MASSIMA
1. Per “città” si intende
comunemente un centro abitato piuttosto esteso, con
sviluppo edilizio organizzato, che sul piano
amministrativo, economico, politico e culturale
rappresenta il punto di riferimento del territorio
circostante; il termine “comune” ha, invece, una
connotazione prettamente tecnica, e rappresenta la più
piccola suddivisione territoriale amministrativa dello
Stato. Tanto precisato, non vi è dubbio che non sussista
una piena e sicura sovrapposizione tra i due termini,
atteso che un comune, in senso tecnico, può non essere
una città nella accezione di cui sopra, e, viceversa una
città, ancorché giuridicamente non possa essere
qualificata quale ente locale territoriale, può avere
una estensione ben più consistente del primo.
2. Il potere discrezionale della
stazione appaltante di prescrivere adeguati requisiti
per la partecipazione alle gare per l'affidamento di
appalti pubblici è soggetto ai limiti connaturati alla
funzione affidata alle clausole del bando volte a
prescrivere i requisiti speciali; tale funzione consiste
nel delineare, attraverso l'individuazione di specifici
elementi indicati della capacità economica, finanziaria
e tecnica, il profilo delle imprese che si presumono
idonee a realizzare il programma contrattuale perseguito
dall'Amministrazione ed a proseguire nel tempo
l'attività espletata in modo adeguato.
3. In assenza di univocità
espressiva della relativa clausola afferente il
requisito di capacità tecnica, il seggio di gara, onde
evitare una determinazione sproporzionata rispetto alla
ratio sottesa alle stesse regole di partecipazione alla
gara de qua, deve valutare gli elementi forniti a
supporto del requisito da parte della concorrente al di
fuori di una applicazione rigidamente formalistica della
stessa norma di gara, e non omettere di considerare
appieno il pure rilevante interesse alla più ampia
partecipazione dei concorrenti alla procedura in
questione che sola consente la scelta dell’offerta
maggiormente corrispondente alla esigenza da soddisfare,
facendo leva sul prevalente criterio teleologico
rispetto a quello prettamente formale.
4. La normativa in materia di
contratti pubblici esprime sempre più la prevalenza
dell’interesse sostanziale rispetto ai canoni
meccanicamente formalistici, come può evincersi dalla
recente modifica dell’art. 46, del d. lgs. 163/2006, cui
il d. l. n. 70 del 13 maggio 2011 - in epoca di poco
successiva ai fatti di causa - ha aggiunto il comma 1
bis, che, nell’escludere che i bandi e le lettere di
invito possano contenere ulteriori prescrizioni a pena
di esclusione rispetto a quelle dalla stessa norma
indicate, ha introdotto il principio di tassatività
delle cause di esclusione dei concorrenti dalle
procedure concorsuali, rafforzandosi, vieppiù, il
principio di matrice comunitaria della prevalenza della
sostanza rispetto a quella della forma.
5. La gara per l’assegnazione di un
contratto con la P.A. non deve trasformarsi in una sorta
di caccia all’errore (di interpretazione delle clausole
dubbie o nel rispetto di meri formalismi partecipativi),
ma deve garantire la massima partecipazione di coloro
che, in possesso del profilo astrattamente idoneo a
sorreggere l’esecuzione di un contratto con la P.A.,
confidano nello svolgimento di procedure concorsuali
imparziali e trasparenti.
TESTO DELLA SENTENZA
TAR LAZIO di ROMA - SENTENZA 7
ottobre 2011, n.7785 - Pres. Daniele – est. Scala
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 3332 del 2011, proposto da: Soc. Thyssenkrupp
Elevator Italia S.p.a., in persona del legale
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv.
Angelo Clarizia, presso il cui studio è domiciliata
elettivamente in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
la Soc. Rai Radiotelevisione
Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante p.
t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Laura Maceroni
e Pierluigi Lax, con domicilio eletto presso lo studio
della prima in Roma, via di Val Fiorita, 90;
nei confronti di
Soc. Coface Assicurazioni S.p.a .-
Agenzia Generale di Roma e Lazio, in persona del legale
rappresentante p. t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale di seduta riservata
del 28.03.2011 recante l’esclusione della società
ricorrente dalla gara per l'affidamento del servizio di
manutenzione degli impianti elevatori installati presso
gli insediamenti rai di Roma, Napoli, Milano e Torino,
suddivisa in due lotti;
- della nota Rai prot. AS/A0652
dell’8.04.2011;
- dei verbali di gara del 24
febbraio 2011 e del 14 marzo 2011;
- della nota Rai dell’11 aprile
2011 inviata alla COFACE Assicurazioni S.P.A. avente ad
oggetto la richiesta di escussione della cauzione;
ove
occorra,
- del punto III.2.3. del bando di
gara, del Capitolato Speciale, contenente anche il
disciplinare di gara, e relativi allegati, e di tutti i
chiarimenti pubblicati sul sito del Committente;
- di ogni altro atto, ivi compresi,
ove adottati, gli atti di segnalazione all’Autorità di
Vigilanza per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, nonché gli atti di aggiudicazione provvisoria
e definitiva;
nonché, per il risarcimento dei
danni;
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio della Soc. Rai Radiotelevisione Italiana
S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 1676/2011 del
5 maggio 2011;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 6 ottobre 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Espone la società Thyssenkrupp
Elevator Italia S.p.a.:
- di avere partecipato alla
procedura aperta indetta dalla Rai – Radiotelevisione
Italiana S.p.a. per l’affidamento del servizio di
manutenzione degli impianti elevatori installati presso
gli insediamenti di Roma, Napoli, Milano e Torino, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- di avere presentato domanda in
relazione ai due lotti in cui la gara è stata suddivisa
(lotto n. 1, avente ad oggetto gli insediamenti di Roma
e Napoli; lotto n. 2, quelli di Milano e Torino);
- che il punto III.2.3. del bando
richiedeva alla lett. a) il requisito relativo alla
capacità tecnica da dimostrare con l’avvenuta esecuzione
nell’ultimo triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di almeno 2 contratti affidati
da altrettanti committenti diversi tra loro, aventi ad
oggetto servizi analoghi a quelli di gara, ciascuno
eseguito in due diverse città e per una capienza
numerica di almeno 51 elevatori per il lotto 1 e di 40
per il lotto 2, e di 91 in caso di partecipazione ad
entrambi i lotti;
- di avere, pertanto, dichiarato il
possesso di tale requisito in relazione alla esecuzione
di un contratto stipulato con la società A.L.E.R. di
Milano e due con l’A.T.E.R. di Roma.
Sorteggiata ai fini della comprova
dei requisiti ai sensi dell’art. 48, comma 1, d. lgs.
163/2006, impugna ora il provvedimento con cui la
medesima è stata esclusa dalla gara per non avere
dimostrato il possesso del requisito relativo alla
capacità tecnica, in quanto, benché il primo dei due
contratti eseguiti sia stato svolto in più comuni della
Provincia di Milano e per un numero di impianti
superiore a quello minimo richiesto, il secondo dei due
contratti di manutenzione di impianti elevatori ha
interessato il solo comune di Roma.
Ritenendo l’illegittimità di tale
determinazione della stazione appaltante si affida ai
seguenti motivi in diritto:
1) Violazione e falsa applicazione
del punto III.2.3. lett. a) del bando di gara;
violazione degli artt. 2, 42, 48, 73 e 74 del d. lgs.
163/2006; violazione della legge 241/1990; violazione
dell’art. 1337, c.c., dei principi del clare loqui, di
trasparenza e di favor partecipationis; violazione di
legge; eccesso di potere; sproporzione; illogicità
manifesta; difetto di istruttoria; contraddittorietà;
perplessità; sviamento.
Illegittimamente non sono stati
chiesti chiarimenti direttamente alla società ricorrente
sorteggiata ma a soggetto terzo (in specie, l’Ater di
Roma) che, in quanto estraneo alla procedura di gara ed
inconsapevole circa la portata del requisito da
dimostrare, ha fornito chiarimenti non conferenti
rispetto alle verifiche da svolgere per l’occasione.
