Alfredo Matranga
Esame avvocato: è illegittimo
l’annullamento della prova scritta per plagio se le
parti incriminate concernono principi giurisprudenziali
consolidati o previsioni normative fondamentali
E’ questo il principio con cui il
TAR Lecce, con la sentenza in commento ha accolto il
ricorso proposto da un candidato le cui prove erano
state prima valutate tutte e tre 30/50, per un totale di
90, e poi annullate a causa di una presunta identità con
quelle di altro candidato.
Per il TAR adito, infatti, le parti
dell’elaborato che hanno portato all’annullamento della
prova d’esame, più che alla fattispecie del plagio,
sembrano riportabili all’esposizione di principi
giurisprudenziali consolidati o dello stesso contenuto
di previsioni normative fondamentali, come l’art. 56
c.p..
In siffatte ipotesi, ha proseguito
il TAR salentino deve pertanto trovare applicazione il
principio già affermato dalla Sezione (T.A.R. Puglia
Lecce, sez. I, 21 ottobre 2010 n. 2147), relativo
all’impossibilità di considerare come espressione di
univoca corrispondenza con altri elaborati
l’utilizzazione di formulazioni presenti in
giurisprudenza (sempre possibile, in considerazione
dell’utilizzazione di codici commentati) o la mera
“copiatura” della formulazione delle norme; è, infatti,
possibile presumere, come spesso avviene in procedure
d’esame o concorsuali, che i passi “incriminati” possano
trovare giustificazione nel ricorso a fonti (leggi,
giurisprudenza) comuni o nelle <<ordinarie capacità
mnemoniche>> dei candidati, che indubbiamente utilizzano
testi di studio diffusi e comuni.
Ha infine concluso il TAR,
ritenendo che l’elaborato del ricorrente e quello
contrassegnato con il numero n. 404, al di là del
necessario e inevitabile riferimento all’istituto del
tentativo, sono caratterizzati dall’utilizzo di
tentativi ricostruttivi talmente divergenti (nel caso
del ricorrente, il riferimento alla possibile mancanza
dell’elemento soggettivo e, nel caso dell’elaborato
contrassegnato con il numero 404, all’accordo non
punibile ex art. 115 c.p.) da portare a ritenere non
credibile l’ipotesi del plagio che, si esaurirebbe, in
buona sostanza, nella semplice parafrasi della
formulazione e dell’elaborazione giurisprudenziale
dell’art, 56 c.p.
TAR Puglia Lecce, Sez. I, 24
ottobre 2011n. 1837
(Pres. Cavallari – Rel. Viola)
Il ricorrente partecipava alla
sessione 2010 degli esami di abilitazione all’esercizio
della professione di Avvocato, sostenendo le prove
scritte prescritte dalla legge.
A seguito della mancata inclusione
del proprio nominativo nell’elenco dei candidati ammessi
a sostenere le prove orali, apprendeva di non essere
stato ammesso alle prove orali, per effetto
dell’annullamento del terzo elaborato d’esame (relativo
all’atto giudiziario in materia penale), da parte della
II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di
Palermo; in particolare, l’annullamento dell’atto
giudiziario in materia penale (ritenuto sufficiente
come, del resto, gli altri due elaborati) era motivato
sulla base della rilevazione di <<reiterati e
significativi elementi di identità con l’elaborato del
candidato n. 404, successivamente esaminato>>.
I provvedimenti meglio specificati
in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per
violazione art. 13, 4° comma d.p.r. 487 del 1994,
violazione art. 23 r.d. n. 37/1934 per come modificato
dal d.l. 112/2003, conv. in l. 180/2003, violazione art.
3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza
assoluta di motivazione e per contrasto con gli artt. 3
e 97 Cost., nonché per manifesta irrazionalità ed
illogicità.
Si costituivano in giudizio le
Amministrazioni intimate e la Sezione disponeva
l’acquisizione <<degli elaborati d’esame contrassegnati
dal numero 404, che hanno portato all’annullamento della
terza prova d’esame>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord.
30 settembre 2011 n. 1696).
La prima parte del ricorso è
infondata e deve pertanto essere rigettata.
Contrariamente ad altre vicende già
decise dalla Sezione (in particolare, quella decisa con
la sentenza 21 ottobre 2010 n. 2147), deve, infatti,
rilevarsi come l’elaborato relativo alla terza prova
d’esame del ricorrente rechi alcuni segni grafici (forse
non adeguatamente evidenziati, ma pur sempre presenti)
che evidenziano efficacemente le parti dell’elaborato
che dimostrano qualche concordanza con la terza prova
d’esame del candidato contrassegnato con il numero n.
404; nella vicenda che ci occupa, deve pertanto
ritenersi che sia stata adeguatamente rispettata la
previsione dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22 gennaio
1934, n. 37 che impone, secondo costante giurisprudenza
(Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616
che si pone nel solco di una giurisprudenza
assolutamente consolidata), l’individuazione, da parte
delle Commissioni, delle parti dell’elaborato che
possano giustificare l’applicazione delle sanzioni
previste per l’ipotesi del plagio.
A ben guardare però le parti
dell’elaborato che hanno portato all’annullamento della
prova d’esame, più che alla fattispecie del plagio,
sembrano riportabili all’esposizione di principi
giurisprudenziali consolidati o dello stesso contenuto
di previsioni normative fondamentali, come l’art. 56
c.p.
Deve pertanto trovare applicazione
l’altro principio già affermato dalla Sezione (T.A.R.
Puglia Lecce, sez. I, 21 ottobre 2010 n. 2147) e
relativo all’impossibilità di considerare come
espressione di univoca corrispondenza con altri
elaborati l’utilizzazione di formulazioni presenti in
giurisprudenza (sempre possibile, in considerazione
dell’utilizzazione di codici commentati) o la mera
“copiatura” della formulazione delle norme; è, infatti,
possibile presumere, come spesso avviene in procedure
d’esame o concorsuali, che i passi “incriminati” possano
trovare giustificazione nel ricorso a fonti (leggi,
giurisprudenza) comuni o nelle <<ordinarie capacità
mnemoniche>> (Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 2010
n. 2440) dei candidati, che indubbiamente utilizzano
testi di studio diffusi e comuni.
Del resto, in un’ottica
sostanziale, l’elaborato del ricorrente e quello
contrassegnato con il numero n. 404, al di là del
necessario e inevitabile riferimento all’istituto del
tentativo, sono caratterizzati dall’utilizzo di
tentativi ricostruttivi talmente divergenti (nel caso
del ricorrente, il riferimento alla possibile mancanza
dell’elemento soggettivo e, nel caso dell’elaborato
contrassegnato con il numero 404, all’accordo non
punibile ex art. 115 c.p.) da portare a ritenere non
credibile l’ipotesi del plagio che, si esaurirebbe, in
buona sostanza, nella semplice parafrasi della
formulazione e dell’elaborazione giurisprudenziale
dell’art, 56 c.p.
Il ricorso deve pertanto essere
accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti
impugnati; sussistono ragioni per procedere alla
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da
motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento
degli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra
le parti.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera
di consiglio del giorno 20 ottobre 2011
Depositata in segreteria il
24/10/2011
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