Sussiste la competenza
del giudice tributario nel caso di preavviso di fermo,
ovvero per i crediti di natura parzialmente tributaria.
E’ quanto statuito dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 2
agosto 2011, n. 16858.
Nel caso in esame, un
contribuente ha impugnato un preavviso di fermo di
un’autovettura dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale che ha accolto il ricorso, ma
successivamente, la Commissione tributaria regionale, si
è pronunciata in senso opposto, in quanto ha dichiarato
il proprio difetto di giurisdizione e rinviato la causa
al giudice ordinario, in accoglimento dell’appello
proposto dal concessionario di riscossione.
Il contribuente ha
quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che
il credito del concessionario di riscossione non era
interamente di origine extratributaria per cui,
erroneamente, il giudice tributario si era dichiarato
totalmente privo di competenza.
In particolare, parte
ricorrente ha evidenziato che la giurisdizione per le
controversie di natura tributaria derivanti, come nel
caso in oggetto, da un atto impositivo, spettano alla
giurisdizione del giudice tributario, a norma degli
artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992.
A tal riguardo, la
Suprema Corte si è già pronunciata, esprimendo un
orientamento conforme sul punto (Cass SS. UU.
10672/2009,
11087/2010).
Pertanto, i Giudici
della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso,
cassando la sentenza impugnata nella parte in cui la
Commissione tributaria regionale ha negato la propria
giurisdizione per le controversie di natura tributaria.

SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza
21 giugno – 2 agosto 2011, n. 16858
(Presidente
Vittoria - Relatore Merone)
Fatto e diritto
L’avv. … ha impugnato –
contro la … s.p.a., agente della riscossione – un
preavviso di fermo di autovettura, dinanzi alla
commissione tributaria competente per territorio,
eccependo la mancata notifica degli atti presupposti.
La CTO ha accolto il ricorso.
La CTR, poi, accogliendo l’appello dell’agente della
riscossione, ha dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione, ritenendo la controversia di competenza
dell’AGO.
L’avv. … ricorre oggi contro … s.p.a., per ottenere la
cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in
epigrafe, nella parte in cui la CTR ha negato la propria
giurisdizione anche in relazione ai crediti tributari.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è fondato.
Denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art.
19, comma 1, d.lgs. 546/1992, comma 26 quinquies,
d.l. 248/2006, parte ricorrente eccepisce che il credito
vantato dall’agente della riscossione non è tutto di
origine extratributaria, per cui erroneamente il G.T. si
è dichiarato totalmente carente di giurisdizione.
La censura è fondata. La stessa CTR, infatti, riconosce
che, almeno in parte, la controversia ha natura
tributaria (v. p. 1, punto 1, e p.4, ultimo cpv., della
motivazione) e nonostante tale rilevo ha dichiarato il
proprio difetto di giurisdizione.
Come eccepisce la parte ricorrente, la giurisdizione per
le controversie di natura tributaria che traggono
origine, come nella specie, da un atto impositivo (nella
specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo)
appartengono alla giurisdizione del G.T., secondo quanto
prescritto dagli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992. Sul
punto la giurisprudenza di questa Corte ha già fornito
chiare e condivise indicazioni (v. Cass SS. UU.
10672/2009, 11087/2010).
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, e la
sentenza impugnata va cassata nella parte in cui la CTR
ha declinato la giurisdizione anche in relazione alle
controversie di natura tributaria, con rinvio della
causa alla CTR del Lazio, altra sezione, per la
trattazione del merito e per la liquidazione delle spese
di questa fase.P.Q.M.
La Corte accoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a
quanto accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio. |