Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

ESAME AVVOCATO E ANNULLAMENTO DELLA PROVA SCRITTA PER PLAGIO-TAR Puglia Lecce, Sez. I, 24 ottobre 2011n. 1837-Ditto e processo.com

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

Alfredo Matranga

 

 

 

 

 

Esame avvocato: è illegittimo l’annullamento della prova scritta per plagio se le parti incriminate concernono principi giurisprudenziali consolidati o previsioni normative fondamentali

 

E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, con la sentenza in commento ha accolto il ricorso proposto da un candidato le cui prove erano state prima valutate tutte e tre 30/50, per un totale di 90, e poi annullate a causa di una presunta identità con quelle di altro candidato.

 

Per il TAR adito, infatti, le parti dell’elaborato che hanno portato all’annullamento della prova d’esame, più che alla fattispecie del plagio, sembrano riportabili all’esposizione di principi giurisprudenziali consolidati o dello stesso contenuto di previsioni normative fondamentali, come l’art. 56 c.p..

 

In siffatte ipotesi, ha proseguito il TAR salentino deve pertanto trovare applicazione il principio già affermato dalla Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21 ottobre 2010 n. 2147), relativo all’impossibilità di considerare come espressione di univoca corrispondenza con altri elaborati l’utilizzazione di formulazioni presenti in giurisprudenza (sempre possibile, in considerazione dell’utilizzazione di codici commentati) o la mera “copiatura” della formulazione delle norme; è, infatti, possibile presumere, come spesso avviene in procedure d’esame o concorsuali, che i passi “incriminati” possano trovare giustificazione nel ricorso a fonti (leggi, giurisprudenza) comuni o nelle <<ordinarie capacità mnemoniche>> dei candidati, che indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e comuni.

 

Ha infine concluso il TAR, ritenendo che l’elaborato del ricorrente e quello contrassegnato con il numero n. 404, al di là del necessario e inevitabile riferimento all’istituto del tentativo, sono caratterizzati dall’utilizzo di tentativi ricostruttivi talmente divergenti (nel caso del ricorrente, il riferimento alla possibile mancanza dell’elemento soggettivo e, nel caso dell’elaborato contrassegnato con il numero 404, all’accordo non punibile ex art. 115 c.p.) da portare a ritenere non credibile l’ipotesi del plagio che, si esaurirebbe, in buona sostanza, nella semplice parafrasi della formulazione e dell’elaborazione giurisprudenziale dell’art, 56 c.p.

 

 

 

 

 

TAR Puglia Lecce, Sez. I, 24 ottobre 2011n. 1837

 

 (Pres. Cavallari – Rel. Viola)

 

 

 

 

 

Il ricorrente partecipava alla sessione 2010 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sostenendo le prove scritte prescritte dalla legge.

 

A seguito della mancata inclusione del proprio nominativo nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, apprendeva di non essere stato ammesso alle prove orali, per effetto dell’annullamento del terzo elaborato d’esame (relativo all’atto giudiziario in materia penale), da parte della II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Palermo; in particolare, l’annullamento dell’atto giudiziario in materia penale (ritenuto sufficiente come, del resto, gli altri due elaborati) era motivato sulla base della rilevazione di <<reiterati e significativi elementi di identità con l’elaborato del candidato n. 404, successivamente esaminato>>.

 

I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per violazione art. 13, 4° comma d.p.r. 487 del 1994, violazione art. 23 r.d. n. 37/1934 per come modificato dal d.l. 112/2003, conv. in l. 180/2003, violazione art. 3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nonché per manifesta irrazionalità ed illogicità.

 

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate e la Sezione disponeva l’acquisizione <<degli elaborati d’esame contrassegnati dal numero 404, che hanno portato all’annullamento della terza prova d’esame>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 30 settembre 2011 n. 1696).

 

La prima parte del ricorso è infondata e deve pertanto essere rigettata.

 

Contrariamente ad altre vicende già decise dalla Sezione (in particolare, quella decisa con la sentenza 21 ottobre 2010 n. 2147), deve, infatti, rilevarsi come l’elaborato relativo alla terza prova d’esame del ricorrente rechi alcuni segni grafici (forse non adeguatamente evidenziati, ma pur sempre presenti) che evidenziano efficacemente le parti dell’elaborato che dimostrano qualche concordanza con la terza prova d’esame del candidato contrassegnato con il numero n. 404; nella vicenda che ci occupa, deve pertanto ritenersi che sia stata adeguatamente rispettata la previsione dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 che impone, secondo costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616 che si pone nel solco di una giurisprudenza assolutamente consolidata), l’individuazione, da parte delle Commissioni, delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio.

 

A ben guardare però le parti dell’elaborato che hanno portato all’annullamento della prova d’esame, più che alla fattispecie del plagio, sembrano riportabili all’esposizione di principi giurisprudenziali consolidati o dello stesso contenuto di previsioni normative fondamentali, come l’art. 56 c.p.

 

Deve pertanto trovare applicazione l’altro principio già affermato dalla Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21 ottobre 2010 n. 2147) e relativo all’impossibilità di considerare come espressione di univoca corrispondenza con altri elaborati l’utilizzazione di formulazioni presenti in giurisprudenza (sempre possibile, in considerazione dell’utilizzazione di codici commentati) o la mera “copiatura” della formulazione delle norme; è, infatti, possibile presumere, come spesso avviene in procedure d’esame o concorsuali, che i passi “incriminati” possano trovare giustificazione nel ricorso a fonti (leggi, giurisprudenza) comuni o nelle <<ordinarie capacità mnemoniche>> (Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2440) dei candidati, che indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e comuni.

 

Del resto, in un’ottica sostanziale, l’elaborato del ricorrente e quello contrassegnato con il numero n. 404, al di là del necessario e inevitabile riferimento all’istituto del tentativo, sono caratterizzati dall’utilizzo di tentativi ricostruttivi talmente divergenti (nel caso del ricorrente, il riferimento alla possibile mancanza dell’elemento soggettivo e, nel caso dell’elaborato contrassegnato con il numero 404, all’accordo non punibile ex art. 115 c.p.) da portare a ritenere non credibile l’ipotesi del plagio che, si esaurirebbe, in buona sostanza, nella semplice parafrasi della formulazione e dell’elaborazione giurisprudenziale dell’art, 56 c.p.

 

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.

 

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011

 

Depositata in segreteria il 24/10/2011

 

 

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici