Per le altre ipotesi di
contravvenzioni previste dal codice della strada, tra
cui quello della guida in stato di ebbrezza, deve
seguirsi la regola generale secondo cui il
“patteggiamento” non si estende alla determinazione
della sanzione amministrativa accessoria.
Cassazione, sez. IV, 14 settembre
2011, n. 34081
(Pres. Zecca – Rel. Bianchi)
Ritenuto in fatto
1. T. I. è stato chiamato a
rispondere del reato di cui all'art. 186, co. 2 B e co.
2 sexies, del codice della strada; il Tribunale di
Tolmezzo ha applicato nei suoi confronti la pena di
2800,00 euro di ammenda di cui euro 2250,00 in
sostituzione di 9 giorni di arresto; ha applicato
la sanzione amministrativa della sospensione della
patente per sei mesi, partendo da una base di nove mesi,
ridotti di un terzo ex art. 222, co. 2 bis, del codice
della strada.
2. Avverso tale sentenza ha
presentato ricorso per cassazione il Procuratore
Generale di Trento rappresentando che la diminuzione
prevista dall'art. 222, co. 2 bis non è applicabile al
reato di cui all'art. 189 c.d.s., ma solo al reato di
cui all'art. 589 c.p.; e che è stato violato l'art. 186,
co. 2 septies, essendo in particolare errato il calcolo
della pena in relazione alle attenuanti generiche.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Risulta dalla sentenza impugnata
che il giudice ha determinato la pena base tenendo conto
delle attenuanti generiche e poi ha operato una
diminuzione di pena per le stesse attenuanti, con ciò
operando una duplice valutazione di tali circostanze,
non consentita nonostante il particolare regime
stabilito in tema di valutazione delle circostanze
dall'art. 186, co.2 septies; a norma di tale articolo è
infatti imposta una considerazione separata e autonoma
delle circostanze, stabilendo la norma che le
circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di
cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti e che le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità della stessa risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante di cui
al comma 2 sexies.
Il giudice ha poi operato una
riduzione di un terzo sulla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, richiamando
l'art. 222, co. 2 bis. Tale disposizione non è però
applicabile alla contravvenzione in esame, atteso che la
previsione di essa all'interno dell'art. 222 del codice
della strada ne limita l'applicazione alle ipotesi
disciplinate dalla medesima norma , quelle cioè dei
reati di lesioni e omicidio colposi commessi con
violazione delle norme del codice della strada. Per le
altre ipotesi di contravvenzioni previste dal codice
della strada, tra cui quello della guida in stato di
ebbrezza, deve seguirsi la regola generale secondo cui
il “patteggiamento” non si estende alla determinazione
della sanzione amministrativa accessoria.
2.Deve pertanto essere annullata
senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione
degli atti al Tribunale di Tolmezzo per l'ulteriore
corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la
sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Tolmezzo per l'ulteriore corso.
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