Gli atti di conferimento degli
incarichi dirigenziali nel settore del pubblico impiego
c.d. privatizzato costituiscono provvedimenti di natura
negoziale, come tali soggetti alle regole di controllo
dei poteri privati. In tale contesto, la giurisprudenza
ha progressivamente affermato, quale criterio direttivo,
che la natura fiduciaria dell'incarico trova
contemperamento nell'esigenza che la selezione degli
aspiranti avvenga nel rispetto delle regole di buona
fede e correttezza, che si impongono ad ogni datore di
lavoro, e di quelle specifiche di imparzialità e di buon
andamento che l'art. 97 Cost. prescrive, in particolare,
per il datore di lavoro pubblico, sulla base della non
pretermettibile considerazione che la privatizzazione
del rapporto di pubblico impiego (o meglio la sua
sottoposizione alle regole comuni del diritto del
lavoro) non implica pure la privatizzazione
dell'amministrazione che assume la veste di datore di
lavoro. Le disposizioni sul conferimento degli incarichi
(per come si è rilevato con riferimento alla specifica
disposizione dell'art. 19, comma 1 del decr. leg. n. 165
del 2001, ma con affermazione di portata generale)
obbligano l'amministrazione al rispetto dei criteri di
massima previsti, con riferimento ai singoli settori,
dalla legge e necessariamente, anche per il tramite
delle clausole generali di correttezze e buona fede, "procedimentalizzano"
l'esercizio del potere di conferimento dei medesimi,
obbligando a valutazioni, anche comparative, a
consentire forme adeguate di partecipazione ai processi
decisionali, a esternare le ragioni giustificatrici
delle scelte. Coerente con tale quadro interpretativo
appare, quindi, la previsione dell'art. 63 comma 2 del
decr. leg. n. 165 del 2001, che, ispirandosi al
principio dell'effettività della tutela, prescrive che
"il giudice adotta nei confronti delle pubbliche
amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento,
costituivi o di condanna, richiesti dalla natura dei
diritti tutelati ..." e rimuove, quindi, ogni
preclusione di accertamento nei confronti della pubblica
amministrazione, ove ciò sia imposto dalla necessità di
assicurare la piena tutela del dipendente pubblico,
ripristinando o assicurando la conformità al diritto
della sua situazione giuridica, a fronte di
comportamenti illegittimi del datore di lavoro. |