Corte di Giustizia UE: esecuzione di una pronuncia nella
UE negata solo per motivi tassativi
"L’art. 45 del regolamento (CE) del Consiglio 22
dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere
interpretato nel senso che osta a che il giudice adito
ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento medesimo
neghi o revochi la dichiarazione di esecutività di una
decisione per un motivo diverso da quelli indicati agli
artt. 34 e 35 di tale regolamento, quale l’esecuzione
della decisione stessa nello Stato membro d’origine".
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia con pronuncia
pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 45 del
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n.
44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, nell’ambito di una controversia
tra la Prism Investments BV (in prosieguo: la «Prism
Investments»), società di diritto olandese, e il sig.
van der Meer, agente in qualità di curatore fallimentare
della Arilco Holland BV (in prosieguo: la «Arilco
Holland»), controllata olandese della società di diritto
belga Arilco Opportune NV (in prosieguo: la «Arilco
Opportune»), in merito all’esecuzione nei Paesi Bassi di
una decisione giudiziaria di condanna al pagamento di
una somma di denaro pronunciata dal giudice belga.
In via preliminare, la Corte ha ricordato che "ai sensi
dell’art. 53 del regolamento n. 44/2001, la parte che
chieda il rilascio di una dichiarazione di esecutività
di una decisione deve produrre una copia della decisione
stessa che presenti tutte le condizioni di autenticità
nonché un attestato delle autorità dello Stato membro
d’origine. A termini dell’art. 40, n. 3, del regolamento
medesimo, il richiedente deve allegare tali documenti
alla propria istanza. Inoltre, come emerge dal
successivo art. 41, le autorità dello Stato membro
richiesto devono limitarsi, in una prima fase del
procedimento, al controllo dell’espletamento delle
formalità ai fini del rilascio della dichiarazione di
esecutività di detta decisione. Conseguentemente,
nell’ambito di tale procedimento, esse non possono
effettuare alcun esame in merito agli elementi di fatti
e di diritto della controversia risolta dalla decisione
di cui sia richiesta l’esecuzione".
Secondo la Corte "Il carattere restrittivo di tale
controllo trova la sua giustificazione nella finalità di
tale procedura che non consiste nell’avviare un nuovo
giudizio, bensì piuttosto di consentire, sulla base di
una mutua fiducia nella giustizia degli Stati membri,
che la decisione emessa da un giudice di uno Stato
membro diverso dallo Stato membro richiesto venga
eseguita in quest’ultimo per mezzo del suo inserimento
nell’ordinamento giuridico del medesimo. Tale procedura
consente, quindi, ad una decisione giurisdizionale,
pronunciata in uno Stato membro diverso da quello
richiesto, di produrre in quest’ultimo gli effetti
propri di un titolo nazionale avente natura esecutiva".
Ancora, "A termini dell’art. 43 del regolamento n.
44/2001, la dichiarazione di esecutività di una
decisione pronunciata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro richiesto può essere oggetto di
contestazione. I motivi di contestazione che possono
essere invocati sono espressamente enunciati agli artt.
34 e 35 del regolamento n. 44/2001, cui fa rinvio l’art.
45 del regolamento medesimo. Tale elenco, i cui
elementi devono essere interpretati, secondo costante
giurisprudenza, in termini restrittivi, riveste
carattere tassativo".
(Corte di Giustizia UE, Sentenza 13 ottobre 2011:
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento
(CE) n. 44/2001 – Exequatur – Motivi di diniego –
Esecuzione nello Stato di origine della decisione
giudiziaria oggetto della domanda di dichiarazione di
esecutività)
Corte di
Giustizia CE
Corte di Giustizia UE: si può negare l'esecuzione di
una pronuncia nella UE solo per motivi previsti dal
Regolamento 44/2001
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento
(CE) n. 44/2001 – Exequatur – Motivi di diniego –
Esecuzione nello Stato di origine della decisione
giudiziaria oggetto della domanda di dichiarazione di
esecutività
SENTENZA
DELLA CORTE (Quarta Sezione)
Nel procedimento C‑139/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal
Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con ordinanza
12 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 17 marzo
2010, nella causa
Prism Investments BV
contro
Jaap Anne van der Meer, agente in qualità di curatore
fallimentare della Arilco Holland BV,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione,
dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C.
Toader (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore
principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 10 febbraio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. van der Meer, agente in qualità di
curatore fallimentare della Arilco Holland BV, dall’avv.
J.A.M.A. Sluysmans, advocaat;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C.M.
Wissels, B. Koopman e M. Noort, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux, in
qualità di agente;
– per il governo ceco, dai sigg. M. Smolek e J. Vláčil,
in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dal sig. T. Henze e dalla
sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo svedese, dalle sig.re A. Falk e K.
Petkovska, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth,
in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dai sigg. M. Wilderspin e
R. Troosters, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 16 giugno 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 45 del regolamento (CE)
del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una
controversia tra la Prism Investments BV (in prosieguo:
la «Prism Investments»), società di diritto olandese, e
il sig. van der Meer, agente in qualità di curatore
fallimentare della Arilco Holland BV (in prosieguo: la «Arilco
Holland»), controllata olandese della società di diritto
belga Arilco Opportune NV (in prosieguo: la «Arilco
Opportune»), in merito all’esecuzione nei Paesi Bassi di
una decisione giudiziaria di condanna al pagamento di
una somma di denaro pronunciata dal giudice belga.
Contesto normativo
3 Il sedicesimo ed il diciassettesimo ‘considerando’ del
regolamento n. 44/2001 così recitano:
«(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla
Comunità implica che le decisioni emesse in un altro
Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia
senza che sia necessario esperire alcun procedimento,
salvo che vi siano contestazioni.
(17) La reciproca fiducia implica altresì che il
procedimento inteso a rendere esecutiva, in un
determinato Stato membro, una decisione emessa in un
altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido.
A tal fine la dichiarazione di esecutività di una
decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché
automatico, a seguito di un controllo meramente formale
dei documenti prodotti e senza che il giudice possa
rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione
indicati nel presente regolamento».
4 Il capo III del regolamento n. 44/2001, contenente gli
artt. 32-56, stabilisce le regole relative al
riconoscimento e all’esecuzione negli altri Stati membri
di decisioni pronunciate in uno Stato membro.
5 L’art. 34 di detto regolamento prevede quanto segue:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è manifestamente contrario
all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è
stato notificato o comunicato al convenuto contumace in
tempo utile e in modo tale da poter presentare le
proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la
possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le
medesime parti nello Stato membro richiesto;
4) se sono in contrasto con una decisione emessa
precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato
membro o in un paese terzo, in una controversia avente
il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale
decisione presenta le condizioni necessarie per essere
riconosciuta nello Stato membro richiesto».
6 Il successivo art. 35 così dispone:
«1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le
disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono
state violate, oltreché nel caso contemplato
dall’articolo 72.
2. Nell’accertamento delle competenze di cui al
paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle
constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello
Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.
3. Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo
1, non si può procedere al controllo della competenza
dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla
competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato
dall’articolo 34, punto 1».
7 La procedura di exequatur è disciplinata dalla sezione
2 del capo III del regolamento n. 44/2001, contenente
gli artt. 38‑52.
8 A termini dell’art. 38, n. 1, di tale regolamento:
«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive
sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state
ivi dichiarate esecutive su istanza della parte
interessata».
9 Il successivo art. 40, n. 3, così recita:
«All’istanza devono essere allegati i documenti di cui
all’articolo 53».
10 Il successivo art. 41 così dispone:
«La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo
l’espletamento delle formalità di cui all’articolo 53,
senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La
parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in
tale fase del procedimento, presentare osservazioni».
11 Il successivo art. 43 così recita:
«1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la
decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una
dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui
all’allegato III.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul
procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione
non compare davanti al giudice investito del ricorso in
un procedimento riguardante un’azione proposta
dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo
26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale
è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio
di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività
deve essere proposto nel termine di un mese dalla
notificazione della stessa. Se la parte contro la quale
è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro
diverso da quello in cui è stata rilasciata la
dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a
decorrere dalla data della notificazione in mani proprie
o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per
ragioni inerenti alla distanza».
