In tema di modalità di espletamento
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine
(nella fattispecie ordine dei dottori commercialisti),
con la sentenza n. 19203, depositata il 21 settembre
2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che sono
illegittime le elezioni del consiglio dell'ordine se,
nell'imminenza delle votazioni, il presidente ha
provveduto a iscrizioni e cancellazioni dall'albo.
Secondo la terza sezione civile della Corte, se dopo
l'indizione delle elezioni il Presidente ha provveduto
ad iscrivere, con atto unilaterale, nuovi dottori, con
ciò può aver compromesso la genuinità del voto. La
Corte, accogliendo le richieste di alcuni commercialisti
che avevano impugnato i risultati delle elezioni, ha
fatto notare che nel caso in esame i ricorrenti hanno
impugnato le iscrizioni e cancellazioni dall'albo
disposte dal Presidente scaduto "non perché ne
contestino i presupposti (al che non sarebbero
legittimati, ex art. 37 d.lgs. n. 134 del 2005) ma solo
in quanto assumono che in tal modo sarebbero stati
alterati i risultati elettorali". In precedenza c'era
stato un reclamo al consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili che si era
concluso con una pronuncia di inammissibilità. Ora la
Suprema Corte ha dato ragione ai ricorrenti spiegando
che detta pronuncia di inammissibilità del reclamo
adottata dal Consiglio Nazionale è decisamente erronea.
- Autore: Luisa Foti) -
Tratto da: Cassazione: iscrizioni e
cancellazioni prima del voto rendono nulle elezioni del
Consiglio dell'ordine
(Fonte: StudioCataldi.it) |