MASSIMA
Le circostanze che, in difetto di
autorizzazione all'esercizio di attività di ristorazione
e birreria, venga a mancare l'interesse alla conduzione
del bene e che la conduttrice non sia stata immessa
nella disponibilità dei locali al momento della
sottoscrizione del contratto, non sono affatto
incompatibili con la contemplazione di una condizione
risolutiva. Tuttavia, se gli accordi prevedevano che il
conduttore fosse tenuto a corrispondere i canoni nelle
more della pronuncia del Comune, il conduttore non può
sottrarsi a tale obbligo.
CASUS DECISUS
1.- Il 22.10.2003 Pris Investimenti
s.r.l. (in seguito Iridia Immobiliare s.r.l.) concesse
in locazione a La Birra Italiana s.r.l. un immobile (che
a sua volta conduceva in locazione finanziaria) a
decorrere dall'1.1.2004 per il canone di Euro 7 6.000
annui. Le parti convennero l'uso esclusivo per
ristorazione/birreria/produzione di birra, previo
espletamento di modifiche edilizie da realizzare, previe
le necessaria autorizzazioni amministrative, a spese
della locatrice ed a cura della conduttrice, stabilendo
altresì che "il conduttore sarà comunque tenuto alla
corresponsione del canone e di quant’altro nelle more
del conseguimento di detta legittimazione
all'utilizzazione come sopra dell’immobile in discorso
dall'1.1.2004, salvo comunicazioni di diniego da parte
dell'Amministrazione Comunale". Il diniego delle
necessarie autorizzazioni era previsto come "motivo di
recesso". All'art. 4 di contratto le parti convennero
anche che "il conduttore non potrà in alcun modo
ritardare il pagamento del canone e egli oneri accessori
oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e
non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non
dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute". Il
9.3.2004 il comune di Cordano comunicò il diniego
dell'autorizzazione all'esercizio di attività di
somministrazione di alimenti e bevande richiesto dalla
conduttrice La Birreria il 24.2.2004, che il 25.1.1995,
nell'assunto che il contratto si fosse risolto, ottenne
decreto ingiuntivo per la restituzione di Euro
12.333,33, oltre accessori, versate alla locatrice Pris
come deposito cauzionale. La Pris propose opposizione
chiedendo che la domanda della conduttrice fosse
dichiarata inammissibile per non avere la stessa
provveduto al preventivo pagamento di cui all'art. 4,
che il decreto fosse revocato e la conduttrice
condannata al pagamento quantomeno di quattro mensilità
del canone, da gennaio ad aprile del 2004, salvi i danni
ulteriori da inadempimento del contratto, da dichiarare
per tale ragione risolto. La Birreria opposta
resistette. Con sentenza n. 179 del 2006 il tribunale di
Perugia revocò il decreto e condannò la conduttrice
Birreria al pagamento di Euro 6.166,66, nell'assunto che
essa fosse tenuta al pagamento di canoni fino al momento
nel quale s'era verificata la condizione risolutiva
costituita dalla comunicazione da parte del comune (del
9.3.2004) di diniego di rilascio delle autorizzazioni.
2.- La decisione è stata riformata dalla corte d'appello
di Perugia che, con sentenza non 167 del 2009, ha
rigettato l'opposizione della locatrice (ormai Iridia
Immobiliare s.r.l.), condannandola altresì alle spese
del doppio grado, sul sostanziale rilievo che la mancata
consegna dell’immobile da parte della locatrice
integrava un inadempimento grave che giustificava la
risoluzione del contratto per suo inadempimento e,
"prim'ancora, il mancato pagamento dei canoni di
locazione" da parte della conduttrice. 3.- Avverso la
sentenza ricorre per cassazione Iridia Immobiliare
s.r.l., affidandosi a cinque motivi. Resiste con
controricorso la conduttrice La Birreria Italiana
s.r.l., che propone anche controricorso incidentale
condizionato, basato su un unico motivo. Entrambe le
parti hanno depositato memoria illustrativa.
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III
CIVILE - SENTENZA 12 ottobre 2011 - Pres. Massera – est.
Amatucci
Motivi della decisione
1.- I ricorsi vanno riuniti, in
quanto proposti avverso la stessa sentenza.
1.1. Col primo motivo del ricorso
principale la locatrice (Iridia, già Pris) si duole -
deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c. - che la corte d'appello non si sia pronunciata
sull'eccezione preliminare, già sollevata con l'atto di
opposizione a decreto ingiuntivo, di inammissibilità
della domanda in relazione all'obbligo contrattualmente
assunto alla conduttrice di non proporre azioni o
sollevare eccezioni in difetto del previo versamento
delle rate di canone scadute (clausola del genere solve
et repete).
1.2.- La censura è infondata.
L'eccezione è stata implicitamente
disattesa con la stessa pronuncia sul merito. La
conduttrice aveva del resto chiesto in via monitoria la
restituzione del deposito cauzionale nell'assunto che al
contratto non potesse riconoscersi effetto per non
essersi verificata quella che, nelle sue prospettazioni,
era un condizione sospensiva del negozio (autorizzazione
da parte della p.a.), sicché non avrebbe avuto senso
logico interpretare la clausola nel senso che la
conduttrice dovesse preventivamente adempiere
un'obbligazione (pagamento dei canoni) che predicava non
essere mai sorta.
