Sono in genere soggetti a permesso
di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U.
Edilizia (articoli 3 e 10), tutti gli interventi che,
indipendentemente dalla realizzazione di volumi,
incidono sul tessuto urbanistico del territorio,
determinando la trasformazione in via permanente del
suolo inedificato per adattarlo ad un impiego diverso da
quello che gli è proprio in relazione alla sua
condizione naturale ed alla sua qualificazione
giuridica.
In tale tipologia di interventi è
certamente collocabile la realizzazione di una pensilina
quale quella realizzata dalla ricorrente che era
certamente qualificabile come intervento di nuova
costruzione ai sensi del T.U. edilizia e per la quale
non è neppure ipotizzata l'eventuale natura
pertinenziale.
Cassazione, Sez. Feriale Penale, 7
settembre 2011, n. 33267
(Pres. Cassano – Rel. Ramacci)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 28 gennaio 2011,
la Corte d'Appello di Salerno confermava la pronuncia
con la quale, in data 10 giugno 2006, il Tribunale di
Sala Consilina condannava D.P. M. per violazione
dell'articolo 44, lettera c) d.p.r. 380/01 in relazione
alla costruzione, in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, di una pensilina con struttura in ferro e
copertura in plexiglas avente superficie di mq 18 circa
ed altezza di metri 3, assolvendola dal reato ascrittole
al capo b) della rubrica e dichiarando estinte per
intervenuta sanatoria le altre violazioni urbanistiche
contestate.
Avverso tale decisione la predetta
proponeva ricorso per cassazione.
Con un unico motivo di ricorso
deduceva l'erronea applicazione dell'articolo 44,
lettera c) d.p.r. 380/01, rilevando che l'opera oggetto
di contestazione non era suscettibile di sanzione penale
in quanto soggetta a d.i.a. semplice come gli altri
interventi eseguiti, per i quali era stata rilasciata
sanatoria, efficace anche con riferimento alla pensilina
realizzata, cosicché i giudici del gravame avevano
errato nell'applicare la disposizione richiamata e la
giurisprudenza di questa Corte.
Faceva altresì rilevare, in
subordine, che dovendosi cronologicamente collocare la
data di consumazione del reato al 7 agosto 2006, doveva
ritenersi maturata la prescrizione.
Insisteva, pertanto, per
l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente osservare
che la Corte territoriale ha ritenuto accertato, in
fatto, che la pensilina è stata realizzata in area
sottoposta a vincolo paesaggistico e che tale assunto
non è contestato dalla ricorrente.
Sulla base di tale presupposto,
correttamente i giudici del gravame hanno stigmatizzato,
incidentalmente, l'evidente errore in cui è incorso il
giudice di prime cure ritenendo insussistente la
violazione paesaggistica concorrente e ritenuto corretta
la collocazione della condotta posta in essere nella
fattispecie contemplata dalla lettera c) del menzionato
articolo 44 d.p.r. n. 380\01.
Date tali premesse, gli stessi
giudici hanno escluso che le opere realizzate fossero
collocabili tra gli interventi c.d. minori in quanto
modificative dell’originario stato dei luoghi e
costituenti trasformazione urbanistica del territorio di
natura permanente e tale da richiedere, quale titolo
abilitativo, il permesso di costruire.
Invero, sono in genere soggetti a
permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal
T.U. Edilizia (articoli 3 e 10), tutti gli interventi
che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi,
incidono sul tessuto urbanistico del territorio,
determinando la trasformazione in via permanente del
suolo inedificato (Sez. III n. 6930, 19 febbraio 2004
conf. Sez. III n. 8064, 24 febbraio 2009) per adattarlo
ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in
relazione alla sua condizione naturale ed alla sua
qualificazione giuridica (Sez. III n. 28547, 10 luglio
2009).
In tale tipologia di interventi è
certamente collocabile la realizzazione di una pensilina
quale quella realizzata dalla ricorrente che era
certamente qualificabile come intervento di nuova
costruzione ai sensi del T.U. edilizia e per la quale
non è neppure ipotizzata l'eventuale natura
pertinenziale.