In ogni caso, è illegittima, perché
errata e sproporzionata, l’interpretazione ed
applicazione della clausola da parte della Stazione
appaltante, che avrebbe dovuto considerare lo
svolgimento, nel complesso, di almeno due contratti con
committenti diversi e riferiti ad almeno due diverse
città.
Inoltre, l’esclusione dalla
ricorrente non può legittimamente essere riferita alla
libera interpretazione del seggio di gara della
clausola, in disparte della ratio alla stessa sottesa,
con abnormità delle conseguenze di tale illegittima
condotta, che hanno determinato l’espulsione dalla
competizione di soggetto dotato ampiamente dei chiesti
requisiti.
In ogni caso, attesa la non
univocità e chiarezza della clausola, tenuto conto della
genericità del termine “città” e della presenza del
termine “complessivamente” riferito alla esecuzione di
due contratti, la stessa avrebbe dovuta essere letta
dalla commissione in modo da tutelare l’affidamento
degli interessati in buona fede, interpretandola in modo
da evitare al concorrente ricostruzioni ermeneutiche ed
integrative onde appurare la presenza di significati
ulteriori ed inespressi.
Ed invero, ove nel bando il
requisito fosse stato chiaramente riferito a contratti
riguardanti due diversi “comuni”, la ricorrente avrebbe
allegato a comprova dello stesso anche altri contratti
stipulati con altre società per la manutenzione di
impianti Inpdap in vari comuni italiani e con la
Rinascente S.r.l. anch’esso riferibile a diversi comuni
d’Italia.
2) Violazione e falsa applicazione
dell’art. 48, d. lgs. 163/2006; del punto III.2.3.,
lett. a) del bando di gara; violazione di legge; eccesso
di potere; sproporzione; illogicità manifesta; difetto
di istruttoria; contraddittorietà; perplessità;
sviamento.
Pure ritenendo che l’illegittimità
del provvedimento di esclusione travolge anche gli
ulteriori provvedimenti adottati, ed, in specie, l’atto
di escussione della cauzione e, ove adottata, la
segnalazione all’Autorità di Vigilanza, la società
ricorrente li ritiene viziati in via autonoma, in quanto
nel caso di specie la contestazione non dipende da
omissioni o criticità imputabili alla società
ricorrente, in possesso del requisito richiesto, ma va
ricondotto alla interpretazione del seggio di gara della
clausola del bando ed all’uso improprio del termine
“città” ivi contenuto anche in relazione a Roma
Capitale.
Conclude la parte ricorrente
chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di
censura, l’annullamento del ravvedimento impugnato;
chiede, altresì, il risarcimento dei danni subiti e
subendi a causa della gravità del comportamento e della
illegittimità dei provvedimenti adottati.
Si è costituita in giudizio la Rai
Radiotelevisione Italiana S.p.a. per resistere al
ricorso avversario, ribadendo la legittimità
dell’operato del seggio di gara, ed evidenziando, al
contempo, che la società ricorrente, nella sostanza, è
nel pieno possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione, e, in definitiva, l’interesse ad avere
il maggior numero di concorrenti in gara, la cui
procedura è stata, frattanto sospesa.
Con ordinanza n. 1676/2011 del 5
maggio 2011, la Sezione, chiamata a pronunciarsi in sede
cautelare, ha ritenuto la sussistenza di profili di
fondatezza del primo motivo di ricorso, e, confermando
gli effetti del decreto presidenziale n. 1537/2011 del
22 aprile 2011, ha accolto l’istanza cautelare,
sospendendo, per l’effetto, il provvedimento di
escussione parziale della garanzia fideiussoria prestata
dalla società ricorrente, e disponendo la riammissione
con riserva della medesima società alla procedura
concorsuale ancora in itinere.
In vista della discussione
dell’udienza di merito, fissata con la richiamata
ordinanza n. 1676/2011, la parte ricorrente ha
depositato memorie conclusionali con cui ha ribadito
l’interesse alla decisione del ricorso in quanto, pure
riammessa alla procedura di gara, che si è conclusa con
una posizione non utile per l’aggiudicazione, non sono
stati annullati e/o revocati i provvedimenti adottati a
seguito del provvedimento espulsivo (escussione della
cauzione e segnalazione all’Autorità di vigilanza).
Alla pubblica udienza del 6 ottobre
2011 la causa è andata in decisione.
DIRITTO
Viene all’esame del Collegio il
provvedimento con cui la stazione appaltante ha escluso
la società ricorrente dalla procedura per l’affidamento
del servizio di manutenzione degli impianti elevatori
installati presso gli insediamenti della Rai di Roma,
Napoli, Milano e Torino, limitatamente al lotto n. 1
(avente ad oggetto gli insediamenti di Roma e Napoli)
per non avere dimostrato di possedere il requisito
richiesto in relazione a tale lotto come indicato al
punto III.2.3, lett. a) del bando di gara.
In particolare, il seggio di gara
ha rilevato che, mentre il contratto stipulato con la
SIAR di Milano ha interessato 253 impianti ed ha avuto
una dislocazione territoriale in 21 comuni della
Provincia di Milano, invece il contratto stipulato con
l’ATER di Roma, pure relativo a ben 931 impianti
elevatori, (contro i 51 minimi previsti per il lotto 1)
ha riguardato servizi dislocati nel solo comune di Roma;
pertanto, ha ritenuto di non ammettere la società alla
gara, con riferimento al lotto 1, in quanto, ancorché il
primo dei due contratti fosse stato svolto in più comuni
e per un numero di impianti superiore a quello minimo
richiesto, il secondo, invece, ha interessato la sola
città di Roma, e non corrisponde al requisito
(esecuzione di ciascun contratto in almeno due diverse
città) prescritto per la partecipazione.
La ricorrente impugna tale
determinazione sostenendo che il bando richiedeva lo
svolgimento pregresso di analoghi servizi riferibili ad
almeno due “città”, e che l’utilizzo di tale termine
generico, senza alcun riferimento agli enti locali
comunali, né l’esplicitazione di ulteriori criteri
identificativi dal punto di vista geografico,
territoriale, storico e amministrativo della nozione di
città, non giustifica l’attività interpretativa che ha
compiuto il seggio di gara, che solo in tale sede, ad
offerte già pervenute e a verifica ex art. 48, d. lgs.
163/2006 già avviata, ha precisato che il termine
“città” andava inteso nel senso di “comune”.
Diversamente, ove la società ricorrente avesse avuto
esatta contezza che il requisito avrebbe dovuto essere
riferito a contratti svolti in almeno due diversi
“comuni”, la medesima non avrebbe avuto alcuna
difficoltà ad evidenziare l’avvenuta manutenzione di
impianti analoghi a quelli oggetto di gara in diversi
comuni italiani, circostanza questa, peraltro,
pacificamente ammessa anche dalla stessa stazione
appaltante.
Il ricorso è fondato.
Con il bando di gara cui la
ricorrente ha partecipato è stata prevista, tra le
condizioni di partecipazione, una capacità tecnica il
cui livello minimo, per quanto qui interessa, doveva
desumersi da: “Avere complessivamente eseguito negli
ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione
del presente bando almeno due contratti affidati da
altrettanti committenti tra loro diversi aventi ad
oggetto servizi analoghi a quelli di gara, ciascuno dei
quali eseguito in almeno due diverse città e per una
capienza complessiva di almeno
- in caso di partecipazione al solo
lotto 1 di Roma e Napoli: n. 51 elevatori;
- in caso di partecipazione al solo
lotto 2 di Milano e Torino: n. 40 elevatori;
- in caso di partecipazione sia per
il lotto 1 di Roma e Napoli che per il lotto 2 di Milano
e Torino: n. 91 elevatori.” (cfr. punto III.2.3), lett.
a) del bando di gara).
La prescrizione in ordine alla
dimostrazione del requisito di capacità tecnica non
appare ictu oculi connotata di linearità ed
inequivocabile chiarezza circa la necessità di indicare
l’avvenuta esecuzione di almeno due contratti per lotto,
ciascuno di essi svolto in almeno due diversi comuni,
così come invece ha ritenuto necessario il seggio di
gara, che, nell’escludere la società ricorrente in
relazione al lotto 1, non ha ritenuto idoneo il
contratto eseguito nella “sola città di Roma”, ancorché
relativo ad un numero di impianti di gran lunga
superiore rispetto al numero minimo prescritto.
