All'accoglimento della domanda di
risarcimento dei danni da lite temeraria non osta
l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno
subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito
dalla lesione della propria posizione materiale, ma
dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto
affrontare per essere stata costretta a contrastare
l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi
affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui
esistenza può essere desunta dalla comune esperienza
Cassazione, Sez. III, 23 agosto
2011, n. 17485
(Pres. Petti – Rel. D’Amico)
Svolgimento del processo
La S.n.c. K. di B. K. e M. P.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
emesso dal Presidente del Tribunale di Bergamo in favore
della s.r.l. T.I.F. T. F., per la somma di L.
104.220.200 a fronte della esecuzione di taluni lavori.
Esponeva l'attrice che, con
contratto del 16 dicembre 1998, la TR le aveva ceduto un
complesso economico-commerciale in Milano, garantendole
che l'azienda era libera da qualsiasi passività.
Poiché il credito per cui la T.I.F.
aveva agito risaliva agli anni 1996/1997, veniva a
"mancare una delle condizioni stabilite dall'art. 2560
c.c." perché l'opponente potesse essere considerata
debitrice solidale e cioè la conoscenza dell'esistenza
del preteso debito.
Concludeva, pertanto, chiedendo la
dichiarazione di illegittimità del decreto opposto in
quanto l'opponente nulla doveva alla opposta e, in via
subordinata, la condanna della T R a tenerla indenne da
ogni pretesa della T.I.F.
Si costituiva in giudizio la s.r.l.
TI.F. T F. la quale contestava la domanda chiedendo la
condanna della opponente al pagamento della somma
portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione, del 23
settembre 1999, la S.n.c. TV di V. R. & C. proponeva
opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo,
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per
territorio del Giudice adito; la sua carenza di
legittimazione passiva, in quanto il contratto di
appalto a cui i lavori si riferivano era intervenuto non
con l'opponente ma con C.V.; che il corrispettivo dei
lavori oggetto della presente causa era già stato
"ampiamente pagato dalla sig.ra C.V.", come era
dimostrato dalla scrittura privata del 19 luglio 1996.
Il decreto ingiuntivo era stato
notificato anche alla s.n.c. K. la quale, in conseguenza
di ciò, aveva "bloccato" il pagamento della somma di L.
40.000.000, parte del prezzo convenuto per la cessione
dell'azienda, e del fatto doveva essere ritenuta
responsabile l'opposta.
Chiedeva pertanto la dichiarazione
di incompetenza del Tribunale adito, essendo competente
il Tribunale di Milano; la pronuncia della carenza di
legittimazione passiva, della litispendenza,
relativamente alla causa pendente avanti al Tribunale di
Milano; la dichiarazione di nullità, improcedibilità,
inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nel merito, il
rigetto di ogni pretesa della T.I.F. e, in via
riconvenzionale, la condanna della opposta al
risarcimento dei danni subiti, anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la s.r.l.
T.I.F. la quale contestava la domanda.
I procedimenti venivano riuniti.
Il Tribunale, con sentenza n.
53/2005 revocava il decreto ingiuntivo opposto e
condannava la T.I.F. al pagamento, in favore della
s.a.s. T R, delle spese di giudizio e della somma di
Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ai
sensi dell'art. 96 c.p.c..
Avverso la predetta sentenza ha
proposto appello la s.n.c. T.I.F. chiedendo di
respingere la condanna ex art. 96 c.p.c. e la conferma
dei decreti ingiuntivi emessi sia nei confronti della
s.a.s. T R che della s.n.c. C..
Si sono costituite in giudizio le
appellate le quali hanno resistito all'appello avanzato
e, assumendo la correttezza della sentenza impugnata, ne
hanno chiesto il rigetto. La S.n.c. T R ha, inoltre
chiesto, in via di appello incidentale, la condanna
della K. al pagamento delle spese relative al
procedimento di sequestro intentato in corso di causa,
disposta dal Giudice di primo grado che aveva però
omesso la liquidazione nel dispositivo.
La Corte d'Appello, in parziale
accoglimento dell'appello avanzato dalla T.I.F.
Termoinpianti Foglieni, rigettava la domanda di
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
avanzata dalla s.a.s. T R di V. R. & C..
Condannava la s.a.s. C. di S. B. &
C. (già K. s.r.l.) alla rifusione delle spese legali
relative al procedimento di sequestro in favore della
s.a.s. T R.
Propone ricorso per cassazione
R..V. in qualità di socia accomandataria della s.a.s. T
R di V. R. & C. con due motivi.
Non svolgevano attività difensiva
le parti intimate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo parte
ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione
dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n.
3”.
Sostiene parte ricorrente che il
fondamento della fattispecie consiste nell'abuso del
diritto o abuso del processo. È infatti espressione di
un atteggiamento di grave negligenza o malafede
nell'esame dei dati processuali richiedere il pagamento
di un credito ad un soggetto estraneo e/o comunque
pretendere una seconda volta il pagamento di un credito
che è già stato quietanzato come da scrittura privata
prodotta dalla T R.
Con il secondo motivo si denunci
“omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione
su un fatto decisivo del giudizio in relazione all'art.
360 c.p.c. n. 5”.
Secondo parte ricorrente appare
contraddittoria la decisione della Corte d'appello che,
da una parte, accerta, dichiara e riconosce la malafede
o quantomeno la colpa grave nella proposizione
dell'azione da parte della T.I.F. e dall'altra non
ritiene di individuare elementi del danno derivato da
un'azione svolta in mala fede e che nel corso del
giudizio ha impegnato la difesa della T R che a fronte
di un credito inesistente si è vista citare in giudizio,
pur essendo totalmente estranea al credito azionato.
I motivi, strettamente connessi,
devono esser congiuntamente esaminati ed accolti.
All'accoglimento della domanda di
risarcimento dei danni da lite temeraria non osta
infatti l'omessa deduzione e dimostrazione dello
specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è
costituito dalla lesione della propria posizione
materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa
abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a
contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario
e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa,
danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune
esperienza (Cass., 5 maggio 2003, n.6796).
Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito ai
sensi dell'art. 384 c.p.c., con condanna della T.I.F. T
F. s.r.l. al pagamento di Euro 10.000,00 ex art. 96
c.p.c. per il giudizio di primo grado, oltre interessi
dalla data della relativa sentenza. Le spese del
giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e
decidendo nel merito condanna la s.r.l. T.I.F. T F. al
pagamento di Euro 10.000 ex art. 96 c.p.c. per il
giudizio di primo grado, oltre interessi dalla data
della sentenza di primo grado. Condanna la stessa T.I.F.
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che
si liquidano in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per
onorari, oltre rimborso forfettario spese generali ed
accessori come per legge.
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