Anche i provvedimenti di
conferimento di incarichi inerenti ai servizi di
architettura e di ingegneria di cui al Codice dei
contratti pubblici devono essere trasmessi alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti, atteso che
l’art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, che escludeva questa tipologia di incarichi
dall’obbligo di invio, deve ritenersi sostituito ed
abrogato dalle disposizioni di cui al comma 173
dell’art. 1 della legge n. 266/2005, che non contemplano
alcuna eccezione rispetto all’obbligo di trasmissione.
In particolare tale disposizione
impone la trasmissione alla competente sezione della
Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo
sulla gestione degli atti di spesa di importo superiore
a 5.000 concernenti studi ed incarichi di consulenza
conferiti a soggetti estranei all’amministrazione,
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, indennità, compensi, retribuzioni o
altre utilità comunque denominate, senza prevedere
alcuna esclusione in relazione all’oggetto o
all’attività esternalizzata. C o r t e d e i C o n t
i
Sezione regionale di controllo per
la Basilicata
Potenza
Deliberazione n. 32/2011/PAR -
Parere n. 17/2011
La Sezione regionale di controllo
per la Basilicata così composta:
Presidente di Sezione dr. Ciro
Valentino Presidente
Primo Referendario dr.
Rocco Lotito Componente-relatore
Referendario dr.
Giuseppe Teti Componente
nella Camera di consiglio del 1°
settembre 2011;
VISTO l’art. 100 della
Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.
20 e successive modificazioni;
VISTA la legge 11 novembre 2000, n.
340, ed in particolare l’art. 27;
VISTO l’art. 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;
VISTA la deliberazione n. 14/2000
in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte
dei conti, con la quale è stato deliberato il
regolamento per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli indirizzi ed i criteri
generali per l’esercizio dell’attività consultiva
approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza
del 27 aprile 2004 e le successive modifiche ed
integrazioni approvate con deliberazione n.
9/SEZAUT/2009/INPR nell’adunanza del 4 giugno 2009;
VISTO l’art. 17, comma 31, del
decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009);
VISTA la delibera n. 54/CONTR/10
delle Sezioni Riunite in sede di controllo, depositata
il 17 novembre 2010;
VISTA la richiesta inoltrata dal
Sindaco del Comune di Miglionico (MT) con nota prot. n.
4263 dell’11 giugno 2011;
VISTA l’ordinanza del Presidente di
questa Sezione regionale di controllo n. 32/2011 del 1°
settembre 2011, con la quale è stata deferita la
questione all’esame collegiale della Sezione per
l’odierna seduta e con la quale è stato anche nominato
relatore il Primo Referendario dott. Rocco Lotito;
PREMESSO
- che con la succitata lettera il
Sindaco del Comune di Miglionico ha chiesto di conoscere
se l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti gli
atti di affidamento di incarichi esterni superiori a €.
5.000,00, di cui all’art. 1, comma 173, della legge 23
dicembre 2005 n. 266, debba intendersi esteso anche ai
provvedimenti di conferimento degli incarichi inerenti
ai servizi di architettura e ingegneria di cui al D.Lgs.
n. 163/2006 n. 163, vista l’abrogazione dell’art. 42
della legge n. 311/2004 ad opera dell’art. 1 della
predetta legge n. 266/2005;
CONSIDERATO
- che l’art. 7, comma 8, della
legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere
ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti ai fini della
regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in
materia di contabilità pubblica;
- che, a termini della stessa
disposizione, analoghe richieste possono essere
formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie
locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città
metropolitane;
- che la previsione dell’inoltro
delle richieste di parere tramite il Consiglio delle
autonomie locali testimonia la volontà del legislatore
di creare a regime un sistema di filtro onde limitare le
richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli
stessi di avanzare direttamente dette istanze;
RITENUTO
- che nell’esercizio della funzione
consultiva l’organo magistratuale, in attesa della
istituzione del Consiglio delle autonomie locali,
previsto dal comma aggiunto dall’art. 7 della legge
costituzionale n. 3/2001 all’art. 123 della
Costituzione, non possa esimersi dal considerare i
requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono
detta funzione e le condizioni oggettive per
l’attivazione della stessa;
- che, sotto il profilo soggettivo,
le richieste di parere possano essere formulate soltanto
dai massimi organi rappresentativi degli enti locali
(Presidente della Giunta regionale, Presidente della
Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione,
Presidente del Consiglio regionale, provinciale,
comunale), come precisato – tra l’altro – dal citato
documento approvato dalla Sezione delle Autonomie
nell’adunanza del 27 aprile 2004;
- che, sotto il profilo oggettivo,
possano rientrare nella funzione consultiva della
Sezione richieste di pareri concernenti la materia della
contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che
presiede alla gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti
pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista
astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi
specifici), di temi di carattere generale come nei casi:
di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione
primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di
contabilità o in materie comportanti spese, circolari),
o inerenti all’interpretazione di norme vigenti; di
soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria
armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei
rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e
scritture contabili che gli enti intendessero adottare.
E’ stato, peraltro, chiarito
(Sezione delle Autonomie della Corte dei conti,
deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006) che “ancorché la
materia della contabilità pubblica non possa ridursi
alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla
normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione
delle entrate e di erogazione delle spese, essa non
potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che
abbia comunque riflessi di natura
finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di
vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma
comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva
delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti
dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza
che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti diventerebbero organi di consulenza generale delle
autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in
varia misura, inserita nei processi decisionali degli
enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui
è chiamata ad esercitare il controllo che, per
definizione, deve essere esterno e neutrale. Per le
ragioni sopraesposte, emerge dunque l’esigenza che la
nozione di contabilità pubblica strumentale alla
funzione consultiva assuma un ambito limitato alla
normativa e ai relativi atti applicativi che
disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che
precede o che segue i distinti interventi di settore,
ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci
e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate,
l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina
del patrimonio, la gestione delle spese,
l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi
controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento
amministrativo può seguire una fase contabile, attinente
all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse
scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina
contabile si riferisce solo a tale fase ‘discendente’
distinta da quella sostanziale, antecedente, del
procedimento amministrativo, non disciplinata da
normative di carattere contabilistico”.
Sono da ritenersi inammissibili,
pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità
pubblica che comportino valutazione di casi o atti
gestionali specifici che determinerebbero un’ingerenza
della Corte dei conti nella concreta attività gestionale
dell’Ente, con un coinvolgimento della magistratura
contabile nell’amministrazione attiva certamente
incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal
vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione
di indipendenza e neutralità (posta anche nell’interesse
delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo
magistratuale al servizio dello Stato-comunità.
Più di recente la delibera n.
54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo
della Corte dei conti, depositata il 17 novembre 2010,
ha rilevato che “la funzione consultiva della Sezione
regionale di controllo nei confronti degli Enti
territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se
non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di
quei quesiti che risultino connessi alle modalità di
utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di
specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti
dai principi di coordinamento della finanza pubblica –
espressione della potestà legislativa concorrente di cui
all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti
nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi
direttamente sulla sana gestione finanziari dell’Ente e
sui pertinenti equilibri di bilancio”.
In una visione dinamica
dell’accezione “contabilità pubblica”, quale quella
sopra riportata, che sposta l’angolo visuale dal
tradizionale contesto della gestione del bilancio a
quello inerente ai relativi equilibri, ulteriori
materie, che sarebbero altrimenti estranee, possono
anche essere attratte nell’orbita dell’attività
consultiva per “effetto della particolare considerazione
riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di
coordinamento della finanza pubblica”;
- che la funzione consultiva non
debba svolgersi in ordine a quesiti che implichino
valutazioni di comportamenti amministrativi che possano
formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie
proprie della Procura regionale della Corte dei conti o
dinanzi ad altro giudice;
- che ulteriore limite è costituito
dalla natura necessariamente preventiva della funzione
consultiva, traducendosi diversamente la richiesta in
una istanza diretta a sottoporre l’atto formalmente già
adottato ad un controllo di legittimità per casi non
previsti;
RITENUTO, alla luce delle
considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel
caso di specie, la richiesta sia ammissibile sotto il
profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco;
RITENUTO che, sotto il profilo
oggettivo, la richiesta sia ammissibile, pur
evidenziando che questa Sezione regionale di controllo,
al fine di tutelare l’autonomia decisionale
dell’amministrazione e la necessaria posizione di
neutralità ed indipendenza della Corte dei conti, non
può esprimersi relativamente a specifiche questioni la
cui soluzione si prospetti prodromica all’adozione di
concreti fatti gestionali, relativamente ai quali ogni
necessaria valutazione spetta ai competenti organi
comunali: come, infatti, già chiarito da questo Collegio
in sue precedenti deliberazioni, la scelta concreta di
quale sia la disciplina applicabile e di quali effetti
comporti nella costruzione del bilancio dell’ente e
nella gestione contabile spetta unicamente
all’Amministrazione interessata che, dalle valutazioni
espresse nei pareri della Corte dei conti, può trarre
indicazioni nell’ambito della sua autonomia;
tanto premesso, si espongono le
seguenti considerazioni.
L’esclusione dall’obbligo di invio
dei provvedimenti di conferimento di incarichi inerenti
ai servizi di architettura e di ingegneria discendeva
dall’art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, che originariamente prevedeva la trasmissione alla
Corte dei conti degli incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione, espressamente escludendo gli
incarichi di cui alla legge n. 109/1994 e successive
modificazioni.
La Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti, nelle linee guida approvate con
deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2006, ha evidenziato
come la nuova disciplina di cui alla legge n. 266/2005
avesse sostituito ed abrogato, per evidenti motivi di
incompatibilità, l’art. 1, commi 11 e 42, della legge n.
311 del 2004.
Conseguentemente, non contemplando
le disposizioni di cui al comma 173 dell’art. 1 della
legge n. 266/2005 alcuna eccezione per gli atti di cui
alla richiesta di parere, si ritiene che, se di importo
superiore ai 5.000,00 euro, anche incarichi inerenti ai
servizi di architettura e di ingegneria di cui al D.Lgs
n. 163/2006 debbano essere trasmessi alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti (cfr.:
deliberazione della Sezione regionale del controllo per
l’Emilia – Romagna n. 7/IADC/2009 del 13 marzo 2009;
Parere n. 3/Par./2007 e relazione approvata con Del. n.
13/2010/SRCPIE/VSGF del 23 febbraio 2010 della Sezione
regionale di controllo per il Piemonte).
P.Q.M.
Nelle sopra esposte considerazioni
è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di
controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta
formulata dal Sindaco del Comune di Miglionico (MT) con
nota prot. n. 4263 dell’11 giugno 2011;
DISPONE
che copia della presente
deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria
della Sezione, all’Amministrazione richiedente, al
Presidente della Corte dei conti ed al Presidente del
Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della
Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
Così deciso in Potenza, nella
Camera di consiglio del 1° settembre 2011.
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to Dott. Ciro Valentino
I MAGISTRATI
F.to Dott. Rocco LOTITO – relatore
F.to Dott. Giuseppe TETI
Depositata in Segreteria il 1°
settembre 2011 |