Tale qualificazione è certamente
ricavabile dalle dimensioni e dalle caratteristiche
costruttive indicate nell'imputazione, indipendentemente
dalla corretta individuazione della nozione di
“pensilina”.
Invero, la giurisprudenza di questa
Corte si è ripetutamente soffermata sul concetto di
“tettoia” e sulla differenza tra questa ed il
“pergolato”, osservando che la diversità strutturale
delle due opere è rilevabile dal fatto che, mentre il
pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati
esterni che nella parte superiore ed è destinato a
creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche
come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile (Sez.
III n. 19973, 19 maggio 2008; conf. Sez. III n. 10534,
10 marzo 2009).
Si è poi ritenuto che la
realizzazione di tettoie assuma rilevanza sotto il
profilo urbanistico, richiedendo quindi il permesso di
costruire, allorché difetti dei requisiti richiesti per
le pertinenze e per gli interventi precari, come
peraltro avviene con riferimento a tutte le tipologie di
manufatti. Le tettoie sono state sempre considerate,
pertanto, come parti di un edificio preesistente o
autonomamente valutate come interventi di nuova
costruzione (v., tra le più recenti, Sez. III n.27264,
14 luglio 2010; Sez. III n. 21351, 4 giugno 2010; Sez.
III n. 25530, 18 giugno 2009; Sez. III n. 17083, 18
maggio 2006; Sez. III n. 40843, 10 novembre 2005).
Con riferimento alle pensiline,
invece, sebbene si sia ritenuta, in un caso, la
necessità della concessione edilizia, ora permesso di
costruire (Sez. III n. 2733, 31 gennaio 1994, citata
anche nell'impugnata decisione), non si rinviene alcuna
]indicazione che ne qualifichi puntualmente il concetto.
Alcuni regolamenti comunali, ivi
compreso quello del Comune ove le opere in contestazione
sono state realizzate, prevedono effettivamente una
distinzione tra tettoia e pensilina, solitamente fondata
sulle diverse caratteristiche costruttive.
In particolare, il Regolamento
Edilizio del Comune di Teggiano (adottato con delibera
n. 65 del 3 ottobre 1993) individua le pensiline come
assimilabili agli “sbalzi” ed ai “corpi aggettanti
aperti”, distinguendole, in senso evidentemente
riduttivo, dalle tettoie ma indica come necessaria la
concessione edilizia (ora permesso di costruire) per
quelle insistenti in area sottoposte a vincolo
paesaggistico o storico - architettonico.
Sotto un profilo eminentemente
lessicale, tuttavia, la pensilina viene sostanzialmente
equiparata alla tettoia con la quale condivide comuni
finalità di arredo o di riparo e protezione e dalla
quale non può distinguersi neppure per la conformazione,
stante le diversità di materiali con i quali possono
essere realizzate entrambe le strutture e le modalità di
ancoraggio al suolo o in aggetto rispetto ad altro
edificio.
Sulla base di tale considerazione,
pertanto, può affermarsi il principio secondo il quale
la sostanziale identità delle nozioni di tettoia e
pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo,
riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici,
determina la necessità del permesso di costruire nel
casi in cui sia da escludere la natura precaria o
pertinenziale dell'intervento.
Alla luce delle considerazioni
sopra esposte consegue che l'abuso in contestazione,
indipendentemente dalla qualificazione, era comunque
soggetto a permesso di costruire come correttamente
ritenuto anche dalle competenti autorità comunali che,
rilasciata la sanatoria per gli altri interventi,
l'avevano invece negata per la pensilina.
Va infine rilevato che,
contrariamente a quanto affermato in ricorso, il reato
non è affatto prescritto.
Come si è accennato in premessa,
infatti, la data del commesso reato è individuata in
data antecedente e prossima al 7 agosto 2006 né si
rinvengono indicazioni diverse che consentano di
collocare diversamente nel tempo la realizzazione delle
opere.
Tenuto conto anche della
sospensione del termine per 35 giorni, dal 20 ottobre
2008 al 2 dicembre 2008, il termine massimo va
individuato nella data del 12 settembre 20011.
Il ricorso deve pertanto essere
rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate m
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. |