Con la sentenza n. 19095/2011 la
Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ambito di un
preliminare di compravendita, il mediatore che non
adempie all'obbligo di corretta informazione è al
risarcimento del danno. La Corte, ai fini del
risarcimento danni in favore del promissario acquirente,
ha pertanto confermato la responsabilità in solido fra
il promittente venditore e il mediatore che, fidando
solo sulla dichiarazione scritta del secondo, assicura
che l'immobile oggetto del preliminare di compravendita
sia libero da pesi. Secondo la motivazione del
Palazzaccio, il mediatore, pur non essendo tenuto, in
difetto di un particolare incarico, a svolgere
specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, come ad
esempio l'accertamento della libertà dell'immobile
oggetto del trasferimento mediante le visure catastali e
ipotecarie, è comunque tenuto nell'adempimento della sua
prestazione a un obbligo di corretta informazione
secondo il criterio della media diligenza professionale,
il quale comprende in positivo l'obbligo di comunicare
le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la
comune diligenza che si richiede al mediatore, e in
negativo il divieto di fornire informazioni su
circostanze che non abbia controllato. |