La Corte di Cassazione con la sentenza 2
settembre 2011, n. 18049 interviene nuovamente sulla
validità della notificazione ribadendo il principio già
espresso in passato sul tema.
In particolare, si
tratta del principio in base al quale la disposizione
contenuta nel terzo comma dell’articolo 201 del
Codice della Strada (secondo cui le notificazioni
si intendono validamente eseguite quando siano fatte
alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione) non è
innovativa rispetto alla disposizione contenuta
nell’articolo 141 dell’abrogato codice della strada.
Pertanto, la validità
della notificazione non è fondata sul semplice tentativo
della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai
documenti ivi menzionati, bensì sul necessario
espletamento delle formalità previste per l'ipotesi
d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto
riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella
postale. Ne consegue – proseguono i giudici del
Palazzaccio - nell'ipotesi di trasferimento del
trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di
circolazione, la notificazione (sia ordinaria che
postale), per essere valida richiede necessariamente
l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140
cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del
destinatario.
Nel caso in questione il
giudice di primo grado aveva ritenuto valide le
notifiche delle multe effettuate dalla Polizia
Municipale nello stabile risultante dalla carta di
circolazione dell’auto, in virtù dell’art. 201 del CdS e
, non trovando il destinatario della multa, aveva
apposto sui verbali la dicitura sloggiato.
In questo modo –
spiegano i giudici di Piazza Cavour – la Polizia non ha
fatto altro che considerare valida una notifica
inesistente, ammettendo come valida una notifica
solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza
del destinatario.
Sulla base di questo
ragionamento la Corte ha cassato la sentenza impugnata
ed, entrando nel merito, ai sensi dell’articolo 384,
comma 1 c.p.c , ha accolto l’opposizione proposta dalla
ricorrente con l’annullamento della cartella esattoriale
impugnata.
(Fonte altalex.com)
SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE
Sentenza 5 luglio – 2
settembre 2011, n. 18049
(Presidente Schettino – Relatore Scalisi)
Svolgimento del
processo
P.E. , con ricorso del
28 giugno 1999, a norma e nei termini di cui all'art. 23
della legge n. 689 del 1981 proponeva, davanti al
Tribunale di Napoli, opposizione avverso la cartella
esattoriale, suddivisa in tre sub cartelle recanti
l'iscrizione a ruolo di 12 verbali di violazione al
codice della strada, elevati dal Comune di Napoli
Servizio di Polizia Municipale: a) la prima sub cartella
è dell'importo di lire 2.505.00, la seconda è
dell'importo di lire 1.476.800, la terza è dell'importo
di lire 159.0000.
L'autorità procedente (il Comune di Napoli nella persona
del Sindaco) produceva la documentazione e chiedeva il
rigetto dell'opposizione per la quale erano decorsi i
cinque anni.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1997 del 2004,
accoglieva parzialmente l'opposizione: annullava cinque
verbali, e ne convalidava i restanti sette. Annullava
parzialmente le tre sub cartelle esattoriale impugnate,
riducendo gli importi dalle stesse riportate.
Il Tribunale di Napoli osservava che: a) l'autorità
procedente ha dimostrato di aver notificato quattro
verbali a mano del portiere, di aver tentato la notifica
di sette di essi senza che essa sia riuscita perché il
destinatario risultava sloggiato, mentre non ha
dimostrato di aver eseguito la notifica per uno solo di
essi; b) pertanto: 1) va annullato il verbale di cui non
si ha prova della notifica; 2) vanno annullati quelli
notificati a mani del portiere, essendo nulla la
notifica in quanto manca l'attestazione dell'agente
postale di aver ricercato le persone di cui all'art. 7
della legge 20 novembre 1982 n. 890. 3) valida è 1
invece la notifica degli altri sette verbali perché la
legge ammette la notifica all'indirizzo ufficiale
risultante dal PRA, sicché l'art. 201 comma 5 cod. della
strada non fa che operare una finzione giuridica diretta
a rendere valida una notifica avvenuta nel luogo
risultante dai registri PRA anche se il destinatario
risulta sloggiato.
