Con la sentena n. 19792 depositata
il 28 settembre 2011, la Corte di Cassazione, in tema di
usi civici, (L. 16.06.1927, n. 1766, art. 1, 11), ha
stabilito che un bene soggetto ad uso civico non può
essere oggetto di espropriazione forzata, per il
particolare regime della sua titolarità e della sua
circolazione, che lo assimilano ad un bene appartenente
al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una
cosiddetta "sdemanializzazione" di fatto. In particolare
la terza sezione civile, ha preciato che
l'incommerciabilità derivante dalle norme della legge
nazionale comporta come inevitabile conseguenza che, al
di fuori dei più o meno rigorosi procedimenti di
liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale
completamento, la preminenza di quel pubblico interesse
che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso
civico stesso ne vieti qualunque circolazione, compresa
quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo
essendo posto a tutela (se non altro prevalente)
dell'interesse del singolo creditore e dovendo
quest'ultimo recedere dinanzi al carattere
superindividuale e "lato sensu" pubblicistico
dell'interesse legittimante l'imposizionedell'uso
civico, tale divieto comportando la non assoggettabilità
del bene gravato da uso civico ad alcuno degli atti dal
processo esecutivo, a partire dal pignoramento, che ne è
quello iniziale.
- Autore: Luisa Foti)
Tratto da: Cassazione: usi civici
non possono essere oggetto di espropriazione forzata
(Fonte: StudioCataldi.it) |