L'ombrello dell'autorizzazione
unito alla condizione di unico procedimento e unico
soggetto, sia pure imputato per fatti distinti ma
connessi e collegati, fa sì che sia limitato anche il
diritto alla privacy. La necessità di bilanciare
l'inderogabile esigenza di prevenire e reprimere reati e
quella di inviolabilità e segretezza delle
comunicazioni, affermata dalla Corte costituzionale con
la sentenza 81/1993, assume un aspetto diverso solo se
nell'intercettazione emerge un fatto autonomo
riguardante un terzo estraneo. In tema di informazioni
carpite con l'intercettazione che riguardano un crimine
diverso da quello per cui lo strumento è stato disposto,
se l'intercettazione è autorizzata, è possibile usare,
nello stesso procedimento e per lo stesso imputato,
anche le notizie che riguardano un reato diverso da
quello per cui si procede e per il quale l'ascolto non è
invece previsto. Le sole condizioni poste riguardano
l'utilizzo delle notizie nello stesso procedimento, il
collegamento o la connessione dei reati imputabili allo
stesso indagato. A rendere possibile l'ampliamento
dell'indagine è la regolarità dell'autorizzazione di
partenza disposta per uno dei delitti contemplati
dall'art. 266 del c.p.p. (nel caso specifico si trattava
di reati contro la pubblica amministrazione) che
contiene un elenco tassativo dei casi in cui può essere
disposta l'intercettazione. L'articolo interessato, nel
caso le notizie fossero invece destinate alla
trattazione di procedimenti diversi, sarebbe il 270. In
tal caso, il codice di rito consente l'uso dei dati solo
quando si tratta di reati per i quali è obbligatorio
l'arresto in flagranza.
Corte di Cassazione Sezione 6
Penale, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 34735
In tema di informazioni carpite con
l'intercettazione che riguardano un crimine diverso da
quello per cui lo strumento è stato disposto, se
l'intercettazione è autorizzata, è possibile usare,
nello stesso procedimento e per lo stesso imputato,
anche le notizie che riguardano un reato diverso da
quello per cui si procede e per il quale l'ascolto non è
invece previsto. Le sole condizioni poste riguardano
l'utilizzo delle notizie nello stesso procedimento, il
collegamento o la connessione dei reati imputabili allo
stesso indagato. A rendere possibile l'ampliamento
dell'indagine è la regolarità dell'autorizzazione di
partenza disposta per uno dei delitti contemplati
dall'art.
266 del c.p.p. (nel caso specifico si trattava di
reati contro la pubblica amministrazione) che contiene
un elenco tassativo dei casi in cui può essere disposta
l'intercettazione. L'articolo interessato, nel caso le
notizie fossero invece destinate alla trattazione di
procedimenti diversi, sarebbe il 270. In tal caso, il
codice di rito consente l'uso dei dati solo quando si
tratta di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in
flagranza. |