A cura di Avv. Maria Martignetti da
Roma (RM).
Commento:
Questi i condivisibili principi
espressi dalla Corte di Cassazione, Sezione I, 26
settembre 2011, n.19596 in tema di amministrazione di
sostegno:
L'art. 408 c.c. recita
espressamente che «la scelta dell'amministratore di
sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed
agli interessi della persona del beneficiario .... Nella
scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
il coniuge che non sia separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o
il fratello o la sorella, il parente entro il quarto
grado ovvero il soggetto designato dal genitore
superstite con testamento, atto pubblico o scrittura
privata autenticata».
E' quindi evidente ch ai sensi
dell'art. 408 c.c. il criterio fondamentale che il
giudice deve seguire nella scelta dell'amministratore di
sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e
gli interessi della persona beneficiata.
Tale criterio assicura a chi deve
decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia
il miglior soggetto da scegliere come amministratore per
assicurare al massimo la cura degli interessi della
beneficiaria.
Alla luce di ciò non può che
conseguire che l'elenco delle persone indicate dall'art.
408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove
possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene
alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione
perché ciò contrasterebbe con l'ampio margine di
discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al
giudice di merito finalizzata esclusivamente agli
interessi della beneficiaria.
Quanto sopra esposto trova del
resto conferma nell'ultimo comma dell'art. 408 c.c., che
conferisce al giudice tutelare la facoltà di scegliere,
ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da
quelle indicate dall'art. 408, comma 1. Il che sta
necessariamente a significare che l'indicazione delle
persone predette non riveste un ordine preferenziale né
un carattere esclusivo.
Va aggiunto che quando il
legislatore ha voluto determinare un ordine rigoroso di
preferenze lo ha espressamente stabilito, come nel caso,
ad esempio, dell'art. 433 c.c. che, nello stabilire
quali sono le persone obbligate agli alimenti, precisa
espressamente che le stesse sono obbligate nell'ordine
di elencazione di modo che la precedente esclude la
successiva.
Testo integrale:
Cassazione, Sezione I, 26 settembre
2011, n.19596
Pres. Luccioli – Est. Ragonesi
Con ricorso depositato il 5
febbraio 2007, ai sensi della Legge n. 6 del 2004 M.F.
chiedeva al Giudice Tutelare del Tribunale di Reggio
Emilia la nomina di un amministratore di sostegno per la
moglie M.L., affetta da una grave forma di demenza
precoce.
In accoglimento di tale istanza il
giudice adito, con decreto in data 24 aprile 2007,
dichiarava aperta la procedura di amministrazione di
sostegno in favore di M.L. nominando M.F.
amministratore.
Con atto notificato il 29/05/07,
M.G., sorella della beneficiaria, proponeva, avanti la
Corte d'Appello di Bologna, reclamo ex art. 720 bis
c.p.c. avverso il suddetto decreto del Giudice Tutelare,
chiedendo di essere nominata essa amministratore di
sostegno della sorella L. con gli stessi poteri
conferiti dal giudice tutelare a M.F.
Con decreto depositato in
cancelleria il 06 agosto 2007, notificato il 22/08/07,la
Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma del
decreto del Giudice Tutelare di Reggio Emilia, nominava
M.G. amministratore di sostegno di M.L. in sostituzione
di M.F., ritenendo che l'art. 408 del codice civile non
accordi alcuna preferenza al coniuge nella scelta del
soggetto incaricato di ricoprire l’incarico di
amministratore di sostegno.
Avverso detto provvedimento ricorre
per cassazione il M. sulla base di quattro motivi cui
resiste con controricorso, illustrato con memoria, la M.
Motivi della decisione
Il ricorrente ha depositato in
cancelleria atto di rinuncia al giudizio che risulta
notificato alla resistente.
Il P.G ha concluso per la
dichiarazione di estinzione del giudizio.
Osserva il collegio, che, a seguito
del decesso di M.L., deve ritenersi venuto meno ogni
interesse alla controversia con conseguente cessazione
della materia del contendersi.
Il ricorso va quindi dichiarato
inammissibile, restando privi di ogni efficacia i
provvedimenti giudiziari assunti nel corso del giudizio
di merito.
La parte ricorrente ha chiesto
l'enunciazione del principio di diritto se l'art. 408
c.c. contenga un ordine preferenziale nella scelta
dell'amministratore di sostegno che privilegia il
coniuge rispetto ad altri soggetti.
Va preliminarmente rilevato che la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso per
cassazione, non preclude alla Corte di usare del potere
di enunciare ai sensi dell'art. 363 c.p.c., su questioni
di particolare importanza, il principio di diritto
nell'interesse della legge, posto che nella
dichiarazione conseguente all'esercizio del potere di
rinuncia delle parti, così come nell'inammissibilità del
ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di
pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul
concreto diritto dedotto in giudizio. (Cass 19051/10).
Sussistendo, dunque, le condizioni di cui all'art. 363
c.p.c., ritiene il collegio di doversi pronunciare sulla
questione di diritto posta dal ricorrente.
Va anzitutto rammentato che l'art.
408 c.c. recita espressamente che «la scelta
dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo
riguardo alla cura ed agli interessi della persona del
beneficiario .... Nella scelta, il giudice tutelare
preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia
separato legalmente, la persona stabilmente convivente,
il padre, la madre, il figlio o il fratello o la
sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il
soggetto designato dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata».
Dall'articolo in questione si
evince con tutta evidenza che il criterio fondamentale
che il giudice deve seguire nella scelta
dell'amministratore di sostegno è esclusivamente quello
che riguarda la cura e gli interessi della persona
beneficiata.
Tale criterio assicura a chi deve
decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia
il miglior soggetto da scegliere come amministratore per
assicurare al massimo la cura degli interessi della
beneficiaria.
Alla luce di ciò non può che
conseguire che l'elenco delle persone indicate dall'art.
408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove
possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene
alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione
perché ciò contrasterebbe con l'ampio margine di
discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al
giudice di merito finalizzata esclusivamente agli
interessi della beneficiaria.
Ciò del resto trova conferma
nell'ultimo comma dell'art. 408 c.c., laddove viene data
al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove
ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da
quelle indicate dall'art. 408, comma 1, il che sta
necessariamente a significare che l'indicazione delle
persone predette non riveste un ordine preferenziale né
un carattere esclusivo.
Va aggiunto che quando il
legislatore ha voluto determinare un ordine rigoroso di
preferenze lo ha espressamente stabilito, come nel caso,
ad esempio, dell'art. 433 c.c. che, nello stabilire
quali sono le persone obbligate agli alimenti, precisa
espressamente che le stesse sono obbligate nell'ordine
di elencazione di modo che la precedente esclude la
successiva.
La natura della controversia
giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
per sopravvenuto difetto d'interesse; compensa le spese |