Il reato di omesso o intempestivo
versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di
cui all'legge 11 novembre 1983, n. 638, non richiede il
dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e volontà
della omissione o della tardività del versamento delle
ritenute e che, pertanto, è sufficiente il dolo generico
e questo non viene meno e non è comunque intaccato né
dalla tardività del versamento
Cassazione, sez. III, 4 ottobre
2011, n. 35895
(Pres. Lombardi – Rel. Sarno)
Svolgimento del processo
La (...) è stato condannato con
sentenza del 29.2.08 dal tribunale di Roma alla pena di
giustizia per i reati di cui agli articolo 81 capoverso
37 L. 689/81 in relazione alla omesse denunce all'Inps
dalle quali derivava il mancato versamento di contributi
e premi per il periodo dicembre 2002 dicembre 2003.
La corte di appello di Roma,
riformando la decisione di primo grado, dichiarava
estinti per prescrizione i reati commessi fino
all'aprile 2003 e, per quanto concerne il reato di cui
all'articolo 81 capoverso 37 L. 689/81, assolveva
l'imputato perché il fatto non sussiste per i fatti
commessi dal maggio al dicembre 2003. Di conseguenza
riduceva la pena inflitta in relazione al primo reato in
relazione al periodo maggio-dicembre 2003.
Propone in questa sede ricorso
l'imputato deducendo per il tramite del proprio
difensore l'erronea applicazione della legge penale e la
mancanza o illogicità della motivazione in relazione
alla configurabilità del reato di cui all'articolo 2
D.lgs. 463/83. Si assume al riguardo mancare ogni
motivazione in ordine alla prova della penale
responsabilità dell'imputato per il periodo compreso tra
il maggio dicembre 2003 e che non vale richiamare in
proposito le dichiarazioni dell'ispettore del lavoro sia
in quanto quest'ultimo si è limitato ad effettuare
controlli telematici della sede Inps e sia in quanto i
verbali redatti dal pubblico ufficiale fanno prova fino
a querela di falso unicamente dei fatti che il pubblico
ufficiale essere attesta essere avvenuti in sua presenza
o essere stati da lui compiuti ma non hanno alcun valore
probatorio precostituito neanche di presunzione semplice
riguardo alle altre circostanze in esso contenute. In
più essendo l'attività ispettiva posta in essere
esclusivamente sulla base della documentazione inviata
dalla parte non si può nemmeno parlare di una vera e
propria attività di indagine a fine della prova penale
non costituendo tale attività accertamento in senso
tecnico. Infine, secondo il ricorrente, non è possibile
nemmeno ricavare la prova del reato dal tardivo
versamento delle somme escludendo ciò, invece,
l'elemento soggettivo del reato stesso.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile in
quanto manifestamente infondato.
In sentenza per la prova del reato
si citano la testimonianza dell'ispettore del lavoro che
ha verificato l'omesso versamento in termini e la
presentazione da parte dell'imputato di una domanda di
sanatoria, seppure tardiva.
Ciò posto va anzitutto premesso
che, come già chiarito in numerose occasioni, per la
sussistenza del reato rilevano il pagamento della
retribuzione e la scadenza del termine previsto per il
versamento all'INPS.
Nella specie non constano
contestazioni sul primo aspetto nei motivi di ricorso.
Quanto all'omesso versamento delle
ritenute si deve ritenere correttamente motivata la
decisione di appello.
Al riguardo va preliminarmente
osservato che è certamente ammissibile la testimonianza
resa dall'ispettore del lavoro concernendo la stessa
attività di accertamento espletata direttamente. Né
rilevano evidentemente le modalità dell'accertamento
stesso, non contestandosene in questa sede la
regolarità.
Per il resto occorre ricordare che
il processo penale è regolato dai principi di non
tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento del giudice il quale, può senz'altro
trarre elementi di convincimento in ordine alla
omissione del versamento anche dalla successiva domanda
di sanatoria. Né tale scelta è sindacabile sul piano
logico conseguendo normalmente l'istanza alla volontà di
regolarizzare la precedente omissione.
Quanto all'elemento psicologico,
questa Corte ha già chiarito che il reato di omesso o
intempestivo versamento di ritenute previdenziali e
assistenziali, di cui all'legge 11 novembre 1983, n.
638, non richiede il dolo specifico, esaurendosi con la
coscienza e volontà della omissione o della tardività
del versamento delle ritenute e che, pertanto, è
sufficiente il dolo generico e questo non viene meno e
non è comunque intaccato né dalla tardività del
versamento (Sez. 3 sent. 07044 del 06/04/1987 rv
176098).
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una
somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in
via equitativa, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma di euro 1000.
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