Con la sentenza n. 21344,
depositata il 15 ottobre 2011, la Corte di Cassazione,
sezione lavoro ha stabilito che è improcedibile il
ricorso corredato da meri stralci del contratto
collettivo di lavoro in quanto non conforme alla
prescrizione di cui all'art. 369 secondo comma n. 4, cpc.
Secondo il giudizio della Corte, che si conforma alla
recente sentenza della Sezioni Unite (n.20075/2010),
infatti, ai sensi dell'articolo 369 Cpc secondo comma n.
4 unitamente al ricorso devono essere depositati gli
atti processuali, i documenti, i contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda. La produzione
di meri stralci del contratto collettivo nazionale del
lavoro non risponde alle prescrizioni della
disposizione, ed inficia la validità del ricorso
ritenendolo improcedibile, perché mancante di uno degli
elementi essenziali. Secondo la ricostruzione della
vicenda, un dipendente della rete ferroviaria italiana,
(società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato spa), chiedeva, in
considerazione dell'attività svolta, il riconoscimento
del diritto all'inquadramento in un profilo
professionale superiore e la conseguente condanna della
società datoriale al pagamento delle differenze
retributive. Mentre in primo grado il Tribunale
accoglieva la domanda, in secondo grado, la Corte
d'appello accoglieva il gravame proposto dalla società.
Investita della questione, la Corte, non avendo il
ricorrente depositato il contratto collettivo di lavoro,
ha dichiarato il ricorso improcedibile. Dalla parte
motiva della sentenza si legge infatti che dopo alcune
perplessità (Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21080), la
giurisprudenza maggioritaria della Cassazione (Cass.
sez. lav. 11.2.2008 n. 6432, cass. sez.lav., 5.2.2009 n.
2855, Cass. sez. lav., 2.7.2009 n. 15495) si è orientata
nel senso che è necessario il deposito del testo
integrale del contratto. "È stato precisato (Cass. sez.
lav., 21.9.2007 n. 19560) - hanno spiegato gli Ermellini
- che, in sede i applicazione dell'art. 420 bis c.p.c.,
la Corte di legittimità - nell'enunciare, in funzione
nomofilattica, un principio - è tenuta ad operare come
se l'oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e
non, invece, un negozio di natura privatistica. Si è
aggiunto, nella sentenza citata, per quanto attiene
specificamente ai poteri della Corte di Cassazione, che
nell'interpretazione del contratto, essa non è
condizionata dalla domanda delle parti e dal loro
comportamento, potendo ricercare liberamente all'interno
del contratto collettivo (da depositarsi ex art. 369,
comma 2, n.4) ciascuna clausola - anche se non oggetto
dell'esame delle parti e del primo giudice - comunque
ritenuta utile all'interpretazione. Di conseguenza, non
si dubita che in quei procedimenti sia necessario
depositare il contratto collettivo nella sua interezza
(Cass. sez. lav. 16.7.2009 n. 16619). Ritiene il
collegio che alla stessa conclusione si debba pervenire
in relazione all'ambito dell'interpretazione che compete
alla Corte nel caso in cui venga proposto ordinario
ricorso per cassazione ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.
(...) Deve ritenersi pertanto che la norma di cui
all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., imponga alla parte
un onere di produzione che ha per oggetto il contratto
nel suo testo integrale. La disposizione infatti, si
riferisce ai "contratti o accordi", senza fornire alcun
elemento che possa consentire di effettuare una
produzione parziale, limitata a singole clausole,
singoli articoli, o parti di articoli del contratto".
- Autore: Luisa Foti) - Cita nel
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(Fonte: StudioCataldi.it) |