(Laura
Biarella)
Prime
pronunce sulla mediazione. Il Tribunale di Roma, con la
sentenza depositata il 22 luglio 2011, ha statuito che
il verbale di conciliazione sottoscritto innanzi
all’organismo di mediazione e omologato dal Presidente
del Tribunale, nel corso della quale si è accertato
l'acquisto della proprietà, ovvero di altro diritto
reale relativo a beni immobili, attraverso l’istituto
giuridico dell’usucapione, non può essere trascritto
presso i registri immobiliari. Il giudice nega pertanto
all’accordo consacrato nel verbale di conciliazione,
effetti di natura costitutiva, modificativa ovvero
estintiva di diritti reali.
Una donna
aveva proposto reclamo avverso la trascrizione con
riserva eseguita dal Conservatore dei Registri
Immobiliari. La donna allega che sulla base del
D.Lgs. n. 28 del 2010,
la materia relativa ai diritti reali rientra tra i casi
di mediazione obbligatoria, che rappresenta quindi
condizione di procedibilità per un eventuale giudizio,
ergo il relativo verbale mediante il quale le parti
raggiungono un accordo deve considerarsi soggetto a
trascrizione.
Per il
giudice della capitale l’accordo è da qualificare quale
negozio di mero accertamento in merito alla verifica dei
presupposti sulla base dei quali l'usucapione si compie,
quindi non capace di dotare certezza assoluta alla
proprietà del bene immobile controverso. Siffatto
verbale non è riconducibile ad una delle ipotesi
contemplate dall’articolo 2643 c.c., non è equiparabile
alle sentenze e non è idoneo alle formalità
pubblicitarie di cui all’art. 2651. Per tali motivi è
stata negata la trascrivibilità.
Nota di
Laura Biarella)
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