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Mediazione, assicurazioni e terzo chiamato: ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia Europea - Giudice di pace di Mercato San Severino-sent. 21.9.11-Assicurativo.it

 

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Una recente decisione del Giudice di pace di Mercato San Severino in tema di mediazione che contribuisce ad arricchire il dibattito sull’argomento.

 

 

Il Giudice di Pace Coordinatore — Dott. Avv. Nicola Lombardi

 

Ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

 

per la soluzione ad una questione di interpretazione del Diritto dell'Unione pronunciata nella causa RG n. xxxxx pendente fra

 

il Sig. ATTORE , rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Turriziani, del Foro di Bari, e

 

con questi domiciliato presso l'avv. Paola Pesce, in Salerno alla Via Michelangelo Testa n. 8

 

(attore),

 

e la CONVENUTA , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Arcangelo Calabrese, del Foro di Salerno, e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Salerno, alla Via Torrione n. 54

 

(convenuta).

 

Svolgimento del procedimento

 

Il Sig. ATTORE ha evocato innanzi a questo Giudice la CONVENUTA a comparire innanzi a questo Giudice per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno cagionato alla sua autovettura, nel mentre essa si trovava nello stabilimento della convenuta, da un carrello elevatore di proprietà di quest'ultima.

 

La convenuta si è costituita in Giudizio e non ha contestato la veridicità del fatto ma ha chiesto lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa della Compagnia assicurativa che la garantisce dalla responsabilità per fatti illeciti del tipo di quello occorso.

 

La convenuta ha altresì affermato che alla fattispecie dovrebbe applicarsi la disciplina recata dal D. Lgs. n. 28/2010, in forza della quale tra essa convenuta e la sua assicuratrice dovrebbe tenersi, prima della proposizione della domanda di garanzia, un tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma I di detto d. Lgs.. Da ciò la convenuta inferisce che questo Giudice, nel fissare la data di svolgimento della prossima udienza della presente causa, dovrebbe tener

 

conto non solo del termine a comparire da necessariamente concedersi alla Compagnia assicuratrice terza chiamanda per preparare le sue difese in Giudizio, ma prim'ancora del termine (di quattro mesi, al quale dovrebbe sommarsi il termine di quindici giorni per il deposito in Giudizio della lettera di convocazione del tentativo di conciliazione più il termine forfetario da prevedersi per il rilascio del verbale di eventuale mancato accordo da parte del Mediatore incaricato) necessario perché si tenga il tentativo di mediazione.

 

Affermato ciò, la convenuta, ritenendo contrastante con alcuni principii del Diritto comunitario la normativa nazionale recata dal D. Lgs. n. 28/2010 e dai suoi regolamenti attuativi, ha invitato questo Giudice a formulare alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (in seguito "la Corte"), ancor prima di fissare la prossima udienza di discussione, una questione di interpretazione del Diritto comunitario, ai sensi dell'art. 267, comma 1, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione, mirante ad ottenere una pronuncia interpretativa del Diritto comunitario.

 

Alla prima udienza, tenutasi il 21 settembre 2011, questo Giudice:

 

— verificata la legittimazione della convenuta alla chiamata in garanzia;

 

— ritenendo applicabile alla fattispecie il D. Lgs. n. 28/2010, dal momento che il rapporto contrattuale che lega la convenuta e la Compagnia assicurativa chiamanda è un rapporto assicurativo rientrante tra quelli previsti dal suo art. 5, comma l, come quelli per i quali è obbligatorio, prima di introdurre una domanda processuale, esperire un tentativo di mediazione;

 

— condividendo i dubbi della convenuta in ordine al probabile contrasto con il Diritto comunitario del D. Lgs. n. 28/2010 e ritenendo necessaria una pronuncia della Corte sul punto, perché solo con la risposta alla questione pregiudiziale sarà possibile sciogliere il dubbio relativo al se, nel fissare la data della prossima udienza, si possa tener conto solo del termine a comparire di 45 giorni da concedersi alla terza chiamanda per consentire l'approntamento delle sue difese o si debba invece tener conto anche del maggior termine di 4 mesi per consentire respletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;

 

ha pronunciato la presente Ordinanza.

 

L La normativa nazionale.

 

1. Nelle sua parti di interesse par la fattispecie, l'art. 60 della Legge italiana n. 69/2009, rubricato "Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle

 

controversie civili e commerciali", recita:

 

Comma 1. 11 Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

 

Comma 2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. (...)

 

Comma 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

 

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

 

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, (...);

 

(1) (- -);

 

• (...);

 

(...);

 

11) (...);

 

(- ..);

 

1) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

 

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

 

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

 

-);

 

prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

 

prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

 

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del

 

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conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

 

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

2. Il Governo italiano ha attuato la delega con il Decreto Legislativo n. 28 dei 4 marzo 2010 che, nel suo preambolo richiama la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale e che, nelle parti del suo articolato di interesse per la fattispecie, recita:

 

Art. 4: Accesso alla mediazione

 

Comma 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

 

Comma 2. (...). Comma 3. (...).

 

Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

 

Comma 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (...). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. (...).

 

Comma 2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

 

Comma 3. (...).

 

Comma 4. (...). Comma 5. (...).

 

Comma 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

 

Art. 6 Durata

 

Comma 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

 

Comma 2. li termine di cui al comma l decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma I dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

 

Art. 8 Procedimento

 

Comma 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

 

Comma 2. (...). Comma 3. (...).

 

Comma 4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agii esperti.

 

Comma 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

 

Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale

 

Comma 1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

 

Comma 2. 11 mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle

 

dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. (...).

 

Art. 11 Conciliazione

 

Comma 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

 

Comma 2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

 

Comrna 3. (...).

 

Comma 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

 

Comma 5. 11 processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

 

Art. 13 Spese processuali

 

Comma 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

 

Comma 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

 

Comma 3. Comma 4. (...).

 

Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori Comma 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

 

Comma 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. (...).

 

Comma 3. (...). Comma 4. (...). Comma 5. (...). Comma 6. (...).

 

Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità Comma 1. (...).

 

Comma 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

 

Comma 3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

 

Comma 4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

 

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

 

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

 

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

 

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

 

Comma 5. (...). Comma 6. (...). Comma 7. (...). Comma 8. (...). Comma 9. (...).

 

3. In via regolamentare, il Governo italiano ha emanato il decreto ministeriale n. 180 del

 

18 ottobre 2010, recentemente novellato dal decreto ministeriale n. 145 del 6 luglio

 

2011. Nelle parti di interesse per la fattispecie il decreto n. 180/2010, come modificato

 

dal decreto n. 145/2011, recita.

 

Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennità

 

Comma 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

 

Comma 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

 

Comma 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

 

Comma 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

 

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

 

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

 

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

 

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

 

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera e) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

 

Comma 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

 

Comma 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

 

Comma 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

 

Comma 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

 

Comma 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

 

Comma 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal nu-

 

mero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina dì uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

 

Comma 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

 

Comma 12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

 

Comma 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

 

Comma 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

 

Tabella A (articolo 16, comma 4, decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010)

 

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)

 

Fino a € 1.000 65

 

Da€ 1.001 a € 5.000 130

 

Da € 5.001 a€ 10.000 240

 

Da€ 10.001 a E 25.000 C 360

 

Da € 25.001 a € 50.000 € 600

 

Da € 50.001 a€ 250.000 1.000

 

Da E 250.001 a € 500.000 € 2.000

 

Da € 500.001 a e 2.500.000 € 3.800

 

Da € 2.500.001 a E 5.000.000 C 5.200

 

Oltre € 5.000.00 € 9.200

 

II. Il contesto normativo sovranazionale e la Giurisprudenza della Corte.

 

4. La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: "la CEDU") intitola al «Diritto a un equo processo» suo art. 6, n. 1, che recita:

 

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...)».

 

Il successivo art. 13, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», recita:

 

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.».

 

5. L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», recita:

 

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

 

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

 

6. La Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, richiamata nel preambolo del D. Lgs. n. 28/2010:

 

— al suo quattordicesimo Considerando, proclama che essa dovrebbe fare salva,

 

— e al suo art. 5, paragrafo 2, lascia impregiudicate,

 

le norme nazionali che rendono il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tali norme non impediscano alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

 

7. La medesima Direttiva, al suo ventisettesimo Considerando, afferma di tener conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e poi, al suo art. 1, paragrafo 1, garantisce un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giurisdizionale. Inoltre, all'art. 3, lett. a), definisce la mediazione come un procedimento nel quale «... due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore», ed ai precedenti Considerando nn. 10 e 13 ribadisce il carattere volontaristico della mediazione precisando che esso va inteso «... nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento».

 

8. La Giurisprudenza comunitaria pronunciatasi, anche successivamente all'entrata in vigore della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, sull'interpretazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva rispetto ad una normativa nazionale che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali in talune controversie (Sentenza della Corte del 18 marzo 2010, procedimenti riuniti C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08; si trattava di normativa nazionale italiana settoriale, perché mirante a disciplinare esclusivamente le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti e operatori, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale e ai diritti degli utenti), ha ribadito che esso è un principio generale del diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU, oltre ad essere stato ribadito anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e lo ha definito (al numero 48) come quello in forza del quale «... le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione non devono (...) rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione».

 

9. Ai numeri da 52 a 66 detta Sentenza ha affrontato il tema della compatibilità con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, così appena definito, della normativa nazionale settoriale posta al vaglio di quella questione pregiudiziale. Per giungere alla conclusione della compatibilità di quella normativa nazionale con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, la Sentenza della Corte del 18 marzo 2010 ha constatato:

 

— al numero 54, che il risultato della procedura di conciliazione prevista dalle norme italiane oggetto di quella questione "non incideva" sul diritto delle parti ad un ricorso giurisdizionale;

 

— al numero 55, che quella procedura di conciliazione non comportava un "ritardo sostanziale" nella proposizione di un ricorso giurisdizionale, espressamente riferendosi alla durata, di soli trenta giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, prevista da quella normativa nazionale come durata massima al decorrere della quale le parti avrebbero potuto proporre un ricorso giurisdizionale "anche ove la procedura non [fosse] stata conclusa" (quindi senza la necessità di realizzare altre formalità);

 

— e al numero 57, che i costi di quella procedura di conciliazione erano "inesistenti".

 

III. Considerazioni.

 

10. Questo giudice intende chiedere alla Corte se il Diritto dell'Unione, ed in particolare se il principio di tutela giurisdizionale effettiva come definito ed interpretato dalla Sentenza della Corte del 18 marzo 2010 pronunciata nelle cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, osti a che venga introdotta, in uno degli Stati membri dell'Unione, una disciplina della mediazione obbligatoria come quella dettata dal D. Lgs. n. 28/2010. La quale, com'è evidente dal testo dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. e a differenza della normativa italiana scrutinata nella fattispecie che ha condotto alla pronuncia di quella Sentenza, non è "normativa settoriale", bensì si applica a materie molto disparate e di generalizzato interesse (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

 

A) Quanto alla potenziale incidenza di alcune norme del D. Lgs. n. 28/2010 sul diritto ad un ricorso giurisdizionale, e quanto alla potenziale violazione della garanzia di un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

 

11. Come visto, il D. Lgs. n. 28/2010 prevede sanzioni di carattere processuale per il caso che la parte, senza giustificato motivo, si rifiuti di prendere parte al procedimento di mediazione, nonché sanzioni economiche qualora rifiuti una proposta del Mediatore che poi si riveli, in Giudizio, congrua o quasi.

 

12. Le sanzioni processuali (art. 8, comma 5) consistono nella possibilità, per il Giudice successivamente investito della controversia, di trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del codice di procedura civile ("c.p.c."), dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Tale ultima norma effettivamente prevede il potere del giudice di desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno in sede di interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti

 

stesse nel processo. Tuttavia, tale norma del c.p.c. si riferisce al contegno tenuto dalle parti nel processo, quando cioè esso è "già iniziato". Al contrario, l'art. 8, comma 5, del D. Lgs. n. 28/2010 anticipa la sanzione istruttoria (consistente nella possibilità di trarre argomenti di prova, evidentemente "a carico" della parte che diserta il tentativo di mediazione) ad un momento precedente la fase processuale, quando cioè ogni parte può avere interesse — tanto più in un processo c.d. "a preclusioni di thema decidendum ed istruttorie" qual è diventato il processo civile italiano con le ultime riforme — a non "scoprire" in anticipo le sue carte (si pensi ad un caso in cui la partecipazione al procedimento di mediazione avrebbe il sicuro effetto di far scoprire, in anticipo rispetto al processo, una prova documentale decisiva per il Giudizio: in un siffatto caso la parte si troverà di fronte all'alternativa di non partecipare alla mediazione per non "scoprire" in anticipo le sue prove epperò rischiando la sanzione istruttoria oppure parteciparvi perdendo così il vantaggio che può derivarle dalla prova disvelata nel corso della mediazione).

 

13. Le sanzioni economiche sono previste dai primi due commi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 28/2010, nei quali si contempla l'obbligo, a carico del giudice:

 

— di escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa; di condannare il vincitore a rimborsare al soccombente le spese da questi sostenute relative al periodo successivo alla formulazione della proposta;

 

— di condannare ancora il vincitore a versare allo Stato per la seconda volta contributo unificato già versato una prima volta al momento dell'introduzione della causa (art. 13, comma 1);

 

e la facoltà di escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, persino per il caso che la Sentenza che definisce il giudizio non corrisponda interamente alla proposta ma di poco se ne discosti (art. 13, comma 2).

 

Altra sanzione economica è quella recentissima introdotta al comma 5 dell'art. 8 del D. Lgs. N. 28/2010 ad opera dell'art. 2, comma 35-sexies della Legge 14 settembre 2011 n. 148, che contempla l'obbligo, per il Giudice, di condannare la parte costituita che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo

 

14. Il comma I dell'art. 11 del D. Lgs. n. 28/2010 attribuisce al Mediatore la facoltà («... il mediatore può») di formulare una proposta conciliativa persino «... quando l'accordo non è raggiunto», informando le parti delle possibili conseguenze di cui al

 

successivo art. 13.11 successivo comma 4, disponendo che «[s]e la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta», sembra trasformare la facoltà in obbligo. Al di là dell'antinomia sussistente tra la "facoltà" di cui al comma 1 e il "dovere" di cui al comma 4, le due norme, rispettivamente, consentono o impongono una forte ingerenza del Mediatore nella volontà della parte non disposta a conciliare: poter o dover formulare una proposta anche in caso di indisponibilità a conciliare (indisponibilità dichiarata expressis verbis al Mediatore o anche solo implicitamente dedotta, per esempio, dalla mancata partecipazione alla procedura) significa davvero esporre puramente e semplicemente la parte all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 28/2010, che non potrebbero invece applicarsi in caso di mancata formulazione della proposta perché, ovviamente, mancherebbe la possibilità di verificare se sussista la corrispondenza (richiesta dal comma l dell'art. 13 del D. Lgs. n. 28/2010 come presupposto di applicabilità della norma sanzionatoria) tra la Sentenza che ha definito il Giudizio ed il contenuto della proposta. A fronte dell'eventualità, o della certezza, che il Mediatore formuli una proposta anche quando l'accordo non è raggiunto, la parte, dunque, potrebbe essere indotta ad accordarsi comunque, senza poter "trovare rifugio" nemmeno nella "non partecipazione alla procedura".

 

15. L'art. 3, lett. a), della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, all'opposto, definisce la Mediazione come un procedimento «... dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore»; i Considerando nn. 10 e 13 confermano il carattere volontaristico della procedura, facendo anch'essi riferimento al ruolo di mera assistenza del Mediatore ed al dominio delle parti sull'organizzazione del procedimento e sulla possibilità di «... porvi fine in qualsiasi momento».

 

16. Inoltre, e come visto supra, la Corte ha precisato, al n. 54 della Sentenza del 18 marzo 2010, che per non contrastare con il principio della tutela giurisdizionale effettiva le norme nazionali disciplinanti le procedure di mediazione obbligatoria non devono incidere, nel senso di renderlo particolarmente difficile, sul diritto delle parti ad un ricorso giurisdizionale.

 

17. Orbene, questo giudice teme invece che le richiamate disposizioni del D. Lgs. n. 28/2010, da un lato, incidano sul diritto delle parti ad un ricorso giurisdizionale,

 

fino al punto di renderlo eccessivamente difficile, e dall'altro, si pongano in contrasto con la definizione stessa di mediazione data dall'art. 3, lett. a), e con il principio volontaristico attribuitole dai Considerando nn. 10 e 13 della Direttiva 2008/52/CE oltreché con la statuizione di cui all'art. 1, paragrafo 1, della medesima Direttiva, secondo il quale deve essere garantita l'equilibrata relazione tra la fase di mediazione e quella giurisdizionale del processo. A fronte delle sanzioni previste dagli artt. 8, comma 5, e 13, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 28/2010, e a fronte della possibilità che dette sanzioni si applichino anche in caso di mancata partecipazione alla procedura di mediazione, infatti, non è irragionevole ipotizzare che la parte, nel decidere se partecipare o meno ad una procedura di mediazione e se accettare o meno la proposta conciliativa, sarà fortemente influenzata.

 

B) Quanto al "ritardo sostanziale" che l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione è idoneo a comportare nel proposizione dell'azione in Giudizio e quanto alla necessità di ottenere un provvedimento del Mediatore prima di poter esperire l'azione.

 

18. Nella normativa nazionale scrutinata nelle cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319108 e C-320/08, che hanno condotto alla pronuncia della Sentenza della Corte del 18 marzo 2010, è previsto che il tentativo di conciliazione duri non oltre trenta giorni e che, decorso tale termine, la parte possa introdurre la causa innanzi al Giudice anche ove la procedura di conciliazione non sia conclusa (senza dunque dover attendere la formazione di un verbale di mancata conciliazione da dover necessariamente produrre nell'introducendo Giudizio per dimostrare l'avvenuto esperimento, ancorché vano, del tentativo obbligatorio di conciliazione).

 

19. Per il D. Lgs. n. 28/2010, al contrario, il termine entro cui deve concludersi il tentativo di mediazione può arrivare fino a quattro mesi (art. 6, comma 1), ed è verosimile pensare che tale ultimo termine sarà quello che, nei diversi regolamenti degli Organismi di mediazione, verrà sempre previsto per il termine della procedura. È inoltre previsto che, per le ipotesi di fallita mediazione, l'azione sarà proponibile solo dopo che il Mediatore avrà formato processo verbale con l'indicazione della proposta rifiutata (art. 11, comma 4); tale verbale sarà acquisibile in copia dalle parti interessate presso la Segreteria dell'Organismo di mediazione (art. 11, comma 5) ed è verosimile pensare che, solo una volta acquisita la copia di detto verbale, la procedura di mediazione potrà dirsi conclusa e la parte interessata potrà adire il Giudice.

 

20. Rispetto alla normativa nazionale scrutinata nelle cause riunite C-317/08, C-3 18/08, C-319/08 e C-320/08, dunque, il termine di durata della procedura è quattro volte maggiore. Inoltre, la necessità — prima di, e per poter, introdurre l'azione in Giudizio — di attendere la formazione, ad opera del Mediatore, del verbale di mancata conciliazione e il suo deposito nella Segreteria dell'Organismo, fa pensare che il termine da attendere in concreto per poter adire il Giudice sarà anche maggiore dei quattro mesi ordinariamente previsti. Infatti, un eventuale ritardo nella formazione, ad opera del Mediatore, del verbale di fallita conciliazione (ritardo che potrà essere frutto, anche solo semplicemente, del probabile elevato carico di lavoro al quale andranno incontro gli Organismi di mediazione quando la normativa sarà entrata a regime), o un eventuale ritardo nel suo deposito nella Segreteria dell'Organismo o nel rilascio della sua copia ad opera di detta Segreteria, farà sì che l'azione in Giudizio potrà essere introdotta solo dopo ben più di quattro mesi dall'inizio dell'esperimento della procedura conciliativa.

 

21 Ma c'è di più: c'è che, dovendo la normativa in materia di mediazione obbligatoria realizzare «.. il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti» (art. 60, comma 2, della Legge delega n. 69/2009), e vigendo, nell'Ordinamento giuridico italiano, disposizioni in forza delle quali può esser necessario introdurre, nel corso di un medesimo Giudizio, domande processuali ulteriori rispetto a quella iniziale, ben potrebbe capitare che si riveli necessario esperire più di un tentativo di mediazione. In tutti i casi di introduzione, nel Giudizio già iniziato, di "domande nuove e connesse, anche solo soggettivamente, a quella principale" rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 28/2010, infatti, sarà giocoforza far precedere ciascuna di tali domande dal tentativo di mediazione. Si pensi: ad una domanda riconvenzionale presentata dal convenuto; ad una reconventio reconventionis dell'attore; ad un intervento autonomo dei terzi (art. 105, comma 1, c.p.c.); ad una chiamata del terzo ad opera di una delle parti e, ove vi sia proposizione di una nuova domanda, anche alla chiamata iussu iudicis. In tutti questi casi il Giudizio dovrà necessariamente sopportare il ritardo necessario all'esperimento del tentativo di mediazione. Se poi, in un medesimo Giudizio già iniziato, le domande nuove rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 28/2010 fossero — come nulla vieta o impedisce che siano — più d'una, ben si comprende come il ritardo di quattro mesi e più nello svolgimento del Giudizio si ripeterebbe per ciascuna di tale domanda nuova, con enorme allungamento dei tempi di definizione della controversia giurisdizionale.

 

22. A questo Giudice sembra opportuno richiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea se il Diritto comunitario e segnatamente il principio di tutela giurisdizionale effettiva ostino o meno ad una normativa nazionale che, come quella recata dal D. Lgs. n. 28/2010 e dai suoi provvedimenti applicativi, preveda un termine di svolgimento del procedimento di mediazione che possa arrivare fino a quattro mesi e che non è escluso che possa doversi moltiplicare tante volte quante siano le domande nuove legittimamente proposte nel corso del Giudizio nel frattempo iniziato.

 

C) Quanto ai costi della procedura di mediazione obbligatoria.

 

23. I. costi del processo civile italiano sono quelli elencati dall'art. 13 dal Testo unico in materia di spese di giustizia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Solo la parte che introduce la domanda è tenuta a versare un'imposta, denominata "contributo unificato", progressivamente crescente in proporzione al valore della controversia.

 

24. 1 costi della mediazione sono invece stabiliti dall'art. 16 del decreto ministeriale n. 180/2010; gli importi dovuti da ciascuna parte sono quelli recati dalla tabella riportata a pagina 9 di questa ordinanza. Per le materie per le quali è contemplata l'obbligatorietà del tentativo, la lettera d) del comma 4 del citato art. 16 prevede ora, dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 145/2011, che quegli importi debbano essere ridotti di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti. Anche applicando tali riduzioni è giocoforza constatare che i costi della mediazione obbligatoria, lungi dal poter essere ritenuti "inesistenti" o anche solo "non ingenti" (come la Sentenza della Corte del 18 marzo 2010 ha statuito che debbano essere i costi di una procedura di mediazione), sono — considerato anche che essi saranno dovuti da ciascuna parte — almeno all'incirca doppi rispetto a quelli del processo giurisdizionale di pari valore, ma la sproporzione aumenta esponenzialmente con l'aumentare del valore della controversia (in qualche caso il costo della mediazione potrà arrivare ad essere più che sestuplo rispetto al costo del processo giurisdizionale: si pensi a cause del valore di più di € 5.000.000). Qui di seguito si riportano le due tabelle (con le due colonne dei costi affiancate per agevolare il confronto); nella colonna della indennità di mediazione obbligatoria sono indicati gli importi già ridotti di un terzo (i primi sei) e della metà (i restanti quattro) come prevede la lettera d) del comma 4 dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 180/2010 e — considerato che dovrà versarli ciascuna parte — già moltiplicati per due. Gli scaglioni di valore previsti per il contributo unificato non

 

sono perfettamente coincidenti con quelli previsti per l'indennità di mediazione, ma il confronto, pur con qualche approssimazione, è possibile.

 

Contributo Indennità

 

Scaglioni di valore unificato complessiva Scaglioni di valore della lite

 

della lite previsti per il DPR n di previsti sti per la mediazione

 

processo civile 115/2002 mediazione

 

obbligatoria

 

37 C 87 Fino a C 1.000

 

€ 85 E 173 Da E 1.001 a C 5.000

 

E 206 E 320 Da C 5.001 a E 10.000

 

E 450 e 480 Da C 10.001 a C 25.000

 

C 660 € 800 Da C 25.001 a € 50.000

 

E 1.056 C 1.333 Da E 50.001 a E 250.000

 

C 1.466 C 2.000 Da E 250.001 a C 500.000

 

E 3.800 Da E 500.001 a C 2.500.000

 

Da E 2.500.001 a E

 

C 5.200 5.000.000

 

E 9.200 Oltre E 5.000.000

 

25. I costi della procedura, peraltro, potrebbero crescere esponenzialmente se si riveli necessaria la nomina di un esperto che aiuti il Mediatore in controversie che richiedono specifiche competenze tecniche (e, tra quelle previste al comma l dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, molte sono le controversie nelle quali è verosimile pensare che il Mediatore dovrà avvalersi di un esperto: si pensi alle controversie involgenti la materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti o derivante da responsabilità medica, e poi si pensi alle onnicomprensive materie dei contratti assicurativi, bancari e finanziari, nelle quali la nomina di un esperto è pressoché obbligata). Si badi altresì che, stanti le inutilizzabilità contemplate dall'art. 10 ed il divieto previsto dall'art. 11, comma 2, ultima frase, del D. L,gs. n. 28/2010, di tali consulenze tecniche non si potrà fare uso (né probatorio né ausiliativo del giudice)

 

nel corso del successivo Giudizio, nel quale si rivelerà necessario quindi ripetere la medesima consulenza, con ulteriore duplicazione dei costi.

