Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Accesso abusivo a una banca dati, la sede determina il foro-Tribunale di Firenze - Sezione II penale - Sentenza 16 settembre 2011 n. 3853-Commento-(Guida al Diritto.it)

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

Francesco Machina Grifeo

 

Con una importante sentenza il tribunale di Firenze stabilisce i criteri per valutare la competenza giurisdizionale nel caso di accesso abusivo ad un sistema informatico. Secondo il collegio, che ha dichiarato la propria incompetenza e inviato il fascicolo a Roma, non conta il luogo dal quale si è acceduto ma unicamente quello dove fisicamente si trova il sistema informatico violato. Il caso è quello di una società di investigazioni private che utilizzando alcune “talpe” accedeva ai dati contenuti nel Sistema informazione interforze del ministero dell’Interno (Sdi), per poi rivenderli ai propri clienti.

 

 

 

Il fatto

 

In particolare, i sette imputati, in associazione fra di loro, avvalendosi anche della complicità di tre agenti - un finanziare, un carabiniere ed un poliziotto - compivano una serie di reati fra cui: corruzione di pubblici ufficiali, per le informazioni segrete tratte dalla banche dati del ministero dell’Interno, delle Finanze e della Giustizia, ma anche presso società telefoniche, la società autostrade e altri enti pubblici e privati. Nonché rivelazione del segreto d’ufficio per aver fornito tali informazioni riservate ad una società di investigazioni.

 

 

L'eccezione di incompetenza

Ai fini dell’individuazione della competenza, il reato contestato più grave risultava essere l’accesso abusivo ad un sistema informatico, aggravato dal fatto che si trattava di banche dati relative all’ordine ed alla sicurezza pubbliche, con una pena, dunque, oscillante tra i tre e gli otto anni di reclusione. Ed è sulla base di questo che la difesa ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale poi accolta dal tribunale di Firenze.

 

 

La fattispecie

L’articolo 615-ter del codice penale punisce infatti colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo. Una formulazione che ricalca quella della violazione di domicilio e che centra dunque la condotta criminosa sul diritto del titolare del sistema ad escludere qualsiasi soggetto non autorizzato dall’introduzione in esso. Ora, siccome la banca dati degli Interni si trova a Roma, presso gli uffici del ministero - ed è ad essa che si accede ogni qual volta viene fatta una interrogazione dai terminali di altri uffici ministeriali sparsi sul territorio nazionale, dopo una procedura di autenticazione tramite user e password - la competenza è del tribunale capitolino.

 

 

La condotta rilevante

Secondo il tribunale di Firenze, dunque, la condotta rilevante ai fini della determinazione del luogo della consumazione del reato, e dunque della competenza, non è l’acquisizione abusiva delle informazioni, ma l’abusiva introduzione o l’abusivo mantenimento nel sistema. Ragion per cui non contano le condotte successive, quali la lettura dei documenti o l’uso che si fa dell’informazione, che ovunque avvengano sono irrilevanti ai fini della consumazione del reato.

 

 

I terminali che si trovano negli uffici di Firenze dunque sono dei meri strumenti di accesso privi di ogni dato proprio, mentre è nel sistema informatico sito a Roma che ci si deve necessariamente introdurre per estrarre le informazioni.

 

 

Bocciata la ricostruzione di Gup e Pm

 

Bocciata, dunque, la ricostruzione del Gup secondo cui la legge considererebbe consumato il reato con l’introduzione nel sistema informatico dalla postazione in cui avviene l’accesso. Infatti, la norma punisce esclusivamente l’“introduzione” nella banca dati, unico luogo in cui si trovano le informazioni poi accessibili anche dalla sedi periferiche.

 

 

Del resto, una simile lettura permetta anche di combattere in modo efficace eventuali hackers situati, per esempio, al di fuori del territorio nazionale che viceversa, se si dovesse sostenere che il luogo di consumazione è quello da dove avviene l’accesso, o comunque dove la banca dati è messa a disposizione dell’utente, in molti casi rimarrebbero privi di qualsiasi sanzione da parte del nostro ordinamento.

 

 

Invece, “il luogo di consumazione del reato è sempre quello in cui avviene il superamento delle barriere informatiche e l’introduzione nel sistema”.

 

 

I recenti indirizzi della Cassazione

Una tesi questa, conclude il tribunale, che non risulta superata neppure dai due indirizzi giurisprudenziali dalla Cassazione. Il primo ritiene il reato consumato solo quando l’introduzione è in sé abusiva, l’altro anche quando l’introduzione non è abusiva ma lo è la fruizione dei dati estratti. Infatti, in tutti e due i casi si fa riferimento “alla abusiva (in entrambi i significati) introduzione nel sistema o comunque nell’abusivo mantenimento in esso”.

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici