Cassando la sentenza impugnata e
rinviando la causa alla Corte d'Appello di Trieste, la
Cassazione ha ribadito che "il condomino può rinunciare
all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le
diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto
termico comune, senza necessità di autorizzazione od
approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo
obbligo al pagamento delle spese per la conservazione
dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di
gestione dell'impianto se, e nei limiti in cui, il suo
distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri
del servizio di cui continuano a godere gli altri
condomini".
Ciò in quanto, secondo il proprio
ormai pacifico orientamento: "poiché tra le spese
indicate dall'articolo 1104 Codice Civile, soltanto
quelle per la conservazione della cosa comune
costituiscono "obligationes propter rem" - e per questo
il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro
pagamento, ai sensi dell'articolo 1118, comma secondo,
Codice Civile, che invece, significativamente, nulla
dispone per le spese relative al godimento delle cose
comuni - è legittima la rinuncia di un condomino all'uso
dell'impianto centralizzato di riscaldamento (purché
questo non ne sia pregiudicato), con il conseguente
esonero, in applicazione del principio contenuto
nell'articolo 1123, comma secondo, Codice Civile,
dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del
servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere
le spese dell'eventuale aggravio derivato alle spese di
gestione di tale servizio, compensato dal maggiore
calore di cui beneficia anche il suo appartamento".
La Cassazione ha aggiunto che "A
tali considerazioni occorre aggiungere che non osta la
natura contrattuale della norma impeditiva contenuta nel
regolamento di condominio, poiché questo è un contratto
atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela
solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali
sussista un interesse generale dell'ordinamento". In
sostanza: "il regolamento di condominio, anche se
contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non
può derogare alle disposizioni richiamate dall'articolo
1138 comma quarto Codice Civile e non può menomare i
diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni, mentre è possibile
la deroga alle disposizioni dell'articolo 1102 Codice
Civile non dichiarato inderogabile. Il che non è
ravvisabile, anzi è il contrario, quanto al distacco
delle derivazioni individuali dagli impianti di
riscaldamento centralizzato ed alla loro trasformazione
in impianti autonomi, per un duplice ordine di ragioni:
in primo luogo, giacché proprio l'ordinamento ha
mostrato di privilegiare, al preminente fine d'interesse
generale rappresentato dal risparmio energetico, dette
trasformazioni e, nei nuovi edifici, l'esclusione degli
impianti centralizzati e la realizzazione dei soli
individuali; in secondo luogo, giacché la ratio atipica
dell'impedimento al distacco, riscontrata dal giudice a
quo, non può meritare la tutela dell'ordinamento in
quanto espressione di prevaricazione egoistica anche da
parte d'esigua minoranza e di lesione dei principi
costituzionali di solidarietà sociale".
Quanto alle ripartizioni delle
spese, la Cassazione ha statuito che: "Nella
fattispecie, la superficie radiante a seguito del
distacco è divenuta pari a zero, ciò che autorizzerebbe
l’esonero del condomino quantomeno dal pagamento a
quella parte delle relative spese. D'altra parte,
rilevato che il c.d. regolamento condominiale
contrattuale ha natura di contratto atipico, nella
fattispecie, l'opposto ipotizzabile interesse degli
altri condomini ad avere un più vantaggioso riparto
della spese di riscaldamento, non sembra meritevole di
tutela rispetto al contrapposto interesse del singolo
condomino di poter fruire, attraverso l’utilizzazione di
un impianto di riscaldamento individuale, di una
riduzione dei costi sia sul piano finanziario che
energetico".
(Corte di Cassazione - Sezione
Seconda Civile, Sentenza 29 settembre 2011, n.19893) |