dell'accordo sull'indennità non si conosca la data finale

dell'occupazione di urgenza, per essere la stessa ancora legittimamente in atto.

 

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