Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Cgue: giurisdizione nello Stato dove la società ha il proprio centro decisionale -Corte di giustizia della comunità europea - Sentenza 20 ottobre 2011 - Causa C-396/09-Commento-Guida diritto.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

    Il centro di interessi di una società coincide con il luogo dove si trovano gli organi direttivi e di controllo della stessa. E, dunque, è lì che si radica la competenza giurisdizionale. Mentre non basta la presenza di immobili o attivi in un altro Stato per superare una simile presunzione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia della comunità europea, sentenza del 20 ottobre 2011, causa C-396/09, esprimendo una diversa linea rispetto alla Corte di cassazione italiana, secondo cui, all’opposto, tale presunzione poteva essere superata in ragione di varie circostanze, fra cui la presenza, in Italia, di beni immobili appartenenti alla società, l’esistenza di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri e di un contratto stipulato con un istituto bancario, nonché l’omessa comunicazione al registro delle imprese di Bari del trasferimento. I giudici di Lussemburgo hanno anche chiarito che il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato alle valutazioni svolte da un giudice di grado superiore, qualora non siano conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.

 

 

 

I fatti

 

Il caso era quello di una società, la Interedil Srl, con sede a Monopoli, in provincia di Bari, che il 18 luglio 2001 aveva trasferito la propria sede statutaria a Londra e, dunque, si era cancellata dal registro delle imprese italiano. Contestualmente al trasferimento era stata acquisita dal gruppo britannico Canopus e quindi cancellata anche dal registro delle imprese del Regno Unito in data 22 luglio 2002.

 

 

 

Il 28 ottobre 2003, però, Banca Intesa aveva chiesto al Tribunale di Bari il fallimento di Interedil che ne ha contestato la giurisdizione, chiedendo una statuizione preliminare della Cassazione. Tuttavia, il 24 maggio 2004 il Tribunale di Bari ha dichiarato comunque il fallimento senza attendere la decisione, poi risultata favorevole alla giurisdizione italiana, della Cassazione. Successivamente, però, sempre il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello, nutrendo dei dubbi sulla pronuncia della Suprema corte si è rivolto ai giudici europei.

 

 

 

La motivazione della Corte

 

La Corte di giustizia, in primis, ha stabilito che “Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte”.

 

 

 

E la nozione di «centro degli interessi principali» del debitore (articolo 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000) deve essere interpretata, conformemente al diritto dell’Unione, nel senso che: “Laddove il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro”. E, dunque, “Nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima”.

 

 

 

Mentre la nozione di «dipendenza» va declinata nel senso che essa richiede “la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione”.

 

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici