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Illegittimo il licenziamento se l'imprenditore non usa il potere disciplinare secondo buona fede-Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 18 ottobre 2011 n. 21485-Commento-Guida diritto.it

 

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Illegittimo il licenziamento disciplinare del dipendente se il datore di lavoro non usa il suo potere nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede.  Lo ha chiarito la sezione Lavoro della Cassazione che ha respinto il ricorso di un’azienda nei confronti di una sua dipendente. Alla donna era stato inflitto un licenziamento disciplinare che i giudici di merito avevano reputato illegittimo in quanto la società datrice di lavoro non aveva dato seguito alla richiesta dell’incolpata di rinviare la convocazione chiesta per fornire le proprie giustificazioni. La lettera di convocazione, peraltro, era pervenuta alla dipendente il sabato e l’incontro era stato fissato per il lunedì successivo. Un atteggiamento così rigido e la concessione di tempi molto ristretti tra la convocazione e la data dell’incontro da parte del datore di lavoro testimoniavano una mancanza di buona fede nello svolgimento della vicenda con conseguente nullità della sanzione espulsiva.

 

La Cassazione, interpellata dall’impresa che ha sostenuto di aver adempiuto a quanto stabilito dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori, ha confermato la decisione di merito affermando che il datore di lavoro, pur non avendo un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta dell’incolpato, ha comunque il dovere di gestire il potere disciplinare “secondo i principi di correttezza e buona fede e, quindi, con modalità tarli da non ingenerare equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione”.

 

 

 

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