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Tribunale di Torino, Ordinanza del 7 luglio 2011 – “NEW ECONOMY: SOCIAL NETWORK, GRUPPI E SEGNI DISTINTIVI ATIPICI ” - Rosaria CONVERSO-Persobna e danno.it

 

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La sentenza in commento induce ad una importante riflessione sulla rivoluzione che ha segnato, negli ultimi anni, lo sviluppo di internet. Una rivoluzione caratterizzata dall'avvento dei social network e dalla diffusione del Web, i cui tratti peculiari possono riassumersi in tre tratti essenziali: a) pubblicazione: gli utenti creano i propri contenuti.

 

Non sono più meri utenti/fruitori di contenuti realizzati da terzi, ma diventano - se così può dirsi - «editori» dei propri spazi; b) partecipazione: gli utenti hanno un ruolo attivo, possono votare per i contenuti immessi in rete oppure costruire virtualmente comunità di utenti, abbattendo i tradizionali paradigmi delle connessioni umane fondate sulle limitazioni del tempo e dello spazio (il caso oggetto di commento, riguardante un Gruppo Facebook ne è un esempio clamoroso); c) personalizzazione: i nuovi servizi permettono agli utenti di personalizzare i contenuti offerti dalla rete. Si pensi, in questo senso, alla possibilità di visualizzare una prima pagina di un giornale telematico, che rispecchi le proprie preferenze ed i propri ovvero alla possibilità di selezionare la propria musica preferita.

L’incremento dei social network, prima ancora che sul piano strettamente giuridico, deve essere osservato alla luce di alcune peculiarità che caratterizzano l'economia di internet.

Orbene! È possibile individuare alcuni aspetti peculiari, che caratterizzano la creazione e l'espansione delle imprese appartenenti alla c.d. new economy.

 

In primo luogo, a differenza delle regole dell'economia tradizionale, ciò che maggiormente conta è l'idea, che costituisce il valore principale dello start-up delle imprese, i cui costi fissi, nella fase iniziale, sono piuttosto circoscritti. Sulla base di questa riflessione, si comprende, allora, anche un altro aspetto che distingue la new economy dalla old economy e dalle regole della concorrenza che guidano l'economia tradizionale. Lo sviluppo delle imprese che operano su internet conosce, infatti, dei tassi di sviluppo che sono impensabili per le imprese che operano nel mondo "reale". Si pensi proprio al social network protagonista della vicenda analizzata dai giudici piemontesi: Facebook, tra l'aprile del 2008 e l'aprile del 2009, è cresciuto di circa il 700% (dati Alexa, 20101), divenendo il secondo sito più visitato della rete.

 

Un'altra spia significativa è rappresentata dal valore commerciale dei segni distintivi e di marchi in genere. Giova evidenziare che nel periodo anteriore all’entrata in vigore del codice della proprietà industriale, la grande maggioranza dei giudici di merito e della migliore dottrina si pronunciava nel senso applicabilità della legge marchi anche al c.d. domain name . E' risultata, infatti, del tutto minoritaria la tesi secondo cui, essendo i domain names semplici indirizzi elettronici aventi la funzione di consentire a chiunque di raggiungere una determinata pagina web presente in rete e volti, quindi, non già ad identificare il soggetto (imprenditore o meno) titolare del sito, ma solo un gruppo di oggetti (prodotti, servizi etc.) presenti in rete, rispetto ad essi non poteva porsi alcun problema di violazione dei segni distintivi aziendali.

