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Candidata non supera la prova scritta per mancanza di uno dei tre elaborati nell’apposita busta ed il TAR la riammette con riserva alla prova orale a seguito del “ritrovamento” del compito-Tar Puglia l’ordinanza to n. 829 del 7 ottobre 2011-Commento e testo sentenza-Diritto.it

 

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Con questa motivazione il TAR Puglia, Sezione III di Bari (Pres. Morea, Rel. Giansante), con l’ordinanza in commento n. 829 del 7 ottobre 2011 ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale, proposto da una candidata che non aveva superato le prove scritte dell’esame per l’abilitazione alla professione forense, a causa dell’asserito mancato ritrovamento del compito di diritto civile nell’apposita busta.

In particolare, la Commissione aveva adottato tale gravoso provvedimento, nonostante la candidata avesse preso, nelle due restanti prove, un voto complessivo superiore ai 90 punti (45 al compito di penale e 46 all’atto giudiziario), punteggio che come noto consente l’ammissione alla successiva prova orale.

A seguito dell’istanza di accesso agli atti, da parte della ricorrente, l’elaborato di diritto civile veniva, tuttavia, ritrovato.

La candidata chiedeva, pertanto, alla Commissione la correzione del compito ritrovato e la conseguente  ammissione alla prova orale avendo, come detto, già raggiunto la sufficienza con la valutazione conseguita nei due restanti elaborati.

Al rifiuto opposto dalla Commissione alla suddetta istanza di accesso, seguiva il ricorso della candidata.

Il TAR adito ha accolto il ricorso, rilevando come “il ritrovamento dell’elaborato di diritto civile imponeva una valutazione postuma dell’elaborato stesso da parte della Commissione per l’esame di Avvocato,

tenuto conto che la ricorrente aveva ottenuto il punteggio di 91 superiore a 90 previsto dalla legge, già dalla sommatoria del punteggio attribuito agli altri due elaborati”.

Pertanto, il Giudice Amministrativo ha ordinato alla Commissione di procedere alla correzione dell’elaborato ritrovato, ammettendo con riserva alla prova orale la ricorrente.

TAR Puglia n. 00829/2011, sez. Terza del 7/10/2011

 

 

               

               

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N. 00829/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01626/2011 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2011, proposto da***

contro***

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti con cui la Commissione distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la Corte d’Appello di Napoli per la sessione 2010, non ha proceduto alla valutazione dell’elaborato di diritto civile della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare del verbale 22.03.11 n. 3 della Sottocommissione, presso la Corte di Appello di Napoli, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente; nonché, ove occorra, del provvedimento 29.7.11 con cui la Commissione Esami Avvocato sessione 2010, presso la Corte di Appello di Bari, ha rigettato le istanze 18.7.11 e 19.7.11 proposte dalla ricorrente al fine di ottenere: con la prima, copia del verbale delle operazioni di abbinamento elaborati - candidato effettuate dalla Commissione medesima e, con la seconda, l‘ammìssione alle prove orali, nonché ancora del verbale 22.8.11 con cui la Commissione

Esami Avvocato sessione

2010. presso la Corte di Appello di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza in merito all'istanza 19.7.2011 avanzata dalla ricorrente e finalizzata alla ammissione alle prove orali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari e della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 la dott. Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l'avv. Francesco Meo, per il ricorrente e l'avv. dello Stato Filippo Patella, per le Amministrazioni statali resistenti;

- CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, alla luce della palese violazione dell’art. 23, comma 5, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 che recita: “La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-bis”, come risultante dal verbale della Sottocommissione di concorso presso la Corte di Appello di Napoli;

RITENUTO che il ritrovamento dell’elaborato di diritto civile imponeva una valutazione postuma dell’elaborato stesso da parte della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, tenuto conto che la dott.ssa ……….. aveva ottenuto il punteggio di 91 superiore a 90 previsto dall’art. 17-bis del suddetto R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 già dalla sommatoria del punteggio attribuito agli altri due elaborati;

RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;

RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della presente fase cautelare, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e per l’effetto ordina alla Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli di valutare l’elaborato di diritto civile ritrovato dalla Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari ed ordina altresì a quest’ultima di ammettere con riserva la dott.ssa …….. a sostenere le relative prove orali;

Fissa l'udienza pubblica del 22 marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Paolo Amovilli, Referendario

Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

 

                 

                 

L'ESTENSORE

                 

                IL PRESIDENTE

 

                 

                 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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