La bocciatura all’esame di avvocato
per plagio è illegittima se sul compito la commissione
esaminatrice non ha evidenziato le parti che si
ritengono copiate.
I giudici della I sezione del Tar
di Salerno hanno accolto il ricorso di un aspirante
legale contro il provvedimento con il quale non era
stato ammesso alle prove orali. L’espulsione dal
concorso era scattata perché il parere di diritto civile
del ricorrente risultava in parte copiato da una nota a
una sentenza pubblicata su una rivista giuridica, ma
l'impugnata statuizione, anche se riconducibile a una
sfera di discrezionalità tecnica, secondo il Collegio,
risultava palesemente affetta dal vizio di eccesso di
potere nei profili della congruità e adeguatezza della
motivazione.
Con la sentenza n. 1713 dello
scorso 25 ottobre i giudici campani hanno infatti
sostenuto che la fondatezza del gravame sta nella
mancata apposizione da parte della Commissione di segni
grafici tali da far comprendere quali fossero le parti,
a suo avviso, ripetute; inoltre, dal fatto che, dopo
aver fatto il raffronto dell'elaborato con la
pubblicazione citata emergeva solo la perifrasi di
qualche frase che potrebbe essere stata, tuttavia,
ripresa non già dal testo indicato, ma dalla stessa
sentenza riportata nei commentari ammessi.
Tra l'altro, il tema redatto dal
ricorrente non era pedissequamente ripetitivo del testo
assunto a parametro di confronto, così da escludere ogni
autonoma rielaborazione del candidato, idonea a
esprimere il grado di preparazione e le capacità
intellettive richieste, con la conseguente impossibilità
di ravvisare gli indici rivelatori del plagio che la
giurisprudenza individua nella ripetuta presenza di
proposizioni che costituiscono una fedele riproduzione
del testo non ammesso a consultazione, ovvero in
un'impostazione del tema in banale imitazione del testo
preso ad esempio. |