Al contrario, l'opinione maggioritaria ha evidenziato come i «nomi a dominio» sono gli strumenti attraverso i quali sia possibile accedere nell'ambito di internet ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali, consentendo di identificare il titolare del sito web, i prodotti ed i servizi offerti al pubblico, per cui essi rivestono una vera e propria capacità distintiva che non si limita a indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolge, secondo la più recente concezione della natura e della funzione del marchio, un funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore indicendolo all'acquisto. Parimenti, i c.d. Gruppi creati nell’ambito di noti social network (uno fra tutti, Facebook), idonei a intridersi di rilevanza economica e di forte potenzialità commerciale e ad identificarsi quali “segni distintivi atipici”, suscettibili di plausibile tutela giuridica contro interferenze confusorie. Sotto il profilo strettamente normativo, va osservato che gli artt. 13 e 17 l.m. riconoscono il principio dell'unitarietà dei segni distintivi, per cui la violazione di uno di essi (marchio ditta, denominazione, insegna…) è realizzata anche se effettuata tramite la contraffazione o l'utilizzazione abusiva di un segno distintivo diverso come, ad esempio, nel caso di usurpazione di marchio a mezzo di una insegna. In tal senso, l'indicazione specifica dei segni distintivi diversi dal marchio contenuta nei citati articoli e, cioè, ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, non può considerarsi a carattere esaustivo, ma esemplificativo tenuto conto, in particolare, del fatto che l'art. 17, comma 1, lett. b) l.m., laddove si riferisce alla notorietà dei marchi, usa l'espressione "marchio o segno distintivo di prodotti...", senza alcuna specificazione circa la natura (o il tipo) del segno distintivo, il che lascia intendere che lo stesso possa essere anche diverso da quelli elencati alla lett. c) del medesimo art. 17, comma 1, o all'art. 13, comma 1, ove, per l'appunto, si fa riferimento alla ditta, denominazione o ragione sociale e insegna. Inoltre, l'art. 1 bis, comma 1, lett. a), laddove stabilisce che i titolari di marchio non possono vietare ai terzi l'uso, nell'attività economica, del loro nome e del loro indirizzo, purchè l'uso non sia in funzione di marchio, ma solo descrittiva, implicitamente lascia desumere che anche l'indirizzo può costituire marchio qualora ne ricorrano i presupposti: tale fattispecie appare piuttosto frequente sia nel caso di “nomi a dominio” che nel caso di “gruppi” inseriti in social network. Tutto ciò lascia intendere che già la legge marchi, a seguito della riforma del 1992, prendeva in considerazione segni distintivi atipici che, in quanto tali, erano, dunque, in grado di confliggere con marchi preesistenti di un diverso titolare.

 

Tale interpretazione normativa ha trovato poi riscontro e conferma nelle disposizioni del codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, che, oltre a ricomprendere nella proprietà industriale anche quei segni diversi dai marchi non disciplinati direttamente dal codice in questione, espressamente comprende - tra i segni distintivi anche - i nomi a dominio (e, nell’ambito di un’interpretazione evolutiva della legge, anche quegli spazi web identicati come Gruppi con chiari fini economici e commerciali). In particolare: l'art. 12, comma 1, lett. c) c.p.i esclude che possano registrarsi come marchi per mancanza di novità quei segni identici o simili a domini aziendali; l'art. 22 c.p.i. esclude che possa adottarsi come dominio aziendale un segno simile all'altrui marchio; l'art. 118, comma 6, c.p.i. stabilisce che la registrazione di un nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'art. 22 c.p.i. o in inala fede, possa essere revocata o trasferita dall'autorità di registrazione al richiedente; l'art. 133 c.p.i. prevede l'inibitoria dell'uso del nome di dominio aziendale. Deve, pertanto, concludersi che, se in base alla normativa attualmente vigente non sorgono dubbi di sorta sulla applicabilità delle disposizioni in materia di marchio ai nomi di dominio aziendale, la stessa normativa potrà applicarsi anche ai Gruppi creati dagli utenti nell’ambito di social network ed aventi spiccato intento commerciale.

 

La creazione di gruppi, infatti, mira spesso a sfruttare le potenzialità di internet e dei notissimi social network per la realizzazione di interessi economici e imprenditoriali. L’ideazione di un gruppo rappresenta, il più delle volte, un valido strumento di contatto selettivo e mirato, utile veicolo per la promozione di un’attività aziendale, soprattutto allorchè il Gruppo risulti collegato ad un’impresa. È indubbia, infatti, in un tale contesto, la rilevanza economica del Gruppo Facebook. La stessa amicizia virtuale rappresenta, del resto, un grosso potenziale di contatti qualificati, potenzialmente idonei ad un proficuo avviamento commerciale. Nel caso oggetto della pronuncia in commento l’atto di concorrenza sleale si profila - indubbiamente - a seguito dell’utilizzo di un “gruppo” creato all’interno del social network Facebook, con il chiaro ed indubbio intento di ingenerare confusione con i prodotti e l’attività dell’azienda concorrente e l’effetto di deviarne la clientela.

 

La condotta posta in essere è, dunque, sicuramente idonea a danneggiare l’azienda antagonista e, pertanto, suscettibile di essere sanzionata giuridicamente. La possibilità di confusione, in un contesto più o meno allargato, quale può essere quello di un social network, è, come in qualsiasi altro mercato in concorrenza, tanto più forte quanto più il segno distintivo, ancorché atipico (come può essere, nel caso di specie, il “gruppo” creato dall’utente Facebook), sia dotato di particolare forza evocativa nel contesto commerciale in cui è utilizzato e capace di travolgere ogni ulteriore elemento e differenzazione.

Tribunale di Torino, 7 luglio 2011: Quando il soggetto che avvia i contatti e calamita le "amicizie

virtuali" di un “Gruppo” costituito all'interno del social network Facebook è dichiaratamente un

imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del Gruppo, normalmente operanti in un ambito

meramente sociale, muta e si intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale. Pertanto

il “Gruppo” costituito all'interno del social network Facebook può rappresentare un caso di segno

distintivo atipico, suscettibile di tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai sensi

dell'art.2598, n.1, cod. civ.., che protegge, in generale, anche i "segni legittimamente usati da altri"

quale fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a creare confusione con i prodotti e

l'attività del concorrente.

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE SPECIALIZZATA

IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Proc. n. 19145 r.g. 2011

Syprem s.r.l. (avv. Capello) - R. (avv. Allasia) - Syemme di R.

M. (avv.Montanaro)

Il Giudice designato dott.Umberto Scotti,

esaminati gli atti,

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 6.7.2011,

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

FATTO

§ 1. La materia del contendere.

La Syprem s.r.l. chiede l'emanazione di un provvedimento cautelare nei confronti di A. R. e della

Ditta Syemme di R. M. che, previo accertamento del carattere illegittimo e anticoncorrenziale della

manomissione del Gruppo Facebook da essi operata in data 3.3.2011, imponga loro:

l'immediata modifica del nome del Gruppo Facebook da "Syemme" a "Syprem";

l'immediata rinomina di M. P. e Ma. Pa. quali amministratori del Gruppo;

l'astensione da ogni futuro intervento sul Gruppo predetto e l'eliminazione del nominativo del R.

dagli amministratori e membri del Gruppo;

il tutto con il corredo della pubblicazione del provvedimento via Internet e a mezzo stampa e di

congrua penale dissuasiva per il ritardo nell'adempiere.

La Syprem sostiene:

che il Gruppo Facebook "Syprem" era stato creato nel 2009 dalla dott.ssa M. P., legale

rappresentante della società, utilizzando il proprio profilo personale e nominando amministratori il

fratello Marco (consigliere e socio della Syprem) e A. R., all'epoca collaboratore addetto alla

commercializzazione dei prodotti;

che la collaborazione con il R. era terminata a dicembre del 2010;

che a marzo del 2011 il R., previa comunicazione e-mail a numerosi clienti, aveva proceduto alla

modifica del nome del Gruppo "Syprem" in "Syemme", alla rimozione di M. e Ma. Pa. da

amministratori, alla sostituzione della foto identificativa del Gruppo, alla modificazione

dell'indirizzo e-mail (restando invece immutato il numero di telefono Syprem), alla segnalazione

nella sezione "Info" del sito "Syemme" come "nuovo sito Syprem", alla persistente pubblicazione di

numeroso materiale fotografico relativo a prodotti Syprem;

che la Syemme era una ditta individuale creata l'8.3.2011 e iscritta al Registro delle Imprese in data

11.3.2011, di cui era titolare M. R., moglie del R., che svolgeva attività di confezione e stampa di

abbigliamento sportivo.

Secondo la ricorrente, il Gruppo Facebook "Syprem" si configura come segno distintivo atipico,

con funzione di identificazione e distinzione dell'imprenditore, utilizzabile con finalità pubblicitarie

e promozionali; la ricorrente assume di aver essa solo il diritto di utilizzare in via esclusiva il

Gruppo Facebook che porta il suo nome; aggiunge ancora la ricorrente la manipolazione ex adverso

effettuata integra un atto di concorrenza sleale confusoria ex art.2598 n.1 c.c. ed eventualmente

anche una condotta contraria ai principi della correttezza professionale ai sensi dell'art.2598 n.3 c.c..

A. R., dopo aver eccepito l'incompetenza funzionale dell'adito Giudice della Sezione Distaccata di

Ciriè, in considerazione della competenza della Sezione Specializzata in materia di proprietà

industriale e intellettuale di Torino, ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva nella

propria qualità di ex dipendente non imprenditore.

Il R. ha contestato l'avversaria ricostruzione in fatto, a suo dire smentita dalle stesse regole che

governano l'utilizzo e il funzionamento di Facebook, assumendo che se M. P. avesse effettivamente

creato lei il Gruppo non sarebbe stato possibile per lui estrometterla agendo come semplice

amministratore.

Il R. ha poi dedotto:

di essere stato lui, quando lavorava alle dipendenze di Syprem, a creare il Gruppo con propria

password all'interno del suo personale profilo il Gruppo Syprem;

che le modifiche apportate alle informazioni di contatto del Gruppo erano state effettuate in seguito

al furto delle password regolarmente denunciato;

che la paternità del Gruppo era esclusivamente riconducibile alla sua persona;

che era in corso una causa di lavoro fra lui e la Syprem per il recupero di rilevanti somme non

corrisposte

La Syemme di M. R., anch'essa dopo aver eccepito l'incompetenza funzionale dell'adito Giudice

della Sezione Distaccata di Ciriè per la stessa ragione, ha sostenuto il proprio difetto di

legittimazione passiva, in quanto estranea al social network Facebook e in assenza di qualsiasi

contestazione rivolta da parte ricorrente al suo indirizzo.

Secondo la resistente, il Gruppo ad essa intitolato costituiva un semplice modo di socializzare fra

persone appassionate del podismo; la Syemme precisava inoltre che essa, come la Syprem,

commercializzava abbigliamento sportivo acquistato dal produttore, venduto a svariate aziende, e

marchiato solo successivamente, ricavandone il corollario che la Syprem non poteva vantare alcun

diritto di esclusiva.

Dopo la replica di parte ricorrente, che si è rimessa in ordine all'eccezione di incompetenza, con

ordinanza del 15.6.2011, il Giudice della Sezione Distaccata di Ciriè, dopo aver escluso la

configurabilità di una questione di competenza ex art.38 c.p.c. e aver ravvisato una mera

problematica di attribuzione degli affari civili nell'ambito della medesima sede giudiziaria, ha

trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale che ha riassegnato il procedimento alla Sezione

Specializzata in epigrafe.

§ 2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da A. R..

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da A. R. è infondata e va respinta.

Il R. sostiene di non essere legittimato nella propria qualità di mero ex dipendente, non

imprenditore.

La sussistenza della legittimazione passiva ad causam, come è noto, attiene alla necessaria

coincidenza fra il soggetto contro il quale l'azione è proposta e la controparte del rapporto

sostanziale dedotto in giudizio e pertanto deve essere valutata alla stregua della prospettazione

formulata dalla parte attrice; in effetti, nella fattispecie, la Syprem ha inequivocabilmente addebitato

al R. precise condotte illecite volte ad interferire con l'utilizzo dei suoi segni distintivi.

Anche volendo riqualificare l'eccezione come eccezione di merito di difetto di titolarità soggettiva,

il risultato non muta.

È altrettanto noto che anche il non imprenditore può concorrere nell'illecito concorrenziale ex

art.2598 c.c., che presuppone sì un conflitto fra imprese in concorrenza almeno potenziale sul

mercato, ma non esige che gli atti siano posti in essere direttamente dell'imprenditore concorrente; è

infatti sufficiente che l'atto scorretto da parte di un terzo soggetto ( il cosiddetto "interposto") si

rivolga in beneficio dell'imprenditore concorrente, che partecipa all'illecito quale "autore morale".

Lo schema che si realizza è sostanzialmente analogo a quello penalistico del concorso di persone

nel reato "proprio", in cui la condotta materiale può essere realizzata dal c.d. extraneus in accordo

con il complice dotato del requisito soggettivo previsto nella fattispecie criminosa.

In tal senso, ad esempio: "La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile

ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi il presupposto

soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"; tuttavia, non è esclusa la configurabilità

dell'illecito concorrenziale anche quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da

un soggetto (il cosiddetto terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari

requisiti soggettivi (non essendo cioè concorrente del danneggiato), agisca per conto di (o

comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, nel qual caso il terzo va

legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l'imprenditore che si sia giovato della sua

condotta." (Cass.civ. 9.8.2007 n.17459; 20.3.2006 n.6117;11.4.2001 n.5375).

Inoltre occorre tener presente che l'imprenditore titolare di un diritto sul segno distintivo e in

particolare sul marchio di impresa (cfr art.20 C.p.i.) ha il diritto di vietarne a terzi l'uso "nell'attività

economica", concetto questo molto lato, che non presuppone l'uso diretto da parte di un

imprenditore concorrente ma appare soddisfatto in ogni ipotesi di apprezzabile rilevanza economica

dell'attività esercitata (come, ad esempio, si verifica nell'ipotesi di un uso promozionale del segno

effettuato da un terzo non imprenditore ad oggettivo beneficio di un imprenditore concorrente).

§ 3. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Syemme.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Syemme è altrettanto infondata per le

stesse ragioni sopra ricordate e i principi che governano l'esperimento dell'azione di concorrenza

sleale, in presenza di un'attività posta in essere da un soggetto non imprenditore interposto in

oggettivo beneficio di un imprenditore concorrente.

La Syemme non può protestarsi estranea alle deduzioni di cui al ricorso che indicano con chiarezza

la neocostituita Ditta della moglie come il beneficiario delle attività concorrenziali illecite attribuite

al R., tratteggiando in modo ampio e persuasivo il rapporto concorrenziale, quantomeno potenziale

per il comune mercato di riferimento, fra le due imprese.

Non può certamente meritar consenso l'ulteriore assunto di Syemme, allorché essa afferma che sia

la Syemme, sia la Syprem, commercializzano abbigliamento sportivo acquistato "non marchiato" da

un produttore generico che lo vende a svariate aziende che lo marchiano solo successivamente, per

ricavarne indebitamente la conseguenza che la Syprem non può vantare alcun diritto di esclusiva.

La Syprem - è evidente - può vantare il diritto di esclusiva sulla sua Ditta - denominazione sociale e

sul suo marchio Syprem: poco importa che lo applichi su prodotti acquistati a monte da un

produttore generico, quand'anche fosse lo stesso da cui acquista i suoi capi la Syemme per

marchiarli con il suo segno.

§ 4. Il fatto storico accertato.

Il fatto storico deve ritenersi accertato, almeno nei suoi tratti rilevanti agli effetti del decidere,

quantomeno nel presente giudizio cautelare, improntato a carattere di sommarietà.

A. R. ha infatti sostenuto nel suo scritto difensivo, sia pur con qualche ambiguità, di esser stato lui a

cambiar denominazione del Gruppo Facebok intestandolo alla Syemme; del resto tutta la sua difesa,

improntata alla deduzione della correttezza del suo operato alla stregua delle regole che governano

la creazione e la gestione dei Gruppi Facebook, milita in tal senso.

Egli dice, in sostanza: ero io l'amministratore-fondatore, ho creato io il Gruppo e se non fosse così

non avrei potuto modificarlo ed estromettere il preteso fondatore M. P., perché ciò, semplicemente,

non è possibile in Facebook.

All'udienza del 6.7.2011 il R. ha precisato "di aver eseguito l'operazione di trasferimento del

Gruppo Facebook da Syprem a Syemme perché era il socio fondatore del Gruppo Facebook e

quindi ne aveva i poteri e perché essendo uscito da Syprem con controversie in corso (vertenza di

lavoro da lui intentata contro Syprem) voleva evitare di utilizzare il nome Syprem, temendo

ritorsioni legali per l'uso del nome."

A parere del Giudice designato tali elementi - di concludente rilevanza ammissiva - sono più che

sufficienti per la decisione cautelare, senza necessità di ulteriori approfondimenti circa gli aspetti

controversi fra le parti circa le esatte modalità della creazione del Gruppo in questione (casella di

posta elettronica e profili utilizzati, amministratore fondatore ....), poiché in ogni caso appare

configurabile un evidente abuso di segni distintivi appartenenti alla società ricorrente e una condotta

concorrenziale confusoria posta in essere in suo pregiudizio.

§ 5. Brevi note sui Gruppi Facebook.

Appare opportuna una breve illustrazione della natura dei Gruppi Facebooki, desunta dalle ampie

indicazioni, sostanzialmente convergenti, fornite dalle parti.

Facebook è un c.d. "social network", che agisce nella rete Internet, che consente ad ogni utente

(persona fisica o giuridica) di registrarsi con l'inserimento dei propri dati personali e fornendo un

valido indirizzo di posta elettronica, creando un proprio spazio web (il c.d. "profilo Facebook) e di

inserire dati ed immagini in apposite sezioni (Bacheca, Info, Foto e Video).

Il profilo di ciascun utente è immediatamente visibile in modo generalizzato ed è suscettibile di

selezione con apposito strumento di ricerca.

È ben nota la caratteristica peculiare del sistema, rappresentata dalla c.d. "richiesta di amicizia", che

consente la realizzazione di collegamenti di amicizia virtuale con altri utenti del network; in pratica

ciascun "amico virtuale" riceve tramite mail le notizie pubblicate dai propri "amici" e può

conversare in chat con gli amici collegati in quel momento via Internet.

Facebook consente poi ad ogni utente registrato di creare un apposito Gruppo, ossia uno spazio web

che permette di inviare richiesta di adesioni al Gruppo a qualsiasi utente di Facebook.

Gli utenti che accettano diventano membri del Gruppo e ciò comporta la ricezione sul proprio

profilo e mail associata le informazioni pubblicate da parte del creatore del Gruppo e anche

eventualmente di interagire inserendo a loro volta commenti in Bacheca.

Tutto ciò premesso per l'opportuna contestualizzazione della vertenza, è evidente che la creazione di

un Gruppo Facebook mira allo sfruttamento delle potenzialità di Internet e del notissimo social

network per la realizzazione di una molteplicità di contatti privilegiati e interattivi con soggetti

interessati ad una certa persona o a un certo argomento.

In particolare tale strumento di contatto selettivo e mirato può essere estremamente utile quale

veicolo collaterale di informazione e di promozione di una attività aziendale se il Gruppo è

collegato ad una impresa commerciale. In questa prospettiva il Gruppo Facebook ha una precisa

rilevanza economica e la stessa amicizia virtuale rappresenta un thesaurus di contatti qualificati

potenzialmente produttivi di avviamento commerciale.

In questa prospettiva crolla l'argomentazione della difesa Syemme, che cerca di circoscrivere

l'ambito delle attività intessute con il Gruppo ad un ambito meramente sociale, senza rilevanza

economica: ben vero, questa è normalmente la chiave comunicativa dei soggetti che si "espongono

e propongono" alla pubblica attenzione sui social networks, ma allorché il soggetto che avvia i

contatti e calamita le "amicizie virtuali" è dichiaratamente un imprenditore, tutto il tenore dei

rapporti muta e si intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale.

Sotto altro profilo, il Gruppo Facebook, che pure si connota con l'uso della denominazione e dei

marchi della ricorrente (cfr docc.18-24 di parte ricorrente), rappresenta un caso di segno distintivo

atipico, suscettibile di tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell'art.2598, n.1,

c.c., che come è noto, protegge, in generale, anche i "segni legittimamente usati da altri" quale

fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività del

concorrente.

Recentemente la Suprema Corte (Cass.civ. 3.12.2010 n.24620) ha attribuito rilievo in questa

prospettiva all'uso di segni distintivi atipici (dominio Internet prima della regolazione ad opera del

Codice della proprietà industriale) in presenza di una funzione pubblicitaria e suggestiva del segno,

finalizzata ad attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore, che si identifica e segnala sul

mercato, nella fattispecie nella rete Internet.

§ 6. La tesi della paternità R..

Secondo il Giudice designato la tesi della paternità R. del Gruppo é palesemente destituita di

fondamento.

Quand'anche fosse vero quanto sostenuto dal resistente (ossia che era stato lui a creare il Gruppo

utilizzando la propria personale casella di posta elettronica e a segnalare i nomi dei coamministratori,

ossia M. e Ma. Pa.), cosa per vero contestata e tutt'altro che provata, è

assolutamente dirimente il rilievo che tale attività è stata posta in essere in nome e per conto della

Syprem e nel suo interesse, secondo lo stesso R. addirittura in qualità di dipendente della medesima

(cosa allo stato sub judice dinanzi alla Sezione Lavoro di questo Tribunale).

Per vero, dal doc.32 prodotto da parte ricorrente, nei cui riguardi non è stata sollevata alcuna

specifica contestazione, parrebbe invece che il collegamento alla mail sia stato variato a novembre

2010 da omissis@syprem.com (ossia dalla mail aziendale Syprem) a omissis@hotmail.com, così

smentendo le tesi del resistente.

Ciò ha legittimato l'ironica - ma non arbitraria - chiosa della difesa ricorrente, secondo cui la tesi del

R. sarebbe paragonabile alla pretesa di un progettista Fiat di sostenere la propria titolarità di un

prodotto aziendale da lui disegnato in costanza di rapporto lavorativo, dopo essere licenziato.

In ogni caso, e in linea assolutamente dirimente, il Gruppo Facebook utilizza la denominazione e il

marchio della Syprem come emblema e segno di riconoscimento e ciò, anche di per sé solo,

costituisce manifestazione di concorrenza confusoria ex art.2598 n.1. c.c. e contraffazione del

marchio ai sensi dell'art.20 C.p.i. (che, come è noto, si riferisce anche alla corrispondenza e alla

pubblicità).

Di ciò era evidentemente ben conscio lo stesso R., che, seppur abusando del Gruppo e avvalendosi

dei poteri attribuitigli solo in relazione alla sua pregressa collaborazione con la Syprem, ha cercato,

non plausibilmente, di giustificare il proprio operato perché "voleva evitare di utilizzare il nome

Syprem, temendo ritorsioni legali per l'uso del nome."

Con il che, il resistente, giustamente preoccupato di non usare indebitamente il nome altrui, si è

semplicemente appropriato del segno, distraendolo a beneficio della neocostituita Ditta della

moglie.

Tutte le considerazioni svolte dal R. sono inficiate da un difetto di fondo; ossia quello di privilegiare

per l'attribuzione della titolarità del segno distintivo le regole interne di Facebook quale sorta di lex

specialis, trascurando la supremazia delle norme generali che disciplinano i rapporti intersoggettivi

nell'ambito statuale e in particolare nell'ambito dei rapporti commerciali sul mercato, a cui le regole

associative di Facebook si debbono evidentemente inchinare.

In altre e più chiare parole: sarà verissimo che il socio fondatore di un Gruppo Facebook è l'unico

soggetto che secondo le regole del social network può regolamentare e modificare il proprio

Gruppo, ma ovviamente in ciò si dovrà attenere al rigoroso rispetto di tutte le norme

dell'ordinamento, incluse quelle che proteggono nomi e segni distintivi altrui.

Diversamente opinando, si finirebbe paradossalmente per legittimare la creazione di personalità

fasulle e l'apertura di gruppi ad essa collegate da parte di chi si attribuisca falsamente le generalità,

magari celebri, di un'altra persona, sol che abbia creato per primo il profilo sul social network.

Per finire, qualsiasi collegamento fra la presente vertenza e il furto di password denunciato dal R. il

1°.4.2011 (doc.6 resistente R.) è da escludere poiché l'episodio è della fine di marzo mentre la

modificazione del nome del Gruppo si colloca all'inizio dello stesso mese.

§ 7. I concreti profili di illiceità.

La concreta illiceità della condotta denunciata dalla ricorrente risulta ampiamente documentata in

atti:

all'inizio del mese di marzo 2011 la Syprem s.r.l. ha ricevuto missive di posta elettronica di soggetti

vari che riferivano di aver ricevuto una comunicazione mail del sig.R. "R. A. ha cambiato il nome

del Gruppo da Syprem a Syemme" (cfr doc.6 ricorrente, non contestato specificamente);

varie missive di posta elettronica (docc. 7-10 ricorrente) dimostrano la situazione di confusione

ingenerata da tale condotta

è obiettivo, documentalmente provato (doc.11 ricorrente) e non contestato che il nome del Gruppo

"Syprem" è stato modificato in "Syemme";

i due amministratori P. sono stati rimossi dal R., come ammesso da parte resistente;

la fotografia identificativa del Gruppo è stata sostituita con l'immagine di un bambino (doc.11),

circostanza non contestata;

nella sezione Info appare la notizia "Visita il nuovo sito syprem: www.syemme.com" (cfr doc.12

ricorrente), condotta questa di grave attitudine confusoria, diretta intenzionalmente ad accreditare

negli utenti l'opinione di una continuità commerciale e giuridica fra Syprem e Syemme, oltretutto

rafforzata dall'evidente analogia dei due nomi, che iniziano entrambi con l'inusuale sillaba "Sy";

nella sezione Info la confusione è emblematica perché vi figurano dati Syemme (in particolare

l'indirizzo di posta elettronica) e dati della Syprem (il telefono 011.92.11.962), in combinazione con

la sopra ricordata qualificazione del sito Syemme come "nuovo sito Syprem";

in tal modo, come correttamente ricostruito da parte ricorrente, i membri del Gruppo Facebook

Syprem, dopo essere stati informati della modifica del nome tramite mail, attraverso il link sono

stati proiettati in un nuovo Gruppo apparentemente identico a quello precedente e di qui indirizzati

ad una nuova società che commercializza anch'essa articoli sportivi in Torino, il tutto in un contesto

che distorsivamente dichiara e accredita una insussistente continuità fra Syprem e Syemme;

nella sezione Foto appaiono numerose fotografie in cui è riconoscibile il marchio Syprem (doc.13

ricorrente).

§ 8. La posizione di Syemme.

Il coinvolgimento di Syemme in tutto ciò non è seriamente dubitabile.

Il Gruppo ha preso il suo nome e gli "amici virtuali" sono stati reinstradati e indirizzati alla sua

azienda commerciale neo costituita, concorrente della Syprem.

Anche a non voler considerare il rapporto personale di coniugio fra la sig.ra M. R. e A. R., autore

materiale delle condotte sopra illustrate, il che rende del tutto irrealistica ogni ipotesi diversa da

quella di un concorso ideativo e commissivo fra i due, se non altro sul piano delle presunzioni gravi,

precise e concordanti ex art.2729 c.c., pare assorbente il rilievo dell'obiettivo beneficio ricevuto

dalla Syemme per effetto delle condotte distrattive che hanno confuso il mercato e disorientato i

contatti con gli amici Facebook di Syprem.

Ai fini della repressione inibitoria (per giunta cautelare, basata sull'apprezzamento del mero fumus

boni juris) della condotta concorrenziale sleale, che come è noto prescinde dall'elemento soggettivo

(peraltro presunto ai fini della tutela risarcitoria: art.2600 c.c.) tutto ciè è più che sufficiente per

l'adozione delle richieste misure anche nei confronti della Ditta beneficiaria, che, se non altro, ha

tollerato le condotte illecite e si è appropriata dei relativi benefici commerciali.

§ 9. Il periculum in mora.

Non v'è dubbio sulla sussistenza del periculum in mora in costanza di un fenomeno distrattivo in

atto, in cui gli associati del Gruppo Facebook di Syprem (abbastanza numeroso, oltre 230 persone, e

comunque aperto a future adesioni) sono reindirizzati ad una ditta concorrente con informazioni

fuorvianti, mentre Syprem ha diritto di recuperare i contatti privilegiati con coloro che avevano

proposto "amicizia virtuale" interessandosi alla sua attività e alle sue proposte.

Il danno, poi, non è agevolmente quantificabile e in ogni caso il ripristino degli equilibri di mercato

è tendenzialmente irreversibile.

§ 10. Le misure.

Vanno quindi adottate le misure richieste da parte ricorrente nei confronti di entrambi i resistenti.

La richiesta pubblicità può essere contenuta nell'immediata pubblicazione, a cura e spese, dei

resistenti dell'ordinanza in formato integrale sul Gruppo Facebook, nonché nell'autorizzazione alla

ricorrente di provvedere analogamente alla pubblicazione sul proprio sito.

Non pare il caso di dar corso alla pubblicazione del provvedimento sulla stampa tradizionale, stante

la natura telematica dell'abuso.

I resistenti dovranno provvedere entro tre giorni dalla comunicazione (in via telematica)

dell'ordinanza, con il presidio della sanzione di euro 1.000,00= per ogni giorno di ritardo

nell'attuazione del provvedimento.

§ 11. Le spese.

A norma dell'art.669 octies, commi 6 e 7, c.p.c. il Giudice deve regolare le spese processuali,

giacché il provvedimento emanato ha carattere anticipatorio e non meramente assicurativo.

Escluse le maggiori spese, riconducibili allo svolgimento delle attività processuali connesse alla

proposizione del ricorso presso la Sezione Distaccata di Ciriè, imputabili alla parte ricorrente, i

resistenti, in solido fra loro, dovranno rifondere alla parte ricorrente la somma di euro 4.695,00= (di

cui euro 195,00= per esposti, euro 1.500,00 per diritti, euro 2.500,00= per onorari, euro 500,00= per

rimb.forf. 12,5% ex art.14 t.p.f.), oltre accessori di legge sugli imponibili.

P.Q.M.

P.Q.M.

Il Giudice designato,

visti gli artt.669 sexies e 700 c.p.c., nonché 131 C.p.i.;

1. ordina a A. R. e alla Syemme di R. M. di provvedere entro giorni tre dalla comunicazione

telematica della presente ordinanza:

alla modificazione del nome del Gruppo Facebook da "Syemme" a "Syprem";

alla rinomina di M. P. e Ma. Pa. quali amministratori del Gruppo;

all'eliminazione del nominativo di A. R. dagli amministratori e membri del Gruppo;

all'astensione da ogni futuro intervento sul Gruppo Facebook predetto;

2. determina a carico dei resistenti A. R. e Syemme di R. M., in solido fra loro, una sanzione

pecuniaria di euro 1.000,00= per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, decorsi i

tre giorni di cui al punto 1;

3. dispone la pubblicazione della presente ordinanza, in formato integrale, a cura e spese dei

resistenti, sul Gruppo Facebook per cui è causa;

4. autorizza la ricorrente a provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza, in formato

integrale, sul proprio sito Internet;

5. dichiara tenuti e condanna A. R. e alla Syemme di R. M., in solido fra loro, a pagare alla Syprem

s.r.l. la somma di euro 4.695,00=, oltre accessori di legge sugli imponibili, a titolo di rifusione spese

processuali.

6. si comunichi.

Torino, 7 luglio 2011

Il Giudice designato

Umberto Scotti.

 

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