MASSIMA
L’urgente ed imprevedibile bisogno
che giustifica il recesso ad nutum da parte del
comodante deve essere espressamente provato da
quest’ultimo.
CASUS DECISUS
Con scrittura privata in data
15.4.98, M.G. concedeva in comodato al figlio P. G. una
porzione di un complesso immobiliare sito in Lucca,
denominato Villa Paolina, per la durata di due anni
tacitamente rinnovabili. Deducendo la sopraggiunta
necessità di conseguire la disponibilità dell’immobile
prima della scadenza del 15.4.2006, la M. agiva
giudizialmente per il rilascio nei confronti del figlio,
che non si opponeva alla domanda. interveniva
volontariamente P.F., moglie separata del P.G. ed
affidataria del figlio minore P.G.R., opponendosi al
rilascio. Con sentenza 18.1.2007 il Tribuna e di Lucca
accoglieva la domanda di rilascio, fissandolo per il
31.12.2007; riteneva, in particolare, il Tribunale che,
pur essendo la scrittura 15-4-96 inopponibile a P. F.,
perche priva di data certa, era provato l'urgente ed i
prevedibile bisogno della locatrice di vendere il
complesso immobiliare, determinato dal conflitto insorto
tra le famiglie dei suoi due figli G. e F., conviventi
nello stesso complesso immobiliare, che aveva aggravato
il suo stato di depressione. Avverso tale decisione
proponeva appello P.F. deducendo. che era prevalente il
diritto del minore di continuare ad abitare nella casa
coniugale; che il bisogno di vendita dell’immobile non
poteva considerarsi né urgente né imprevedibile; che la
patologia della locatrice (disagio psicologico per la
separazione del figlio G. o depressione) era
irrilevante, non avendo essa mai coabitato con i figli e
le loro famiglie. Chiedeva,pertanto, che la domanda di
rilascio fosse rigettata. Si costituiva la M.,
resistendo e proponendo appello incidentale
(condizionato) per l’accertamento della del 5.4.2006.
Essendo deceduto P.G., interveniva in prosecuzione P.F.,
sia quale erede del marito sia quale legale
rappresentante del figlio G.R., a sua volta erede,
aderendo all’appello principale. intervenivano, altresì,
le altre eredi P.F. e P.G. resistendo all’appello
principale, evidenziando l’inammissibilità degli
interventi di P.F., in quanto antitetici alla posizione
del de cuius, e chiedendo dichiararsi cessata la materia
del contendere a seguito della morte del comodatario. La
corte d' Appello di Firenze, con la decisione in esame
n. 479 depositata in data 24.4.2008, rigettava il
gravame, affermando in particolare che “nel caso
concreto il cambio di situazione abitativa non possa in
alcun modo compromettere, condizionare, peggiorare o
alterare il naturale ed ordinato sviluppo psicologico
del minore (presumibilmente sfavorito, invece, da un
isolamento dorato, ma privo di utili confronti con la
comune quotidianità), e che il suo allontanamento da
ambienti tristemente evocativi della figura del padre
scomparso, oltre che scenario (e causa) dei forti
dissidi tra la madre ed i parenti dal lato paterno, non
possa che giovargli. Proprio in considerazione, allora,
dell’assorbente ed esclusivo interesse del minore,
opposto a quello della madre di perpetuare una
situazione di personale privilegio, deve essere
confermato l’ordine di rilascio per cessazione del
comodato”. Ricorrono per cassazione, in via principale,
P.F., in proprio e nella qualità di genitore di P.R.G.,
con cinque motivi, con relativi quesiti, nonché, M.G. in
P., in via incidentale condizionata, con tre motivi, con
relativi quesiti. Entrambe le parti hanno depositato
memoria.
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III
CIVILE - SENTENZA 7 ottobre 2011, n.20612 - Pres.
Filadoro – est. Musso
Motivi della decisione
Ricorso principale di P. F.:
Con il primo motivo si deduce
violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la ricorrente
posto a fondamento della propria domanda la norma di cui
all’art. 1809, secondo comma, c.c., affermando di avere
diritto ad una anticipata restituzione dell'immobile in
ragione dell' 'urgente bisogno' di disporre del bene ed
avendo la Corte d'Appello confermato la sentenza di
primo grado, astenendosi da qualsiasi verifica in ordine
a detto urgente bisogno.