 

26. A questo giudice sembra necessario chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea se, in punto di costi della procedura, il Diritto comunitario e segnatamente il principio di effettività ed il principio di tutela giurisdizionale effettiva, siccome interpretati dalla sentenza del 18 marzo 2010 pronunciata nelle cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ostino o meno ad una normativa che, come quella recata dal D. Lgs. n. 28/2010 e dai suoi provvedimenti applicativi, preveda che i costi della procedura di mediazione obbligatoria possano raggiungere importi ben maggiori di quelli previsti per il procedimento giurisdizionale e possano contemplare oneri aggiuntivi, non previamente quantificabili, costituiti da quelli per la retribuzione di esperti che coadiuvino il Mediatore nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche.

 

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale; sospensione del processo.

 

27. Per questi motivi, il Giudice di pace di Mercato San Severino:

 

a) visti gli artt. 19, n. 3, lett. b), del Trattato sull'Unione europea e 267, paragrafo 1, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

 

«Se gli arti. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 come adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il principio generale del Diritto dell'Unione di tutela giurisdizionale effettiva ed, in generale, il Diritto dell'Unione nel suo complesso ostino a che venga introdotta in uno degli Stati membri dell'Unione europea una normativa come quella recata, in Italia, dal D. Lgs. n. 28/2010 e dal decreto ministeriale n. 180/2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 145/2011, secondo la quale:

 

il giudice può desumere, nel successivo giudizio, argomenti di prova a carico della parte che ha mancato di partecipare, senza giustificato motivo, ad un procedimento di mediazione obbligatoria;

 

- giudice deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato una proposta di conciliazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e deve condannarla al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente a quella già versata per l'imposta dovuta (contributo unificato), se la Sentenza con la quale definisce la causa intentata dopo la formulazione della proposta rifiutata corrisponda interamente al contenuto della proposta stessa;

 

- giudice, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripeti-

 

zione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, anche se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta;

 

- il giudice deve condannare, al versamento all'entrata del Bilancio dello

 

Stato di una somma di importo corrispondete al contributo unificato dovuto per il Giudizio, la parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo;

 

- Mediatore può, o addirittura deve, formulare una proposta di concilia-

 

zione anche in mancanza di accordo delle parti ed anche in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura;

 

– il termine entro cui deve concludersi il tentativo di mediazione può arrivare fino a quattro mesi;

 

- pur dopo il decorso dei termine di quattro mesi dall'inizio della proce-

 

dura l'azione sarà proponibile solo dopo che sarà stato acquisito, presso la Segreteria dell'Organismo di mediazione, il verbale di mancato accordo, redatto dal Mediatore, con l'indicazione della proposta rifiutata;

 

- non è escluso che i procedimenti di mediazione possano moltiplicarsi —

 

con conseguente moltiplicazione dei tempi di definizione della controversia -- tante volte quante siano le domande nuove legittimamente proposte nel corso del medesimo Giudizio nel frattempo

 

iniziato;

 

il costo della procedura di mediazione obbligatoria è almeno due volte più elevato di quello del processo giurisdizionale che la procedura di mediazione mira a scongiurare e la sproporzione aumenta esponenzialmente con l'aumentare del valore della controversia (fino a far diventare il costo della mediazione anche più che sestuplo rispetto al costo del processo giurisdizionale) o con l'aumentare della sua complessità (in tale ultimo caso rivelandosi necessaria la nomina di un esperto, da retribuirsi dalle parti della procedura, che aiuti il Mediatore in controversie che richiedono specifiche competenze tecniche senza che la relazione tecnica stilata dall'esperto o le informazioni da lui acquisite possano essere utilizzate nel successivo giudizio)».

 

b) visto l'art. 295 c.p.c., sospende il presente processo;

 

c) manda alla sua Segreteria per la comunicazione della presente Ordinanza all'indirizzo della "Cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione, L-2925, Lussemburgo", e alle parti costituite ove, come in epigrafe, elettivamente si sono domiciliate nella presente causa.

 

Mercato San Severino (SA), 21 settembre 2011

 

Il Giudice di pace

 

Dott. Avv. Nicola Lombardi

 

Mercato San Severino

 

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