Inviata cortesemente dall'avv.
Ernesto Belisario che ringraziamo per l'invio.
"accoglie il ricorso proposto
dall’associazione “Alfa” e, accertata la mancata
pubblicazione sulla home page del sito della Regione
dell’indirizzo istituzionale (o degli indirizzi) di
posta elettronica certificata a cui il cittadino possa
rivolgersi a norma di quanto previsto dall’art. 54 comma
2 ter, del codice dell’amministrazione digitale e dalle
“Linee guida per i siti web della P.A- Anno 2010-”
dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, ordina alla Regione di porre in essere
gli adempimenti necessari alla pubblicazione del
predetto indirizzo e a rendere effettivo il diritto
degli utenti di comunicare tramite posta elettronica
certificata, entro giorni 60 dalla comunicazione o
notificazione della presente sentenza, all'uopo
utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane
già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;" Fonte: TAR Basilicata
&
N. 00478/2011
REG.PROV.COLL.
N. 00033/2011
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 33 del 2011, proposto da:
M. S., in proprio e nella qualita'
di Segretario del Movimento "Radicali Italiani", L. N.,
in proprio e nella qualita' di Segretario
dell'Associazione"Agora' Digitale" e M. B.i,
rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Belisario, con
domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, viale
Marconi, 75;
contro
Regione Basilicata in Persona del
Presidente P.T., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
C. G., D. N., rappresentati e
difesi dall'avv. Ernesto Belisario, con domicilio eletto
presso il suo studio in Potenza, viale Marconi, 75;
per l'accertamento ai sensi e per
gli effetti degli artt.1 e 3, D.Lgs n. 198/2009 e art. 3
comma 1-ter, D.Lgs n. 82/2005, della violazione da parte
della Regione Basilicata dell’obbligo ad adottare gli
atti amministrativi necessari a consentire ai cittadini
e agli utenti di comunicare con l’ente stesso mediante
la posta elettronica certificata, garantendo idonea
pubblicità al proprio indirizzo di posta elettronica
certificata, ai sensi degli articoli 3, 6, 54 del d.lgs
n. 82/2005 e di conseguenza, condannare la Regione ad
assicurare l’effettività delle predette disposizioni
mediante l’adozione degli atti amministrativi
obbligatori per legge, nonché di ogni altro atto idoneo
e necessario a consentire ai cittadini e agli utenti
della Regione di poter individuare agevolmente il
recapito di posta elettronica certificata attraverso la
sua pubblicazione sulla pagina iniziale del sito;
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l’atto di intervento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il D.Lgs n. 198/2009;
Relatore il magistrato Paola Anna
Gemma Di Cesare e udito l’Avv. Ernesto Belisario,
procuratore costituito di parte ricorrente e degli
intervenienti ad audivandum;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
OMISSIS
DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe M.
B., M. S., in proprio e nella sua qualità di segretario
del movimento “Radicali italiani”, L. N, in proprio e
nella sua qualità di segretario dell’associazione
“Alfa”, domandano l’accertamento del disservizio
determinato dalla mancata pubblicazione dell’indirizzo
di posta elettronica certificata sulla pagina web
iniziale del sito istituzionale della Regione e dalla
impossibilità di utilizzo della posta elettronica
certificata per le comunicazioni con l’ente, con la
conseguente condanna dell’amministrazione intimata a
porre in essere gli adempimenti necessari.
2.- In via preliminare occorre
verificare la sussistenza delle tre condizioni
dell’azione: la possibilità giuridica o ammissibilità
dell’azione; la legittimazione ad agire; l’interesse ad
agire.
2.1.- Il primo requisito è
soddisfatto dall’esistenza della norma costituita
dall’art. 1, comma 1, d.lgs 20 dicembre 2009 n. 198
recante "attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza
delle amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici" che contempla la possibilità di proporre
un’azione allo scopo di “ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di
un servizio” azionabile sia da singoli "titolari di
interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una
pluralità di utenti e consumatori" sia da "associazioni
o comitati a tutela degli interessi dei propri
associati".
Il presupposto di ammissibilità
dell’azione passa attraverso la verifica della
sussistenza di uno dei seguenti comportamenti tipizzati:
a) la violazione di termini o dalla mancata emanazione
di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi
contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro
e non oltre un termine fissato da una legge o da un
regolamento; b) la violazione degli obblighi contenuti
nelle carte di servizi; c) la violazione di standard
qualitativi ed economici stabiliti per i concessionari
di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla
regolazione ed al controllo del settore e per le
pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in
conformità alle disposizioni in materia di performance
contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
In tema di ammissibilità
dell’azione è stato già chiarito da condivisibile
giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio Roma, sez.