Ed invero, per “città” si intende
comunemente un centro abitato piuttosto esteso, con
sviluppo edilizio organizzato, che sul piano
amministrativo, economico, politico e culturale
rappresenta il punto di riferimento del territorio
circostante; il termine “comune” ha, invece, una
connotazione prettamente tecnica, e rappresenta la più
piccola suddivisione territoriale amministrativa dello
Stato.
Tanto precisato, non vi è dubbio
che non sussista una piena e sicura sovrapposizione tra
i due termini, come invece il seggio di gara ha ritenuto
di fare, con una operazione che ha condotto
all’aberrante conseguenza di espellere dalla gara una
concorrente in possesso del requisito di capacità
tecnica in misura di gran lunga superiore rispetto ai
limiti minimi indicati nel bando, come, peraltro,
successivamente ammesso dalla stessa stazione
appaltante.
Ed invero, un comune, in senso
tecnico, può non essere una città nella accezione di cui
sopra, e, viceversa una città, ancorché giuridicamente
non possa essere qualificata quale ente locale
territoriale, può avere una estensione ben più
consistente del primo.
E’ evidente, allora, l’equivoco in
cui è incorsa la società ricorrente, che, a causa di una
non univoca indicazione del bando di gara ha omesso di
dichiarare l’avvenuta esecuzione di altri contratti in
diversi comuni italiani, ritenendo ampiamente
soddisfatto il requisito dall’avere svolto il servizio
di cui si tratta in forza di un contratto che ha avuto
ad oggetto un notevole numero di impianti dislocati non
solo a Roma “città”, ma anche in diverse frazioni della
stessa, quali Ostia, Casal Palocco, Spinaceto, Acilia,
che, per estensione territoriale, numero di abitanti,
ecc, ben possono essere definite a loro volta città.
E’ principio pacifico che il potere
discrezionale della stazione appaltante di prescrivere
adeguati requisiti per la partecipazione alle gare per
l'affidamento di appalti pubblici è soggetto ai limiti
connaturati alla funzione affidata alle clausole del
bando volte a prescrivere i requisiti speciali; tale
funzione consiste nel delineare, attraverso
l'individuazione di specifici elementi indicati della
capacità economica, finanziaria e tecnica, il profilo
delle imprese che si presumono idonee a realizzare il
programma contrattuale perseguito dall'Amministrazione
ed a proseguire nel tempo l'attività espletata in modo
adeguato.
Con riferimento alla gara in
controversia, é indubitabile che la ratio della
richiesta capacità tecnica minima attiene, per il
profilo in esame, alla dimostrazione della attitudine
della impresa aspirante allo svolgimento del servizio di
manutenzione in aree territorialmente diversificate
(“almeno due città”).
Pertanto, in assenza di univocità
espressiva della relativa clausola afferente il
requisito di capacità tecnica, il seggio di gara, onde
evitare una determinazione sproporzionata rispetto alla
ratio sottesa alle stesse regole di partecipazione alla
gara de qua, avrebbe dovuto valutare gli elementi
forniti a supporto del requisito da parte della
concorrente al di fuori di una applicazione rigidamente
formalistica della stessa norma di gara, e non omettere
di considerare appieno il pure rilevante interesse alla
più ampia partecipazione dei concorrenti alla procedura
in questione che sola consente la scelta dell’offerta
maggiormente corrispondente alla esigenza da soddisfare,
facendo leva sul prevalente criterio teleologico
rispetto a quello prettamente formale.
Invece, l’applicazione rigida che
nel caso in esame ha fatto il seggio di gara della
clausola di partecipazione, peraltro sorretta da una
personale e non univoca interpretazione della stessa,
alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto
sopra evidenziate, ha infranto la fondamentale ed
immanente esigenza di ragionevolezza dell'attività
amministrativa, finendo così per porsi in contrasto con
le stesse finalità di tutela cui sono preordinati i
generali canoni applicativi delle regole della
contrattualistica pubblica.