Con il secondo motivo si deduce
violazione degli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c. in quanto
“la fattispecie del contratto di comodato concluso con
la finalità di soddisfare le esigenze abitative di un
nucleo familiare, è riconducibile in ambito dei
contratti con durata determinabile in base all’uso cui
la cosa è destinata, con la conseguenza che detto
contratto può essere sciolto anticipatamente per volontà
del comodante solo in presenza dei presupposti di cui
all'art. 1809 secondo comma c.c. e non già per effetto
ed a seguito della semplice richiesta di restituzione,
come invece avviene nel comodato precario ex art. 1810
c.c.”.
Con il terzo motivo si deduce
violazione dell’art. 1809 secondo comma, c.c., sempre in
relazione alle omesse indagini in ordine al bisogno
della comodante a riottenere l’immobile.
Con il quarto motivo si deduce
difetto di motivazione sempre in relazione alla
sollevata questione ex art. 1809 c.c.
Con il quinto motivo si deduce
contraddittoria motivazione in ordine all’esclusione
della sussistenza dell’interesse del minore.
Ricorso incidentale (condizionato):
con il primo e secondo motivo si
deduce violazione dell’art. 2704 c.c. in quanto la
sentenza del Tribunale di Lucca è viziata nel punto in
cui afferma che il contratto di comodato del 15. 4. 98 è
privo di data certa e anche nel punto in cui trae
l'indebita conseguenza che il rapporto è a tempo
indeterminato.
Con il terzo motivo si deduce
violazione degli artt. 1803, 1809, 1810 c.c. laddove la
sentenza del Tribunale di Lucca sostiene che il rapporto
è qualificabile come comodato prenuziale errando in
quanto “l’individuazione del vincolo di destinazione in
favore delle esigenze abitative familiari non può essere
desunta, come i giudici di merito hanno inteso fare,
sulla base della mera natura immobiliare del bene ma
occorre, come sostenuto dalla costante giurisprudenza e
come confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, uno
specifico accertamento di fatto in ordine alla
conclusione di un accordo in tal senso tra proprietario
comodante ed il comodatario'.
Preliminarmente si dispone la
riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
Fondato è il primo motivo del
ricorso principale, con assorbimento delle altre
censure; inammissibile è il ricorso incidentale
condizionato.
Come evidenziato dal ricorrente e
per quanto risulta per tabulas, nell'atto introduttivo
del giudizio la M. aveva agito ex art. 1309, 2° comma
c.c., nel senso che, pur prevedendo il rapporto di
comodato in questione una data di scadenza (15.4.2006),
la comodante adducendo 'un urgente e impreveduto
bisogno” (in relazione all’esigenza di vendere la
porzione di un complesso immobiliare) aveva inteso
“anticipare” il rilascio dello stesso; il Tribunale di
Lucca, quale giudice di primo grado, aveva accolto la
domanda ritenendo sussistere il ''bisogno' dedotto.
A seguito poi dell'appello di P.
F., la Corte d’Appello di Firenze con la decisione in
esame, confermava quanto statuito in primo grado,
prefigurandosi però un diverso tema di indagine (fondato
sulla valutazione delle esigenze abitative in relazione
ai suoi concreti interessi di vita) rispetto a quello
esaminato dal Tribunale; pertanto, seppur è vero che la
più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le
altre, S.U. n. 3168/2011) ha innovato i precedenti
indirizzi in tema di recesso ad nutum stabilendo che,
nel contratto di comodato, il termine finale può
risultare dall’uso cui la cosa è destinata,
privilegiando gli interessi dei soggetti comodatari, è
altrettanto vero che tale profilo non è stato fatto
valere nel presente giudizio (come emerge in particolare
dall’atto introduttivo, dalla decisione di I grado e dai
motivi di impugnazione).
Ne deriva che il giudice del rinvio
dovrà accertare la fondatezza dell’appello in relazione
ai motivi di impugnazione e all’oggetto del contendere
nel senso prospettato e con riferimento alla disciplina
dell’art. 1809 e non dell’art. 1810 c.c.
Sono assorbiti gli altri motivi del
ricorso principale.
Inammissibile è poi il ricorso
incidentale per mancanza di autosufficienza e mancando
la specifica indicazione dei documenti e dei punti
dell'accordo contrattuale, in relazione a quanto
disposto all'art. 366 n. 6 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi,
accoglie il primo motivo del ricorso principale e
dichiara assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il
ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
della presente fase, alla Corte d’Appello di Firenze in
diversa composizione.
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