12 Ai sensi dell’art. 44 del regolamento medesimo:
«La decisione emessa sul ricorso può costituire
unicamente oggetto del ricorso di cui all’allegato IV».
13 Il successivo art. 45 dispone quanto segue:
«1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un
ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca
la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi
contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si
pronuncia senza indugio.
2. In nessun caso la decisione straniera può formare
oggetto di un riesame del merito».
14 La sezione 3 del capo III del regolamento n. 44/2001,
contenente gli artt. 53-56, prevede disposizioni comuni
applicabili al riconoscimento e all’exequatur.
15 L’art. 53 del regolamento medesimo così recita:
«1. La parte che chiede il riconoscimento di una
decisione o il rilascio di una dichiarazione di
esecutività deve produrre una copia della decisione che
presenti tutte le condizioni di autenticità.
2. Salvo l’articolo 55, la parte che chiede una
dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre
l’attestato di cui all’articolo 54».
16 Il successivo art. 54 così recita:
«Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro
nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su
richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato
compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato
V del presente regolamento».
Causa principale e questione pregiudiziale
17 Nel corso del 1990, la banca finlandese LSP mutuava
alla Arilco Opportune la somma di EUR 11 500 000. La
Arilco Opportune mutuava a sua volta tale somma alla
propria controllata olandese Arilco Holland.
Quest’ultima trasferiva successivamente tali fondi a
varie società di diritto olandese, tra la quali la Prism
Investments. Quest’ultima riceveva la somma di EUR 1 048
232,30.
18 Con decisione 14 gennaio 2002, il Tribunal de
commerce di Bruxelles (Belgio), condannava la Arilco
Opportune a versare alla LSP l’importo mutuato nel 1990.
La Arilco Opportune impugnava tale decisione dinanzi
alla Cour d’appel di Bruxelles. Nell’ambito del
procedimento di appello, la Arilco Holland proponeva
ricorso incidentale diretto, segnatamente, ad ottenere
la condanna della Prism Investments a restituirle la
somma di EUR 1 048 232,30. Con sentenza 5 dicembre 2006
la Cour d’appel di Bruxelles accoglieva, segnatamente,
tale domanda.
19 Con decisione del Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Paesi
Bassi) 1° agosto 2007, la Arilco Holland veniva
dichiarata fallita ed il sig. van der Meer ne veniva
nominato curatore fallimentare.
20 Il 3 settembre 2007 questi chiedeva al giudice del
procedimento sommario presso il Rechtbank
’s‑Hertogenbosch di pronunciare, ex art. 38 del
regolamento n. 44/2001, l’exequatur della sentenza della
Cour d’appel di Bruxelles 5 dicembre 2006, nella parte
riguardante la condanna della Prism Investments al
pagamento della somma di EUR 1 048 232,30. Tale domanda
veniva accolta con ordinanza 20 settembre 2007.
21 La Prism Investments proponeva quindi dinanzi al
Rechtbank ’s‑Hertogenbosch, ricorso volto
all’annullamento di tale ordinanza di exequatur, ex art.
43 del regolamento n. 44/2001. Essa sosteneva, in
particolare, che la decisione del giudice belga era già
stata eseguita in Belgio mediante compensazione.
22 Con ordinanza 22 luglio 2008, il Rechtbank
’s‑Hertogenbosch respingeva il ricorso della Prism
Investments sulla base del rilievo, segnatamente, che,
alla luce delle disposizioni dell’art. 45 del
regolamento n. 44/2001, la dichiarazione di esecutività
può essere revocata solamente per uno dei motivi
previsti agli artt. 34 e 35 del regolamento medesimo. Il
detto giudice rilevava che l’esecuzione degli obblighi
in questione non è contemplata tra tali motivi e può
essere quindi presa in considerazione non nell’ambito
del procedimento di impugnazione della declaratoria di
esecutività, bensì unicamente nella successiva fase
dell’esecuzione propriamente detta.
23 Avverso tale ordinanza la Prism Investments proponeva
ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der
Nederlanden. A sostegno del ricorso sosteneva che la
concessione dell’exequatur risultava manifestamente
contraria all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 45 del
regolamento n. 44/2001 nel combinato con il precedente
art. 34, punto 1, atteso che la condanna in questione
aveva già esaurito i propri effetti in ragione della sua
esecuzione in Belgio e che l’esecuzione nei Paesi Bassi
non potrebbe essere giuridicamente fondata.
24 Nella decisione di rinvio, lo Hoge Raad der
Nederlanden ritiene tali argomenti infondati. Esso
osserva che il motivo di difesa secondo cui la decisione
pronunciata in uno Stato membro sarebbe stata già
eseguita, non rientra nei motivi di diniego previsti
agli artt. 34 e 35 del regolamento medesimo,
segnatamente in quello relativo alla violazione
dell’ordine pubblico.
25 Tuttavia, detto giudice si chiede se l’art. 45 del
regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel
senso che il giudice, dinanzi al quale sia stato
proposto ricorso ai sensi degli artt. 43 o 44 del
regolamento stesso, possa negare ovvero revocare
l’exequatur per motivi diversi da quelli indicati ai
detti artt. 34 e 35. In particolare, il giudice a quo si
chiede se un motivo fondato sull’esecuzione nello Stato
membro di origine della decisione giudiziaria possa non
solo essere sollevato nell’ambito di una controversia
relativa all’esecuzione della decisione stessa, bensì
parimenti nell’ambito del procedimento di exequatur.
26 Alla luce di tali rilievi, lo Hoge Raad der
Nederlanden decideva di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’art. 45 del regolamento n. 44/2001 precluda al
giudice, investito di un ricorso presentato ai sensi
degli artt. 43 o 44 di detto regolamento, di rigettare o
revocare la dichiarazione di esecutività per un motivo
diverso da quelli contemplati dagli artt. 34 e 35 del
regolamento, che sia addotto contro l’esecuzione della
decisione dichiarata esecutiva e che sia intervenuto
dopo la pronuncia di tale decisione, come, ad esempio,
il motivo secondo cui la decisione stessa sarebbe stata
già eseguita».
Sulla questione pregiudiziale
27 Per rispondere alla questione pregiudiziale si deve
rilevare, in limine, che, come emerge dai considerando
‘sedicesimo’ e ‘diciassettesimo’ del regolamento n.
44/2001, il regime di riconoscimento e di esecuzione ivi
previsto si fonda sulla reciproca fiducia nella
giustizia in seno all’Unione europea. Tale fiducia esige
che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro
siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro
Stato membro, ma anche che la procedura diretta a
rendere tali decisioni esecutive in quest’ultimo Stato
sia rapida ed efficace.
28 Tale procedura, a termini del diciassettesimo
‘considerando’ del regolamento medesimo, deve implicare
un semplice controllo formale dei documenti necessari ai
fini dell’attribuzione dell’efficacia esecutiva nello
Stato membro richiesto.
29 A tal fine, ai sensi dell’art. 53 del regolamento n.
44/2001, la parte che chieda il rilascio di una
dichiarazione di esecutività di una decisione deve
produrre una copia della decisione stessa che presenti
tutte le condizioni di autenticità nonché un attestato
delle autorità dello Stato membro d’origine. A termini
dell’art. 40, n. 3, del regolamento medesimo, il
richiedente deve allegare tali documenti alla propria
istanza.
30 Inoltre, come emerge dal successivo art. 41, le
autorità dello Stato membro richiesto devono limitarsi,
in una prima fase del procedimento, al controllo
dell’espletamento delle formalità ai fini del rilascio
della dichiarazione di esecutività di detta decisione.
Conseguentemente, nell’ambito di tale procedimento, esse
non possono effettuare alcun esame in merito agli
elementi di fatti e di diritto della controversia
risolta dalla decisione di cui sia richiesta
l’esecuzione.
31 Il carattere restrittivo di tale controllo trova la
sua giustificazione nella finalità di tale procedura che
non consiste nell’avviare un nuovo giudizio, bensì
piuttosto di consentire, sulla base di una mutua fiducia
nella giustizia degli Stati membri, che la decisione
emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo
Stato membro richiesto venga eseguita in quest’ultimo
per mezzo del suo inserimento nell’ordinamento giuridico
del medesimo. Tale procedura consente, quindi, ad una
decisione giurisdizionale, pronunciata in uno Stato
membro diverso da quello richiesto, di produrre in
quest’ultimo gli effetti propri di un titolo nazionale
avente natura esecutiva.
32 A termini dell’art. 43 del regolamento n. 44/2001, la
dichiarazione di esecutività di una decisione
pronunciata in uno Stato membro diverso dallo Stato
membro richiesto può essere oggetto di contestazione. I
motivi di contestazione che possono essere invocati sono
espressamente enunciati agli artt. 34 e 35 del
regolamento n. 44/2001, cui fa rinvio l’art. 45 del
regolamento medesimo.
33 Tale elenco, i cui elementi devono essere
interpretati, secondo costante giurisprudenza, in
termini restrittivi (v. sentenza 28 aprile 2009, causa
C‑420/07, Apostolides, Racc. pag. I‑3571, punto 55),
riveste carattere tassativo.
34 Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che il
motivo di revoca della dichiarazione di esecutività
invocato dalla ricorrente nella causa principale,
attinente all’esecuzione della decisione nello Stato
membro d’origine, vale a dire in Belgio, non ricade tra
quelli sui quali il giudice dello Stato membro
richiesto, nella specie il Regno dei Paesi Bassi, può
effettuare il proprio sindacato. La circostanza che tale
mezzo non sia stato fatto valere dinanzi al giudice
belga resta, a tal riguardo, irrilevante.
35 Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 47 delle proprie conclusioni, l’argomento
opposto dalla ricorrente nella causa principale alla
dichiarazione di exequatur attiene al preteso
adempimento del pagamento del credito controverso per
mezzo di compensazione. Orbene, nelle proprie
osservazioni scritte, il sig. van der Meer, agente in
qualità di curatore fallimentare della Arilco Holland,
contesta tale compensazione in modo circostanziato. La
risposta alla questione se sussistano i requisiti
necessari ai fini della compensazione non sarà quindi né
di semplice né di rapida soluzione e potrebbe richiedere
lo svolgimento di un ampio procedimento di accertamento
dei fatti relativi al credito relativamente al quale
tale compensazione possa essere stata effettuata e
risulterebbe, quindi, difficilmente compatibile con gli
obiettivi perseguiti dal regolamento n. 44/2001.
36 Il governo del Regno Unito rileva che, in ogni caso,
per garantire gli obiettivi del procedimento di
exequatur, la decisione di cui trattasi dovrebbe essere
esecutiva non solo al momento della pronuncia della
decisione iniziale, bensì parimenti al momento della
pronuncia della decisione di attribuzione di efficacia
esecutiva nello Stato membro richiesto. Risulterebbe
contrario agli obiettivi del regolamento n. 44/2001,
nonché al tenore dell’art. 38 del medesimo, il fatto che
il giudice dello Stato membro richiesto sia obbligato a
mantenere una dichiarazione di esecutività quando la
decisione di cui trattasi sia stata già eseguita nello
Stato membro d’origine e non possa quindi essere più
eseguita.
37 A tal riguardo, si deve rilevare che nessuna
disposizione del regolamento n. 44/2001 consente di
negare o di revocare la dichiarazione di esecutività di
una decisione che sia stata già eseguita, in quanto tale
circostanza non priva detta decisione del suo carattere
di titolo esecutivo, che costituisce una qualità propria
di tale atto giudiziario.
38 Per contro, l’assenza di carattere esecutivo della
decisione nello Stato membro d’origine impedisce
l’exequatur nello Stato membro richiesto. Infatti, come
emerge dalla giurisprudenza della Corte, il carattere
esecutivo della decisione nello Stato membro d’origine
costituisce un presupposto dell’esecuzione di tale
decisione nello Stato membro richiesto (v. sentenza 29
aprile 1999, causa C‑267/97, Coursier, Racc. pag.
I‑2543, punto 23). A tal riguardo, se è pur vero che il
riconoscimento deve produrre l’effetto, in linea di
principio, di attribuire alle decisioni l’autorità e
l’efficacia di cui godono nello Stato membro in cui sono
state pronunciate (v. sentenza 4 febbraio 1988, causa
145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punti 10 e 11), non vi
sarebbe tuttavia alcun motivo per attribuire ad una
decisione, al momento della sua esecuzione, diritti che
non le spettano nello Stato membro d’origine o effetti
che una decisione dello stesso genere pronunciata
direttamente nello Stato membro richiesto non
produrrebbe (v. sentenza Apostolides, cit., punto 66).
39 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 18 delle proprie conclusioni, l’esecuzione di
una decisione giudiziaria non le toglie affatto il suo
carattere esecutivo, né implica che le vengano
riconosciute, al momento dell’exequatur in un altro
Stato membro, effetti giuridici che essa non avrebbe
nello Stato membro d’origine. Il riconoscimento degli
effetti di tale decisione nello Stato membro richiesto,
che costituisce l’oggetto stesso della procedura di
exequatur, riguarda il carattere proprio della decisione
di cui trattasi, prescindendo dagli elementi di fatto e
di diritto riguardanti l’esecuzione degli obblighi che
ne risultano.
40 Un motivo di tal genere può, per contro, essere
sottoposto all’esame del giudice dell’esecuzione dello
Stato membro richiesto. Infatti, secondo costante
giurisprudenza, una volta integrata tale decisione
nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto,
le norme nazionali di quest’ultimo Stato in materia di
esecuzione si applicano allo stesso modo delle decisioni
emanate dal giudice nazionale (v. sentenze 2 luglio
1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank, Racc.
pag. 1981, punto 18; 3 ottobre 1985, causa 119/84,
Capelloni e Aquilini, Racc. pag. 3147, punto 16, nonché
Hoffmann, cit., punto 27).
41 Il governo tedesco sostiene che ragioni di economia
procedurale debbano indurre a ritenere che la
concentrazione dei motivi di difesa relativi
all’esecuzione della decisione di cui trattasi nella
fase del procedimento di ricorso contro l’exequatur
consenta di evitare la fase ulteriore del procedimento
di esecuzione nello Stato membro richiesto. Diversamente
ragionando, tale decisione verrebbe certamente
dichiarata esecutiva in esito ad un esame formale, ma la
sua esecuzione forzata dovrebbe essere successivamente
interrotta. Detta concentrazione dei motivi di difesa
unicamente nella fase del ricorso contro la
dichiarazione di exequatur aumenterebbe l’efficacia di
tale procedura e eviterebbe di imporre al debitore una
situazione in cui una decisione che lo condanni al
pagamento del suo debito venga dichiarata esecutiva
laddove non possa essere eseguita.
42 Tuttavia, come già sottolineato supra ai punti 27‑30,
considerato che la procedura di exequatur consiste in un
controllo formale dei documenti prodotti dalla
ricorrente, la deduzione di un motivo a sostegno di un
ricorso proposto ai sensi degli artt. 43 o 44 del
regolamento n. 44/2001, come quello relativo
all’esecuzione della decisione de qua nello Stato membro
d’origine, altererebbe le caratteristiche di tale
procedura e ne allungherebbe i tempi, in contrasto con
l’obiettivo di efficacia e di rapidità affermato al
diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento stesso.
43 Dalle suesposte considerazioni emerge che la
questione posta dev’essere risolta dichiarando che
l’art. 45 del regolamento n. 44/2001 dev’essere
interpretato nel senso che osta a che il giudice adito
ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento medesimo
neghi o revochi la dichiarazione di esecutività di una
decisione per un motivo diverso da quelli indicati agli
artt. 34 e 35 di tale regolamento, quale l’esecuzione
della decisione stessa nello Stato membro d’origine.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 45 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere
interpretato nel senso che osta a che il giudice adito
ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento medesimo
neghi o revochi la dichiarazione di esecutività di una
decisione per un motivo diverso da quelli indicati agli
artt. 34 e 35 di tale regolamento, quale l’esecuzione
della decisione stessa nello Stato membro d’origine
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