Sul punto il Collegio ritiene, ad
abundantiam, di evidenziare che la normativa in materia
di contratti pubblici esprime sempre più la prevalenza
dell’interesse sostanziale rispetto ai canoni
meccanicamente formalistici, come può evincersi dalla
recente modifica dell’art. 46, del d. lgs. 163/2006, cui
il d. l. n. 70 del 13 maggio 2011 - in epoca di poco
successiva ai fatti di causa - ha aggiunto il comma 1
bis, che, nell’escludere che i bandi e le lettere di
invito possano contenere ulteriori prescrizioni a pena
di esclusione rispetto a quelle dalla stessa norma
indicate, ha introdotto il principio di tassatività
delle cause di esclusione dei concorrenti dalle
procedure concorsuali, rafforzandosi, vieppiù, il
principio di matrice comunitaria della prevalenza della
sostanza rispetto a quella della forma.
In altri termini, la gara per
l’assegnazione di un contratto con la P.A. non deve
trasformarsi in una sorta di caccia all’errore (di
interpretazione delle clausole dubbie o nel rispetto di
meri formalismi partecipativi), ma deve garantire la
massima partecipazione di coloro che, in possesso del
profilo astrattamente idoneo a sorreggere l’esecuzione
di un contratto con la P.A., confidano nello svolgimento
di procedure concorsuali imparziali e trasparenti.
In definitiva, e in accoglimento
della prima censura, è illegittima l’esclusione della
società ricorrente dalla gara controversa.
Ritiene il Collegio, con riguardo
invece alla seconda censura, con cui sono dedotti non
solo vizi di illegittimità derivata ma anche autonome
censure avverso gli ulteriori provvedimenti adottati
dalla Rai, ossia l’atto di escussione della cauzione e
la segnalazione all’Autorità di vigilanza, che nessun
interesse permane in capo alla deducente in ordine alla
delibazione anche di questa, in quanto tali
provvedimenti sono fondati unicamente sull’esclusione
dell’impresa dalla gara, disposta per asserita assenza
di un requisito di partecipazione, di talché
l’annullamento di tale esclusione ha portata caducante
anche dei provvedimenti di escussione della cauzione e
di segnalazione di cui all’art. 48, d. lgs. 163/2006,
costituendo l’esclusione l’unico e dichiarato
presupposto sulla cui base sono state disposte le
ulteriori penalizzanti determinazioni.
Conclusivamente, il ricorso è
fondato e deve essere accolto, con annullamento, per
l’effetto, del provvedimento di esclusione della società
dalla gara de qua; all’annullamento del provvedimento
impugnato accede, quale conseguenza derivata, la
caducazione dei provvedimenti allo stesso conseguenti.
Quanto, infine, alla pure
introdotta istanza risarcitoria, la stessa non può
trovare ingresso atteso che, a prescindere dalla
genericità con cui la stessa è formulata, l’accoglimento
del gravame è di per sé idoneo a soddisfare
integralmente l’interesse fatto valere dalla parte
ricorrente, consolidandosi gli effetti già prodottisi a
seguito dell’ordinanza n. 1676/2011 di accoglimento
dell’istanza cautelare con cui era stata sospeso il
provvedimento di escussione parziale della garanzia
fideiussoria prestata dalla società ricorrente, ed era
stata disposta la riammissione con riserva della
medesima società alla procedura concorsuale ancora in
itinere.
Le spese di lite seguono la
soccombenza e sono liquidate giusta quanto stabilito in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
i provvedimenti in epigrafe recanti, rispettivamente,
l’esclusione della società Thyssenkrupp Elevator Italia
S.p.a. dalla gara, la richiesta di escussione della
cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza per
i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
respinge l’istanza di risarcimento del danno.
Condanna la resistente Società Rai
Radiotelevisione Italiana S.p.a. alla refusione delle
spese processuali in favore della ricorrente Società
Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.a., liquidate nella
somma di €. 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala, Consigliere,
Estensore
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