Se alla base dello sbandamento
della Vespa vi sono fango, sterpaglie e sabbia dovuti
alla pioggia del giorno prima, l’Anas non può invocare a
sua discolpa l’impossibilità di esercitare un controllo
continuo sulla rete viaria per via della sua estensione
e delle modalità di uso. Lo ha stabilito la Corte di
cassazione con la sentenza 21508/2011.
Per i giudici, infatti, l’evento
non aveva quei caratteri di imprevedibilità e
inevitabilità che fungono da scriminante. La
responsabilità dell’ente, dunque, c’è e dipende “dal
mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione
del fango e dei detriti dalla sede stradale”, a maggior
ragione trattandosi di una importante arteria di
raccordo di Catanzaro, sulla quale le piogge torrenziali
del giorno prima avevano accumulato detriti senza che
nessuno nelle 24 ore seguenti li rimuovesse o quantomeno
segnalasse la presenza di una zona di pericolo. In
definitiva per i giudici “il custode doveva ritenersi
obbligato a controllare lo stato della strada ed a
mantenerla in condizioni ottimali d’impiego”, essendo la
pioggia un fattore di rischio “conosciuto o conoscibile
a priori dal custode”. |