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Stipendi non pagati, l’azione esecutiva va fatta sulla cifra lorda-Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 28 settembre 2011 n. 19790-Commento-Guida al diritto.it

 

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Il pagamento in ritardo dello stipendio non permette al datore di lavoro di trattenere le ritenute contributive che sarebbero state a carico del lavoratore. L’intera somma dunque grava sul soggetto inadempiente. E in caso di esecuzione forzata, il recupero da parte del dipendente dovrà essere sulla retribuzione lorda, comprensiva dunque sia dei versamenti previdenziali che fiscali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19790/2011, accogliendo il ricorso di una lavoratrice di Teramo.

 

 

 

Secondo la Cassazione, infatti, il diritto della azienda ad operare la ritenuta sulla retribuzione scatta soltanto “nel caso di tempestivo pagamento delle contribuzione relativa al medesimo periodo”, mentre non è permesso il recupero nel caso in cui i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo.

 

 

 

Per la Suprema corte, dunque, “allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali  e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore”, mentre per quelle fiscali si applicherà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati “sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere le relative imposte”. Ragion per cui l’azione esecutiva per tenere indenne il lavoratore dal pagamento di quanto spetta all’impresa dovrà essere svolta al lordo delle ritenute, tanto previdenziali che fiscali. 

 

 

 

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