La cassazione della sentenza n. 1997 del 2004 del
Tribunale di Napoli è stata chiesta da P.E. con ricorso
affidato ad un motivo. Il Comune di Napoli in persona
del Sindaco pro tempore e la società GEST LINE spa.
Commissario governativo per la riscossione dei tributi
in persona del legale rappresentante pro tempore,
intimati, non hanno svolta alcuna attività difensiva.
Motivi della
decisione
1. Con il primo motivo
di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata,
per violazione e falsa applicazione dell'articolo 201
del Codice della Strada. Avrebbe errato il Tribunale,
secondo la ricorrente, per aver ritenuto che l'art. 201
C.d.S. legittimi una notifica virtuale e non reale,
laddove afferma che allorquando la legge ammette la
notificazione presso il luogo di residenza risultante
dai registri PRA, benché il trasgressore sia da esso
sloggiato,altro non fa che considerare valida una
notifica inesistente,ossia ammette come valida una
notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di
residenza del destinatario. Piuttosto, ritiene la
ricorrente, anche l'art. 201 C.d.S. al comma 3 prevede
una notificazione del verbale compiuta nell'indicare i
soggetti che possono provvedere alla notificazione
richiama, comunque le modalità da seguire per il
compimento che individua espressamente in quelle del
mezzo posta, secondo le norme sulla notificazione
secondo il servizio postale, che non prevedono forme
incomplete.
1.1. La censura ha ragione d'essere e va accolta per le
ragione di cui si dirà.
1.2. Questa Corte ha avuto modo di esaminare la stessa
questione e di aver espresso il principio, che intende
ribadire per darne continuità, quello secondo cui la
disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 201 del
Codice della Strada - a norma del quale "comunque, le
notificazioni si intendono validamente eseguite quando
siano fatte alla residenza, domicilio o sede del
soggetto, risultante dalla carta di circolazione..." -
non è innovativa rispetto alla disposizione dell'art.
141 dell'abrogato codice della strada, dovendosi
anch'essa interpretare nel senso che la validità della
notificazione non è fondata sul semplice tentativo della
stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti
ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle
formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del
destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione
ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che,
nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un
luogo non annotato sulla carta di circolazione, la
notificazione (sia ordinaria che postale), per essere
valida richiede necessariamente l'espletamento delle
formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il
caso d'irreperibilità del destinatario. (Sent. n. 5907
del 23/04/2002).
1.3. Nella specie le formalità di cui all'art. 140
c.p.c., non risultano essere state rispettate,
relativamente ai verbali elevati dal Comune di Napoli
serv. Polizia Municipale e recanti i nn. 1) (omissis)
del 15 novembre 1994. 2) (omissis) del 10 novembre 1994;
3) (omissis) del 14 ottobre 1994; 4) (omissis) del 18
novembre 1994; 5) (omissis) del 2 novembre 1994; 6)
(omissis) del 19 novembre 1994; 7) 40430396/94 del 22
novembre 1994. L'Amministrazione comunale opposta, si è,
infatti, limitata a depositare l'avviso di ricevimento
della notifica effettuata per posta - e restituita con
la dicitura "sloggiato" - senza fornire alcuna prova,
sulla stessa incombente, in ordine all'espletamento
delle successive formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
per il caso di irreperibilità del destinatario e
indispensabili per la validità della notifica.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con la
conseguente cassazione della sentenza impugnata Non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in
quanto dall'accoglimento del ricorso e dalla rilevata
nullità della notifica dei verbali di accertamento posti
a base delle relative cartelle esattoriali in questione,
deriva logicamente la nullità degli atti successivi ivi
compresa la detta cartella - è consentito in questa sede
pronunciare "nel merito" ai sensi dell'art. 384 c.p.c.,
comma 1, ed accogliere l'opposizione proposta dalla
ricorrente con l'annullamento della cartella esattoriale
impugnata.
Considerata l'obiettiva incertezza e particolarità della
questione di diritto trattata, sussistono giusti motivi
per compensare tra le parti, interamente, le spese del
giudizio di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel
merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, accoglie
l'opposizione anche in relazione ai verbali di cui in
parte motiva. Compensa tra le parti le spese del
giudizio di
merito e del giudizio di Cassazione. |