Se il cliente impugna il decreto
ingiuntivo emesso nei suoi confronti dall'avvocato,
questi nel giudizio di opposizione, deve documentare le
prestazioni concretamente effettuate. Lo ha stabilito la
seconda sezione civile della Corte di Cassazione
(sentenza n. 19750, depositata il 27 settembre 2011)
spiegando che non basta la parcella vistata dall'ordine
che è utile solo per attestare la conformità della
tariffa. In particolare, la Corte ha spiegato che la
sola parcella corredata dal parere del consiglio
dell'Ordine degli avvocati, sulla base della quale il
professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo
contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella
fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione
poiché il parere attesta la conformità della parcella
stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova,
in caso di contestazione del debitore, l'effettiva
esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è
vincolante per il giudice della cognizione in ordine
alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione
di veridicità da cui è assistita la parcella
riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né
inverte l'onere probatorio che incombe sul
professionista creditore - e attore in senso sostanziale
- sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite
che quanto alla misura degli importi richiesti. La Corte
ha pertanto confermato l'accoglimento dell'opposizione
al decreto ingiuntivo in quanto il professionista non
era stato in grado di produrre alcun atto processuale a
fondamento dell'opera professionale asseritamente
prestata.
(Fonte: StudioCataldi.it) |