III, 20 gennaio 2011, n. 552 confermata dal Consiglio
Stato , sez. VI, 09 giugno 2011 , n. 3512) che la
disposizione transitoria di cui all’art. 7 del lgs
198/2009, laddove subordina l’applicabilità delle norme
in materia di ricorso per l’efficienza delle pubbliche
amministrazioni all’adozione di uno o più atti attuativi
adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri deputati a definire gli obblighi contenuti
nelle carte dei servizi, non opera nell’ipotesi in cui
il legislatore abbia già delineato il comportamento
esigibile dall’amministrazione. L’azione è, quindi,
direttamente esperibile nell’ipotesi di omissione o
tardiva emanazione di atti amministrativi generali
obbligatori e non aventi contenuto normativo.
Sotto tale profilo, pertanto, si
ravvisa uno dei presupposti dell’azione, poiché nel
ricorso in esame è lamentata proprio l’omessa adozione
di atti amministrativi obbligatori per consentire agli
utenti l’effettivo utilizzo della posta elettronica
certificata per le comunicazioni con la Regione.
2.2.- Quanto alla legittimazione ad
agire, va precisato che l’art. 1 d.lgs n. 198/2009
riconosce la legittimazione a proporre l’azione per
l’efficienza delle pubbliche amministrazioni sia ai
singoli "titolari di interessi giuridicamente rilevanti
ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" (
art. 1, comma 1 del d.lgs 198/2009) sia ad "associazioni
o comitati a tutela degli interessi dei propri
associati, appartenenti alla pluralità di utenti e
consumatori di cui al comma 1” e quindi titolari di
interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei tra loro
(art. 1, comma 4 d.lgs198/2009).
2.2.1.- Per quanto riguarda le
associazioni- nel cui novero è certamente riconducibile
il movimento politico Radicali Italiani- osserva il
Collegio che la loro legittimazione non può estendersi
ad ogni attività di carattere pubblicistico che si
ripercuota sugli utenti, ma va pur sempre vagliata alla
luce delle finalità statutarie dell’ente.
In altre parole, la legittimazione
delle associazioni ( riconosciute e non riconosciute)
alla proposizione dell’azione per l’efficienza delle
pubbliche amministrazioni va sempre verificata in
concreto, caso per caso, in relazione alla natura e alla
tipologia dell’interesse leso, al fine di accertare se
l’ente ricorrente sia statutariamente deputato alla
tutela di quello specifico interesse “omogeneo per una
pluralità di utenti e di consumatori”.
Si può allora affermare che le
associazioni, in tanto possono proporre l’azione
contemplata dal d.lgs n. 198/2009, in quanto le stesse
dimostrino di possedere sufficienti indici di
rappresentatività degli interessi diffusi di una
particolare categoria di utenti (gli interessi diffusi
si trasformano, infatti , in interessi collettivi una
volta “soggettivizzati” in capo all’ ente esponenziale
che agisce a tutela di interessi omogenei del gruppo).
Deve ritenersi pertanto preclusa la
legittimazione a proporre l’azione per l’efficienza di
cui al d.lgs 198/2009 da parte di partiti e movimenti
politici o, in generale, di associazioni e comitati a
tutela oggettiva del ripristino della legalità violata:
il movimento politico è espressione, per sua stessa
definizione, degli interessi politici dei sui associati
ed in quanto rappresentativo di una classe generale ed
eterogenea non è legittimato ad esprimere gli interessi
giuridicamente rilevanti di una classe determinata ed
omogenea di “utenti e consumatori”.
Ciò è del resto confermato dallo
Statuto del movimento Radicali Italiani, versato in
atti, nel quale, tra gli scopi da perseguire, non emerge
alcun riferimento alla tutela dei diritti e delle
libertà digitali né tanto meno, più in generale, alla
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Il citato Statuto si limita ad
affermare che il movimento ha “lo scopo di rafforzare le
lotte liberali, liberiste e libertarie per la
rivoluzione liberale e per gli Stati uniti d’Europa”.
