In tema di sinistri stradali, la
Cassazione fissa i paletti ai quali dovranno attenersi i
giudici di pace. Il giudizio secondo equità infatti non
può mai travalicare i principi regolatori della materia.
Così, in caso di scontro tra due veicoli la regola è che
il concorso di colpa si presume a meno che un delle
parti non dimostri di non avere alcuna responsabilità.
Il concorso si presume
Dunque, per la Suprema corte,
sentenza n. 19871/2011, quando l’automobilista che ha
subito il danno chiede all’altro conducente, ed alla
assicurazione, il pagamento della metà degli esborsi
sostenuti per riparare la propria autovettura, il
giudice di pace - se ammette l’impossibilità di
ricostruire la dinamica del sinistro - , non può
rigettare la domanda. Perché in tal modo verrebbe meno
al criterio per cui in simili casi l’onere della prova
non grava sull’attore, presumendosi una responsabilità
condivisa.
Il principio
La Cassazione, dunque, accoglie il
ricorso dell’automobilista e, nel rinviare al giudice di
pace di Taranto in diversa composizione, afferma un
principio al quale dovranno attenersi tutti giudici non
togati. E cioè: “ai fini della impugnazione delle
sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità,
la presunzione di pari responsabilità dei due guidatori,
in caso di scontro tra veicoli, di cui all’articolo
2054, secondo comma, del codice civile, costituisce
principio informatore della materia”.
Pochi margini dunque per i giudici
di pace che non potranno far altro che attenersi a
questi criteri. |