2.- Col secondo motivo è denunciata
violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte
d'appello ritenuto in motivazione che il contratto si
fosse risolto per (grave) inadempimento della locatrice,
consistito nella mancata consegna del bene, per tal
ragione escludendo l'obbligazione di pagamento dei
canoni locativi, benché una domanda di tal fatta non
fosse stata mai proposta dalla conduttrice né in primo
grado né in sede di gravame.
2,1.- La censura è manifestamente
fondata.
Alla mancata consegna come ragione
giustificativa della risoluzione del contratto per
inadempimento della locatrice, la conduttrice non aveva
fatto riferimento, quantomeno in primo grado. Che lo
abbia espressamente fatto in appello, come sostiene la
resistente conduttrice, non consente, comunque, di
ritenere tempestivamente formulata una pronuncia
costitutiva di tale tipo.
3.- Il terzo motivo, col quale la
sentenza è subordinatamente censurata per avere la corte
pronunciato su una domanda (di risoluzione per
inadempimento) in ipotesi formulata per la prima volta
in appello, è assorbito.
4.- Col quarto motivo è denunciata
violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455,
1751, n. 1, 1362, 1363 e 13 66 cod. civ. per avere la
corte, impropriamente accogliendo una domanda mai
formulata dalla conduttrice, omesso di pronunciarsi sui
motivi dell'appello incidentale della locatrice, che
aveva posto in luce e domandato la risoluzione del
contratto per inadempimento della conduttrice che, oltre
a non aver adeguatamente curato la pratica
amministrativa (presentando la domanda al comune solo il
24.2.2004), aveva omesso di provvedere al pagamento dei
canoni dal gennaio 2004; data a partire dalla quale essi
avrebbero dovuto essere corrisposti alla locatrice, del
resto privatasi della disponibilità del locale sin dalla
data della conclusione del contratto (22.10.2003).
5.- Col quinto motivo, collegato al
precedente, è dedotto vizio di motivazione.
Vi si sostiene che, dovendo
l'immobile essere adibito ad un uso specifico, una
consegna senza la preventiva autorizzazione a quell'uso
da parte della pubblica amministrazione (autorizzazione
che era stata negata per fatto addebitabile alla
conduttrice) non avrebbe avuto ragion d'essere
nell'economia del contratto, essendo l'immobile
inutilizzabile dalla stessa per ragioni di fatto,
normative e contrattuali. La valutazione di tali
circostanze era stata del tutto pretermessa dalla corte
d'appello.
6.- Anche questi motivi sono
fondati, essendo del tutto difettata (a seguito
dell'errore compiuto dalla corte d'appello, di cui s'è
detto nello scrutinio del secondo motivo) la valutazione
della sussistenza e della, gravità dell'inadempimento
della conduttrice agli invocati fini risolutivi e
risarcitori.
7.- Con l'unico motivo del ricorso
incidentale condizionato la conduttrice Birra Italiana
s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. per avere la corte
territoriale rigettato il motivo di gravame con il quale
essa s'era doluta della qualificazione assegnata dal
tribunale alle necessarie autorizzazioni amministrative,
il cui mancato rilascio era stato riguardato come
condizione risolutiva, invece di considerarne
l'ottenimento come condizione sospensiva dell'efficacia
del contratto.
Ci si duole che la corte
territoriale abbia conferito rilievo all'art. 6 del
modulo prestampato di contratto nel quale il diniego
delle autorizzazioni amministrative era contemplato come
motivo di recesso, dalla corte stessa considerato
incompatibile con la configurazione di una condizione
sospensiva. Si lamenta, in particolare, che non si sia
considerata la clausola di cui all'art. 4, il cui ultimo
periodo stabiliva 'il medesimo conduttore sarà comunque
tenuto alla corresponsione del canone e di quant'altro
nelle more del conseguimento di detta legittimazione
all'utilizzazione come sopra dell'immobile in discorso a
far data dall'1.1.2004, salvo comunicazioni di diniego
da. parte dell'amministrazione comunale'.
7.1.- Il ricorso incidentale è
infondato.
Le circostanze che, in difetto di
autorizzazione all'esercizio di attività di ristorazione
e birreria, venisse a mancare l'interesse alla
conduzione del bene (così il controricorso contenente il
ricorso incidentale, a pag. 35) e che la conduttrice non
fosse stata 'immessa nella disponibilità dei locali al
momento della sottoscrizione del contratto' (così il
controricorso, a pag. 38) non sono affatto incompatibili
con la contemplazione di una condizione risolutiva,
considerato che il locale doveva essere oggetto di
lavori da eseguirsi a spese della locatrice, secondo
quanto dalle parti contrattualmente stabilito.
Gli argomenti non infirmano,
dunque, la ratio decidendi della corte d'appello e non
rivelano alcuna violazione delle denunciate regole
ermeneutiche. Tanto più alla luce del riportato
contenuto dell'art. 4, perfettamente compatibile con un
assetto negoziale nel quale il locatore si faceva carico
dell'onere della dilazione per il periodo dal 22 ottobre
al dicembre del 2003 (per il quale il canone non era
dovuto) ed il conduttore per il periodo successivo
(canone comunque dovuto dall'1.1.2004, salvo
comunicazione di diniego dell'amministrazione, che
evidentemente fosse già sopravvenuta alla data alla
quale il canone avrebbe dovuto iniziare ad essere
corrisposto).
8.- Il giudice del rinvio, che si
designa nella stessa corte d'appello in diversa,
composizione, regolerà anche le spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
riunisce i ricorsi, accoglie il
secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso
principale, rigetta il primo e dichiara assorbito il
terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa in
relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla corte d'appello di Perugia in diversa
composizione.
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