Ne consegue che non è concepibile
la configurazione in capo agli associati del movimento
politico “Radicali Italiani” la sussistenza del
requisito legittimante alla proposizione dell’azione di
cui al d.lgs n. 198/2009: la rappresentatività di un
interesse specifico ed omogeneo, che, nella specie, è
affermato come interesse a chè la Regione ponga in
essere gli atti necessari per attuare le disposizioni
legislative che impongono la pubblicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata sulla
pagina iniziale del sito istituzionale e consentano di
conseguenza un agevole accesso alla comunicazione
telematica con la Regione.
2.2.2.- Alla luce delle coordinate
sopra tracciate, il Collegio ritiene, invece,
sussistente la legittimazione ad agire in capo
all’Associazione Alfa, poiché la stessa non ha un fine
politico generale, ma assume, come specifico scopo
statutario quello di “difendere le libertà digitali…e di
sviluppare una comunicazione in rete che sappia
coinvolgere ed informare”. Tale associazione, quindi, in
quanto rappresentativa proprio dello specifico interesse
asseritamente leso dalla Regione con la mancata
attuazione delle disposizioni del codice
dell’amministrazione digitale è legittimata ad agire.
2.3.- Una volta verificata
l’ammissibilità dell’azione e la legittimazione ad
agire, resta da scrutinare la sussistenza di un’altra
condizione dell’azione: l’interesse al ricorso.
A mente dell'art. 1 comma 1 del
d.lgs 198/09- riproduttivo delle regola processuale
generale- la proposizione dell’azione è condizionata
alla sussistenza di una “lesione diretta, concreta ed
attuale”, derivante dalle omissioni o dalla gestione
inefficiente dell’amministrazione.
Con tale precisazione il
legislatore- richiedendo che sia dimostrata la
sussistenza di un interesse che, al di là della sua
natura, abbia una sua concretezza e sia stato o sia
suscettibile di essere leso- intende evidentemente
stemperare la portata dell’ampliamento della
legittimazione ad agire, al fine di evitare che l’azione
in discorso trasmodi sino a diventare uno strumento di
controllo oggettivo e generalizzato dell’operato della
P.A. e quindi un modello alternativo alla funzione di
controllo politico-amministrativo.
Non è sufficiente, quindi, che il
ricorrente si limiti a dedurre, come nella specie,
l’inefficienza in cui la pubblica amministrazione
sarebbe incorsa, ma egli deve anche dedurre la lesione
personale che abbia subito o che possa subire,
nell’immediato o a breve, al proprio interesse omogeneo
a quello di una determinata classe di utenti o
consumatori.
In particolare, nella fattispecie
in capo ai ricorrenti M. B., M. S. e a L. N. (laddove
questi ultimi agiscono anche in proprio), nel ricorso
nulla è prospettato specificamente in ordine
all’interesse personale di ciascuno, che sarebbe stato
leso concretamente dalla mancata indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata nella
pagina iniziale del sito web della Regione, il che ha
impedito all’amministrazione, in sede di diffida, ed
impedisce ora al Collegio, di verificare la sussistenza
del loro concreto e personale interesse. Tali ricorrenti
si sono infatti limitati a dedurre il disservizio
determinato dalla mancata pubblicazione sulla pagina web
del sito istituzionale dell’indirizzo di posta
elettronica certificata, che avrebbe pregiudicato la
possibilità per gli utenti di comunicare telematicamente
con la Regione.
Né la diffida proposta a norma
dell’art. 3 del d.lgs n. 198/2009 può valere-
contrariamente a quanto controdedotto nelle memorie
autorizzate ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.- a
concretizzare l’interesse dei ricorrenti, poiché la
rappresentazione della lesione subita o subenda a causa
del disservizio lamentato asseritamente derivato
dall’impossibilità di conoscere e comunicare agevolmente
in via telematica con la Regione, avrebbe dovuto esser
presente già nell’atto di diffida stesso, in modo da
consentire all’amministrazione di correggere le
disfunzioni lamentate.
Ne consegue pertanto
l’inammissibilità del ricorso proposto da M. B., M. S. e
a L. N..
3.- Il difetto di prospettazione
della sussistenza di una lesione diretta concreta ed
attuale si ravvisa anche in relazione all’intervento in
giudizio proposto da C. G. e D. N..
Tali intervenienti si limitano,
infatti, ad affermare di aver un interesse omogeneo a
quello dei ricorrenti e di avere interesse
all’accoglimento del ricorso sia in quanto residenti
nella Regione Basilicata sia in quanto “utenti di una
pluralità di servizi erogati dalla medesima Regione”.
Ritiene, al riguardo, il Collegio
che non possa essere criterio discretivo in ordine alla
sussistenza o meno di un interesse concreto al ricorso
di cui all’art. 1 D.lgs. n. 198 del 2009 la mera
circostanza della residenza del ricorrente o
dell’interveniente nel territorio della Regione, posto
che anche un non residente può evidentemente avere
interesse a fruire dei servizi telematici erogati dalla
Regione Basilicata ed avere necessità di comunicare
telematicamente con l’ente.
Risulta, invece, necessario
individuare un criterio di prossimità tra il titolare
dell’interesse e l’ente pubblico in relazione ad una
specifica funzione pubblica o ad uno specifico servizio
pubblico erogato dall’ente, di cui il soggetto
ricorrente (cittadino o non cittadino, residente o non
residente) prospetti di volere o dovere fruire
avvalendosi delle tecnologie telematiche di
comunicazione.
Occorre, pertanto, che il
ricorrente o l’interveniente ai sensi dell’art. 1 del
D.Lgs.. n. 198 del 2009 dimostri di essere effettivo
portatore di un interesse omogeneo alla classe di utenti
o consumatori di riferimento, nel cui interesse egli
pure esercita la propria azione o effettua il proprio
intervento.
4.- Per quanto attiene all’
interesse al ricorso dell’associazione “Alfa” deve
ritenersi che questo sia sussistente e che sia implicito
negli stessi requisiti di adeguata rappresentatività che
ne fondano la legittimazione ad agire.
Ritiene, infatti, il Collegio che
qualora l’azione per l’efficienza di cui all’art. 1 del
d.lgs n. 198/2009 sia presentata da un ente a tutela di
un interesse collettivo non occorre indagare anche sulla
sussistenza dei requisiti di concretezza, attualità e
immediatezza delle lesione, posto che per tali enti
l’accertamento della lesività non può che essere
compiuto in astratto in relazione all’effettiva capacità
di tutela degli interessi della categoria che si assume
lesa dall’inefficienza amministrativa.
Se infatti in caso di azione per
l’efficienza proposta da un singolo, ai sensi dell’art.
1, comma 1, del d.lgs 198/2009, deve apprezzarsi quale
sia l’interesse concreto al ricorso, essenzialmente al
fine di verificare l’omogeneità dell’interesse del
ricorrente rispetto a quello della classe che egli
pretende di rappresentare, nel caso, invece, di una
analoga azione proposta da un ente esponenziale è la
stessa rappresentatività dell’ente associativo rispetto
ad un particolare categoria di utenti o consumatori a
consentire di verificare l’omogeneità dell’interesse
dell’ente ricorrente rispetto a quello della classe che
questo assume di rappresentare. Ed una tale verifica non
può che passare attraverso la valutazione del grado di
rappresentatività dell’ente e del suo fine statutario,
che deve contemplare proprio la garanzia di quei
particolari interessi che si intendono tutelare con il
ricorso.
5.- Nel merito, chiarita
l’ammissibilità del ricorso in quanto proposto
dall’associazione “Alfa”, occorre accertare se la
mancata pubblicazione da parte della Regione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata sulla
pagina iniziale del proprio sito istituzionale e la non
effettiva attivazione della casella di posta elettronica
certificata per le comunicazioni con gli utenti integri
uno dei presupposti previsti dall’art. 1 del d.lgs
n.198/2009 e, segnatamente, quello della “mancata
adozione di atti amministrativi generali obbligatori e
non aventi contenuto normativo”.
Per poter verificare se sussista in
capo alla Regione un obbligo rimasto inadempiuto giova
una breve ricostruzione del quadro normativo di
riferimento al precipuo fine di verificare se le norme
vigenti impongono l’immediata applicazione o frappongano
dilazioni all’operatività delle disposizioni in materia
di comunicazione tramite posta elettronica certificata.
Una prima imposizione alle Regioni
di comunicare in via digitale è rinvenibile nell’ art. 2
del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale, che reca: “lo Stato, le
regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione,
la conservazione e la fruibilità dell'informazione in
modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale
fine utilizzando con le modalità più appropriate le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Il successivo art. 3 del citato
D.Lgs. 82/2005 pone in diretta correlazione l’obbligo
della pubblica amministrazione di comunicare in via
digitale con il riconoscimento agli utenti del diritto
di “richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni”.
Tra le modalità di comunicazione
tra privato e pubblica amministrazione contemplate dal
codice dell’amministrazione digitale, l’art. 6 prevede
l’utilizzo da parte della pubblica amministrazione della
posta elettronica certificata per la trasmissione
telematica di documenti che necessitano di una ricevuta
di invio e di una ricevuta di consegna.
L’attuazione degli adempimenti
relativi alla posta elettronica certificata è
individuato dall’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 27 ottobre
2009 n. 150 (recante attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni) come
strumento per rendere effettivi i principi di
trasparenza nella pubblica amministrazione.
Lo stesso decreto legislativo
n.150/2009, all’art. 11, comma 1, che per effetto di
quanto disposto dal successivo art. 16 trova immediata
applicazione anche negli ordinamenti delle regioni,
impone la pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e quindi
anche degli indirizzi di posta elettronica certificata
fruibili dagli interessati.
Come precisato dall’art. 54, comma
2 ter, del codice dell’amministrazione digitale, le
amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti
un indirizzo istituzionale di posta elettronica
certificata “a cui il cittadino possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta” e “di assicurare, altresì un
servizio che renda noti al pubblico i tempi di
risposta”.
Al riguardo, un ulteriore vincolo,
che questa volta incide sulle modalità di
pubblicizzazione delle caselle di posta elettronica
certificata, è dettato dalla “Linee guida per i siti web
della P.A- Anno 2010-” dettate dal Ministero per la
pubblica amministrazione e l’innovazione in attuazione
della direttiva n. 8/2009 del Dipartimento della
funzione pubblica, dove le regioni sono espressamente
indicate tra le amministrazioni tenute all’osservanza
delle indicazioni impartite (art.1, comma 3 delle citate
linee guida).
Tali linee guida impongono che
l’elenco delle caselle di posta elettronica certificata
debba essere:
a) “costantemente disponibile
all’interno della testata”;
b) collocato in posizione
privilegiata in modo da essere visibile nella home page
del sito.
L’immediata applicabilità per le
Regioni delle disposizioni sopra illustrate e la
conseguente cogenza dell’obbligo per le amministrazioni
di pubblicare sulla propria home page l’elenco completo
delle caselle di posta elettronica certificata e di
rendere effettiva la possibilità per l’utente di
comunicare tramite posta elettronica certificata è
confermata anche da alcune disposizioni del decreto
legislativo correttivo al codice dell’amministrazione
digitale (D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235) ed in
particolare:
a) dall’abrogazione nel corpo
dell’art. 3 del codice dell’amministrazione digitale
della disposizione (comma 1 bis) che, con riferimento
alle amministrazioni regionali e locali, subordinava
l’attuazione del principio relativo al diritto
dell’utente di “richiedere ed ottenere l’uso delle
tecnologie telematiche” alla sussistenza delle risorse
tecnologiche ed organizzative disponibili e al rispetto
della loro autonomia normativa;
b) dall’assenza di una specifica
disposizione transitoria che dilazioni l’entrata a
regime delle disposizioni in materia di comunicazione
tra cittadini e pubblica amministrazione tramite posta
elettronica certificata, come invece previsto all’art.
57 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, rubricato
“disposizioni transitorie e finali”, per altre
disposizioni del codice, quali ad esempio quelle in
materia di pagamenti telematici di comunicazioni tra
imprese e amministrazioni pubbliche, che sono
subordinate all’adozione, entro termini prestabiliti, di
successivi decreti ministeriali.
5.- Il quadro normativo sopra
tratteggiato delinea quindi in modo chiaro il
comportamento esigibile dalla Regione: l’obbligo di
soddisfare la richiesta di ogni interessato a comunicare
in via informatica tramite posta elettronica certificata
e quindi, a monte, l’obbligo di adottare gli atti di
carattere tecnico ed organizzativo finalizzati alla
pubblicazione sulla pagina iniziale del sito degli
indirizzi di posta elettronica certificata e a
consentire l’effettiva, concreta ed immediata
possibilità di interagire con l’ente attraverso tale
modalità di comunicazione elettronica.
L’inerzia dell’amministrazione
nell’ adozione di tali atti da emanarsi
obbligatoriamente è desumibile, ai sensi dell'art. 64
comma 4, c.p.a., anche dalla mancata costituzione in
giudizio e dalla conseguente assenza di ogni difesa da
parte dell'Amministrazione intimata. Il che, mentre da
un lato porta ragionevolmente a dedurre che, rispetto a
quanto prospettato in ricorso, l’amministrazione non
avesse alcuna difesa utile da opporre; dall’altro lato
rende ancor più commendevole il comportamento della
regione se, nelle more, si fosse attivata senza darne
contezza a questo giudice.
Orbene, le deduzioni prospettate in
ricorso sono condivise dal Collegio, poiché la mancata
individuazione di almeno un indirizzo istituzionale di
posta elettronica certificata sul sito web, come
comprovato dall’allegazione, versata in atti, di una
stampa della pagina del sito (recante la data 24 gennaio
2011), nonché la mancata attuazione del diritto degli
utenti di comunicare elettronicamente tramite l’
utilizzo della stessa determina un disservizio,
costringendo gli interessati a recarsi personalmente
presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo
per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti.
Va peraltro precisato che il
disservizio lamentato estende i suoi riflessi negativi
anche sulle modalità di esercizio del diritto del
privato di partecipare al procedimento amministrativo
poiché l’art. 4, comma 1, del codice
dell’amministrazione digitale consente, infatti, di
esercitare tali diritti procedimentali anche attraverso
strumenti di comunicazione telematici.
Né è possibile sottovalutare le
ripercussioni di tale disservizio sulla disciplina delle
notificazioni, così come previsto dall’art. 4 del d.lgs
n. 82/2005, il quale consente che “ogni atto e documento
può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della
vigente normativa”, che attribuisce al documento
trasmesso lo stesso valore giuridico della trasmissione
del documento in originale, posto che a norma dell’art.
45 dello stesso decreto legislativo il documento
trasmesso con qualsiasi mezzo informatico idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, soddisfa il
requisito della forma scritta e la sua trasmissione non
deve essere seguita da quella del documento originale e
che “il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario
se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore”.
Alla stregua delle considerazioni
svolte, in accoglimento delle censure con cui è dedotta
la violazione degli articoli 3, 6 e 54 del codice
dell’amministrazione digitale, la Regione Basilicata, è
tenuta a consentire agli utenti di interloquire tramite
posta elettronica certificata e a rendere visibile nella
home page del sito l’elenco degli indirizzi di posta
elettronica certificata, come imposto dalle “Linee guida
per i siti web della P.A- Anno 2010-” dettate dal
Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione.
6.- Le spese processuali,
regolamentate secondo l’ordinario criterio della
soccombenza, sono liquidate in dispositivo in favore
dell’Associazione Alfa, tenuto anche conto sia della
omessa pubblicazione da parte della Regione della
notizia del ricorso sul proprio sito istituzionale, come
previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 198/2009 sia
del complessivo comportamento processuale (in
omissione), dell’ente intimato.
6.1.- Non vi è luogo, invece, a
pronunzia sulle spese tra gli altri ricorrenti e la
Regione, in mancanza di costituzione dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso
proposto dal Movimento Radicali da M. S. (in proprio),
da L. N. (in proprio) e da M. B.;
- dichiara l’inammissibilità
dell’intervento proposto da C. G. e D. N.;
-accoglie il ricorso proposto
dall’associazione “Alfa” e, accertata la mancata
pubblicazione sulla home page del sito della Regione
dell’indirizzo istituzionale (o degli indirizzi) di
posta elettronica certificata a cui il cittadino possa
rivolgersi a norma di quanto previsto dall’art. 54 comma
2 ter, del codice dell’amministrazione digitale e dalle
“Linee guida per i siti web della P.A- Anno 2010-”
dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, ordina alla Regione di porre in essere
gli adempimenti necessari alla pubblicazione del
predetto indirizzo e a rendere effettivo il diritto
degli utenti di comunicare tramite posta elettronica
certificata, entro giorni 60 dalla comunicazione o
notificazione della presente sentenza, all'uopo
utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane
già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
-condanna la Regione al pagamento
in favore dell’associazione Alfa di Euro 5000, 00
(cinquemila/00) per diritti, onorari, oltre I.v.a.,
C.p.a. e alla rifusione delle spese per il contributo
unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nelle camere
di consiglio del giorno 28 luglio e del 20 settembre
2011 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Paola Anna Gemma Di Cesare,
Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |