Matranga Alfredo
Perrotta Roberta
Con questa motivazione il TAR
Puglia, Sezione III di Bari (Pres. Morea, Rel. Giansante),
con l’ordinanza in commento n. 829 del 7 ottobre 2011 ha
accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso
principale, proposto da una candidata che non aveva
superato le prove scritte dell’esame per l’abilitazione
alla professione forense, a causa dell’asserito mancato
ritrovamento del compito di diritto civile nell’apposita
busta.
In particolare, la Commissione
aveva adottato tale gravoso provvedimento, nonostante la
candidata avesse preso, nelle due restanti prove, un
voto complessivo superiore ai 90 punti (45 al compito di
penale e 46 all’atto giudiziario), punteggio che come
noto consente l’ammissione alla successiva prova orale.
A seguito dell’istanza di accesso
agli atti, da parte della ricorrente, l’elaborato di
diritto civile veniva, tuttavia, ritrovato.
La candidata chiedeva, pertanto,
alla Commissione la correzione del compito ritrovato e
la conseguente ammissione alla prova orale avendo, come
detto, già raggiunto la sufficienza con la valutazione
conseguita nei due restanti elaborati.
Al rifiuto opposto dalla
Commissione alla suddetta istanza di accesso, seguiva il
ricorso della candidata.
Il TAR adito ha accolto il ricorso,
rilevando come “il ritrovamento dell’elaborato di
diritto civile imponeva una valutazione postuma
dell’elaborato stesso da parte della Commissione per
l’esame di Avvocato,
tenuto conto che la ricorrente
aveva ottenuto il punteggio di 91 superiore a 90
previsto dalla legge, già dalla sommatoria del punteggio
attribuito agli altri due elaborati”.
Pertanto, il Giudice Amministrativo
ha ordinato alla Commissione di procedere alla
correzione dell’elaborato ritrovato, ammettendo con
riserva alla prova orale la ricorrente.
TAR Puglia n. 00829/2011, sez.
Terza del 7/10/2011
Ico_a+ Ico_a-
N. 00829/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01626/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro
generale 1626 del 2011, proposto da***
contro***
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- nei limiti dell’interesse della
ricorrente, dei provvedimenti con cui la Commissione
distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la Corte
d’Appello di Napoli per la sessione 2010, non ha
proceduto alla valutazione dell’elaborato di diritto
civile della ricorrente, determinando, di conseguenza,
la sua inidoneità a sostenere le prove orali;
- di ogni altro atto presupposto,
connesso, collegato e/o consequenziale, ed in
particolare del verbale 22.03.11 n. 3 della
Sottocommissione, presso la Corte di Appello di Napoli,
nel quale sono riportate le operazioni di correzione
degli elaborati della ricorrente; nonché, ove occorra,
del provvedimento 29.7.11 con cui la Commissione Esami
Avvocato sessione 2010, presso la Corte di Appello di
Bari, ha rigettato le istanze 18.7.11 e 19.7.11 proposte
dalla ricorrente al fine di ottenere: con la prima,
copia del verbale delle operazioni di abbinamento
elaborati - candidato effettuate dalla Commissione
medesima e, con la seconda, l‘ammìssione alle prove
orali, nonché ancora del verbale 22.8.11 con cui la
Commissione
Esami Avvocato sessione
2010. presso la Corte di Appello di
Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza in merito
all'istanza 19.7.2011 avanzata dalla ricorrente e
finalizzata alla ammissione alle prove orali.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Ministero della Giustizia, della
Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010
presso la Corte di Appello di Bari e della
Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010
presso la Corte di Appello di Napoli;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 6 ottobre 2011 la dott. Rosalba Giansante e
uditi per le parti i difensori, l'avv. Francesco Meo,
per il ricorrente e l'avv. dello Stato Filippo Patella,
per le Amministrazioni statali resistenti;
- CONSIDERATO che, ad un primo
esame sommario proprio della fase cautelare, emergono
profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, alla
luce della palese violazione dell’art. 23, comma 5, del
R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 che recita: “La commissione
assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori
raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la
lettura di tutti e tre, con le norme stabilite
nell'articolo 17-bis”, come risultante dal verbale della
Sottocommissione di concorso presso la Corte di Appello
di Napoli;
RITENUTO che il ritrovamento
dell’elaborato di diritto civile imponeva una
valutazione postuma dell’elaborato stesso da parte della
Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso
la Corte di Appello di Napoli, tenuto conto che la
dott.ssa ……….. aveva ottenuto il punteggio di 91
superiore a 90 previsto dall’art. 17-bis del suddetto
R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 già dalla sommatoria del
punteggio attribuito agli altri due elaborati;
RITENUTO altresì che si rinviene il
presupposto del pregiudizio grave e irreparabile
richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2
luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura
cautelare;
RITENUTO quanto alle spese che,
alla luce dell’esito della presente fase cautelare,
sussistono tuttavia giusti motivi per compensare
integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la
suindicata domanda incidentale di sospensione e per
l’effetto ordina alla Commissione per l’esame di
Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di
Napoli di valutare l’elaborato di diritto civile
ritrovato dalla Commissione per l’esame di Avvocato
sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari ed
ordina altresì a quest’ultima di ammettere con riserva
la dott.ssa …….. a sostenere le relative prove orali;
Fissa l'udienza pubblica del 22
marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di
consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |